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mercoledì 10 giugno 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di: Alberto Romagnoli "Il Presidente della Repubblica"

10---6---2020

2)   Elezione  del Presidente(  artt,   83----84)

Il  Capo  dello  Stato  viene  eletto  dai  deputati  e senatori  in  seduta  comune , ai  quali   si  aggiungono  tre  delegati per  ogni regione  eletti  dal  Consiglio  regionale in modo che  sia  assicurata  la  rappresentanza delle  minoranze . La  Valle  d'Aosta  ha  un solo delegato.
L'elezione  ha  luogo  per  scrutinio  segreto  a  maggioranza   di  due  terzi  dell'Assemblea. Con  questa  maggioranza   qualificata  e con  l'integrazione  con  membri  estranei al  Parlamento  e pur  essi  elettivi  , si  è  voluto  che  l'elezione non  fosse  in  balia  della  contingente  maggioranza parlamentare. Non  è infatti  da  sottovalutare il  pericolo che il  Parlamento  o,  per meglio  dire, la maggioranza  del Parlamento, assuma un  potere  eccessivo  , così  da  sboccare  in  quello che  fu  chiamato "regime  parlamentare". Il compito  precipuo  del Presidente  della Repubblica  è  proprio  quello di  salvaguardare  l'equilibrio  fra  i vari  poteri dello Stato ,  di sorvegliare l'eventuale  disarmonia  fra  l'attività  del  Parlamento e i sentimenti e  le esigenze  espresse  dal popolo,  di  decidere l'appello  al popolo stesso, quando  vi  siano elementi  per ritenere  che  questa  disarmonia  persista.   Soltanto  quando  per due  volte  consecutive  non  si  sia  raggiunta  la maggioranza di due  terzi  , l'elezione  avviene a maggioranza  semplice.
Non  è  prescritta  nessuna  condizione  del  limite d'età  fissato  in  cinquant'anni  , e  il  requisito , s'intende , del  godimento  dei  diritti  civili e politici , richieste  per tutti  i  preposti  a pubbliche  funzioni. Non  si è  esclusa  la  rieleggibilità , "  data  anche  la difficoltà  di trovare  personalità  idonee, e  privarsi  così  di capacità  convalidate  dalla  prova  data , mentre d'altra  parte  i  freni  posti  alla  possibilità  d'un' azione  autonoma  del Parlamento dovrebbero garantire da  quelle  velleità  dittatoriali  , ad  evitare  le quali si suole  escludere  la  rieleggibilità"(Mortati).
Il  Presidente  dura  in carica  sette  anni,  mentre  , come sappiamo , la durata  della  Camera dei  deputati  è  di  cinque e quella  del Senato  di sei. Si  è  pensato  che  questa  diversa durata  svincola  ancor  di più il Presidente dalla  maggioranza che  l'ha  eletto , e  dà  luogo  a un  miglior  equilibrio costituzionale  , non  facendo  coincidere  del  tutto  , per  il  momento  e la situazione  politica , l'elezione  dei tre organi supremi  dello Stato.

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