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mercoledì 22 luglio 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di: Alberto Romagnoli "la Magistratura"

22--7---2020

1---L' indipendenza  del potere  giudiziario

L'autonomia  del  potere  giudiziario  è  espressa  dalla  formula  dell'art.  101 :"   I  giudici  sono   soggetti  soltanto  alla  legge".  Che  cosa  si  è  voluto  dire  con questo?  è  chiaro:  i giudici  non  fanno  la  legge  , la  ricevono  dal  potere  legislativo , ma,  una  volta  che  la  legge  esiste, a  meno  che  la  Corte  costituzionale  non l'abbia  dichiarata  inapplicabile  per  illegittimità  costituzionale ,  debbono  applicarla  .  Non  possono  rifiutarsi  d'applicarla , non  possono  ignorarla  . Nessun' altra  autorità  , nessun  altro  potere  può  perciò  interferire  nel  giudizio  che  consiste  nel  confrontare la  norma col  caso  concreto  sottoposto  al  giudice;    solamente  il giudice  decide  con  la sua  sentenza se l'interesse  individuale o collettivo  , a  tutela  del  quale  fu  emanata  la legge  , è  stato o non  è stato  leso.
L'art.  104  afferma:"La  magistratura  costituisce  un  ordine  indipendente  da  ogni  altro potere".  è  inutile insistere  per  dimostrare  come  l'indipendenza  dei  giudici  ne  garantisca  l'obbiettività  e  l'imparzialità  e come  su  queste  riposi  non soltanto  la fiducia  nella giustizia, ma  senz'altro la fiducia  nello   Stato.    Iustitia  regnorum  fundamentum; a  che  varrebbero  le buone  leggi  , se i  cittadini  continuamente  dubitassero  della  loro  validità e  della  loro  imparziale  applicazione?
Altra  garanzia  dell'indipendenza  dei  magistrati  è data  dalla  così  detta  " inamovibilità" ,la  quale  assicura  una piena  indipendenza   del  giudice dal  potere  esecutivo , sicché non  abbia  nulla  da temere  per  aver  fatto giustizia.   Dice  infatti  l'art.  107 :"   I  giudici  non  possono  essere dispensati    o sospesi  dal  servizio  né  destinati  ad  altre  sedi  o  funzioni se  non  in  seguito  a  decisione  dl Consiglio  superiore  della  magistratura"
L'  inamovibilità  era  già  sancita  nello  Statuto , ed  è  stata,  oltre  che  ripetuta  , rafforzata  dall'attuale  Costituzione con  la creazione  del  Consiglio  superiore  della  magistratura. Entrano  a  comporre  questo  organo  membri  di diritto  e membri  elettivi . I  primi sono:  il  Presidente  della  Repubblica  , che  lo  presiede  , il  primo presidente  e  il  procuratore generale  della Corte  di  cassazione. I  secondi  ,  sono eletti  per  due terzi  da tutti  i magistrati ordinari  fra  gli  appartenenti  alle varie  categorie  , e  per  un  terzo  dal  Parlamento, in seduta  comune  , fra  professori  ordinari  d'università  in materie  giuridiche  ed  avvocati  dopo  quindici  anni  di professione(art. 104)
"Le    nomine  dei  magistrati  hanno  luogo  per  concorso",  dice l'art.  106 ;  disposizione  questa  , in cui  si  rivela  non  soltanto  l'intenzione  d'assicurare  la capacità  tecnica  di  che esercita  la  funzione  giuridica  , ma  di  consentire  che  alla  magistratura  possano  accedere  tutte  le  classi  sociali .
Altra   disposizione  , sempre  in  appoggio  del  principio  dell'indipendenza  dei  giudici  , è  contenuta  nell'art. 107,  3°  comma:"  I magistrati  si  distinguono  fra  loro  soltanto per  diversità  di funzioni ".  Con  ciò  si è  voluto  intendere che  non  esistono  per i  magistrati  vincoli  di  subordinazione  gerarchica;  si è  voluto  riaffermare  in  sostanza  che  ciascuno  di essi  è soggetto  soltanto  alla legge  , che  interpreta   secondo  la sua  libera coscienza , e  che  non v'è  superiore  che possa pretendere  d'influire  sul  giudicato  dell'inferiore.
Importante  è la disposizione  dell'art. 102 :" Non possono  essere  istituiti  giudici  straordinari  o giudici speciali". Anche  questa  disposizione   era già  contenuta  nello Statuto. La  magistratura  è la disposizione  dell'art.  102 :"Non  possono  essere  istituiti  giudici  straordinari  o giudici  speciali", Anche  questa  disposizione  era  già  contenuta nello Statuto .  La   magistratura   ordinaria  deve  essere in grado  di  giudicare  in qualsiasi  causa , e  il  cittadino deve  sapere  che il giudice  nella  sua  causa  sarà  quello  destinato  per legge (il  così detto"giudice  naturale").  Sono  evidenti  i  pericoli per la libertà  e  la giustizia  derivanti  dall'inosservanza  di  questa regola : uno  dei  più  odiosi  e clamorosi  attentati  alle  norme  statutarie  compiuti  dal fascismo fu  l' istituzione del  Tribunale  speciale  per la difesa  dello Stato. A  questa  regola  si  ammettono  tuttavia  due  eccezioni; l'una  riguarda  i Tribunali  speciali  amministrativi  (Consiglio  di Stato , Corte  dei Conti , e  altri );  la seconda  riguarda  i Tribunali militari.

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