1---L' indipendenza del potere giudiziario
L'autonomia del potere giudiziario è espressa dalla formula dell'art. 101 :" I giudici sono soggetti soltanto alla legge". Che cosa si è voluto dire con questo? è chiaro: i giudici non fanno la legge , la ricevono dal potere legislativo , ma, una volta che la legge esiste, a meno che la Corte costituzionale non l'abbia dichiarata inapplicabile per illegittimità costituzionale , debbono applicarla . Non possono rifiutarsi d'applicarla , non possono ignorarla . Nessun' altra autorità , nessun altro potere può perciò interferire nel giudizio che consiste nel confrontare la norma col caso concreto sottoposto al giudice; solamente il giudice decide con la sua sentenza se l'interesse individuale o collettivo , a tutela del quale fu emanata la legge , è stato o non è stato leso.
L'art. 104 afferma:"La magistratura costituisce un ordine indipendente da ogni altro potere". è inutile insistere per dimostrare come l'indipendenza dei giudici ne garantisca l'obbiettività e l'imparzialità e come su queste riposi non soltanto la fiducia nella giustizia, ma senz'altro la fiducia nello Stato. Iustitia regnorum fundamentum; a che varrebbero le buone leggi , se i cittadini continuamente dubitassero della loro validità e della loro imparziale applicazione?
Altra garanzia dell'indipendenza dei magistrati è data dalla così detta " inamovibilità" ,la quale assicura una piena indipendenza del giudice dal potere esecutivo , sicché non abbia nulla da temere per aver fatto giustizia. Dice infatti l'art. 107 :" I giudici non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dl Consiglio superiore della magistratura"
L' inamovibilità era già sancita nello Statuto , ed è stata, oltre che ripetuta , rafforzata dall'attuale Costituzione con la creazione del Consiglio superiore della magistratura. Entrano a comporre questo organo membri di diritto e membri elettivi . I primi sono: il Presidente della Repubblica , che lo presiede , il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. I secondi , sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie , e per un terzo dal Parlamento, in seduta comune , fra professori ordinari d'università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di professione(art. 104)
"Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso", dice l'art. 106 ; disposizione questa , in cui si rivela non soltanto l'intenzione d'assicurare la capacità tecnica di che esercita la funzione giuridica , ma di consentire che alla magistratura possano accedere tutte le classi sociali .
Altra disposizione , sempre in appoggio del principio dell'indipendenza dei giudici , è contenuta nell'art. 107, 3° comma:" I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni ". Con ciò si è voluto intendere che non esistono per i magistrati vincoli di subordinazione gerarchica; si è voluto riaffermare in sostanza che ciascuno di essi è soggetto soltanto alla legge , che interpreta secondo la sua libera coscienza , e che non v'è superiore che possa pretendere d'influire sul giudicato dell'inferiore.
Importante è la disposizione dell'art. 102 :" Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali". Anche questa disposizione era già contenuta nello Statuto. La magistratura è la disposizione dell'art. 102 :"Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali", Anche questa disposizione era già contenuta nello Statuto . La magistratura ordinaria deve essere in grado di giudicare in qualsiasi causa , e il cittadino deve sapere che il giudice nella sua causa sarà quello destinato per legge (il così detto"giudice naturale"). Sono evidenti i pericoli per la libertà e la giustizia derivanti dall'inosservanza di questa regola : uno dei più odiosi e clamorosi attentati alle norme statutarie compiuti dal fascismo fu l' istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. A questa regola si ammettono tuttavia due eccezioni; l'una riguarda i Tribunali speciali amministrativi (Consiglio di Stato , Corte dei Conti , e altri ); la seconda riguarda i Tribunali militari.
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