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venerdì 5 giugno 2020

I POTERI DEL CAPO DELLO STATO: da un articolo di C. A. Jemolo

5---6----2020
.....Guai  al  grande  capo che  non  comprende che  la  sfera dei suoi poteri  non è  rigida, ma  deve  dilatarsi o  contenersi  secondo le circostanze.
Dei  tre  re  d'Italia   , sicuramente  il  maggiore   fu  il primo;  ma  anche  il meno  rispettoso  delle norme  costituzionali,  con  quel  fare  una  politica  estera  ed  interna  personale, talora alle  spalle  dei  suoi  ministri(la  corrispondenza  con  Pio 9°, dove  ricorrono  anche  promesse di  mandare  a  spasso  gli attuali  ministri, non  può  non fare  inorridire  un  costituzionalista); certo però  con  l'esercitare il proprio  fascino personale  sul  Papa , su  Garibaldi e vari  tribuni popolari, su  Napoleone  3°, servì  la  causa  d'Italia.
.....Perciò  invece  per  non  comprendere  che  le regole debbono adattarsi  alle  circostanze, che  la linea  buona  nel  1900---14  non  poteva  più  esserlo in ore  ardenti, Vittorio  Emanuele 3°,  per  cui  il  mondo  poteva  cadere  ma  il re  non  doveva scoprirsi, le  peggiori  violazioni della Costituzione  e  del  diritto cessavano d'essere  tali  se  un Parlamento, comunque  formato , le  approvava.
.....Temo che  i vecchi   uomini  di Stato  (che  , anche  se  oppositori  al   fascismo  , non  erano  poi  troppo  lontani dal  giudicare  col  metro   di Vittorio  Emanuele 3°)  non  si  rendevano  abbastanza  conto  che  la  Costituzione  della Repubblica, come  tutte  le  costituzioni, è  nata  anche  con  un  valore  di opposizione  a  quanto  aveva  portato  al  crollo della  monarchia; a me  pare  di  scorgervi  fra  le righe che  gli Italiani non  desideravano  che, se  si  fossero   riprodotte  situazioni  come  quelle  dell'ultimo ventennio , si  desse un  capo  preoccupato solo  di non  scoprirsi .
Certamente la  nostra repubblica  non  è   presidenziale, il suo  Capo non ha  i poteri  di chi  sia  investito  da una  votazione  diretta del popolo, non  quelli  di  Eisenhower  e  De  Gaulle.  Peraltro  occorre  non  svalutare  quell'Art.  83  della  Costituzione, che  preveda  la  partecipazione  alla  nomina  del Presidente  di tre  rappresentanti  per regione, ciò  che  significa  55  membri  estranei  al Parlamento  (e  suscettibili  di  aumentare  di numero  nel  caso  di  nuove  regioni), che  avrebbero potuto concorrere  a  formare  una  maggioranza  diversa  da  quella  che  si  sarebbe  avuta ove  avessero  votato  solo  i membri  del  Parlamento.  La  Costituzione  non  voleva  , cioè  , il  Presidente  organo  di sola  origine  parlamentare . Quando  si  discute  non  solo  dei  poteri, ma  degli  atteggiamenti  del Presidente  , mi  sembra  occorra  tenere  ben  distinti  i casi  in cui  si  prospettino  sue  manifestazioni  suscettibili  di venire  interpretate  di  destra  o di sinistra, liberali  o socialiste ,  guelfe  o ghibelline, e  quelli  in cui  il Presidente  richiami  al rispetto  della Costituzione.
Le  prime  sono  certo  da  evitare ; qui   corpo elettorale  e  Parlamento  sono sovrani. Le  seconde  no.  Sarebbe  stato  ineccepibile  ogni  Presidente  che  avesse detto  che,  finché  non  era  modificata  la Costituzione , il Senato  doveva  durare sei anni; e che  , difronte  ad  un  Gabinetto  , che  si  dimetteva  per  contrasti interni, gli  avesse  intimato  di andare  in Parlamento  e provocare una  discussione  ed  un voto , da  cui  apparissero  chiari  gli  orientamenti  per  la nomina  d'un  successore. Il   rifiuto  formale  ad  una  tale  intimazione  formale , avrebbe  messo  il Gabinetto in  contrasto  con  la Costituzione.
Può  dirsi  il  Presidente  il custode  di questa?  Penso  che  una  tale  espressione  non  abbia  in sé  ombra  di equivoco  e non  faccia dimenticare  a nessuno  che  tale  custodia  è  affidata  eminentemente  alla  Corte  Costituzionale  , ne  rappresenta  il  compito. Fermo  ciò,  mi  sembra  accettabile  dire  il Presidente  custode  della  Costituzione :   i  messaggi  alle Camere , che  sono  la prima  delle  sue  mansioni  indicata  all' art.  87, debbono  avere  proprio per oggetto  , come  ebbero  col  presidente  Einaudi, i richiami alla  Costituzione.

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