26--8--2020
2) Le funzioni della Corte costituzionale
Accolto il principio del controllo sulla costituzionalità delle leggi , si è creata la Corte costituzionale, che non rientra nell'ordine giudiziario, ma è un consesso a parte , a cui, per le elevatissime funzioni affidatele , si è assicurata la massima indipendenza dai tre poteri . A questo scopo la nomina dei quindici giudici costituzionali è attribuita per un terzo al Presidente della Repubblica, per un terzo alle Camere riunite in seduta comune , per un terzo alle supreme magistrature dell'ordine giudiziario e amministrativo, e cioè tre giudici sono eletti dalla Corte di cassazione , uno dal Consiglio di Stato , uno dalla Corte dei conti . I decreti di nomina , emanati dal Parlamento della Repubblica , devono essere controfirmati dal Presidente del consiglio dei ministri , ma costituiscono un atto d'indipendente iniziativa del Capo dello Stato.
I membri della Corte costituzionale durano in carica dodici anni, e la loro carica è incompatibile con la professione d'avvocato e con qualunque ufficio statale o regionale.
Tre sono le funzioni della Corte . La Corte giudica :
1) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti e delle leggi delegate , e può anche giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi che innovino la Costituzione stessa;
2) sui conflitti fra i poteri dello Stato , e su quelli fra lo Stato e le regioni e fra le regioni . Per conflitti fra poteri dello Stato si debbono intendere quelli che sorgono fra gli organi costituzionali , per esempio fra il Parlamento e il governo riguardo alla rispettiva competenza ad emettere un provvedimento , intorno al quale si disputi se debba avere forma di legge o di decreto;
3) sulla materia penale riguardo alle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i ministri . In questa ipotesi muta la composizione della Corte , poiché vi intervengono , in aggiunta ai giudici costituzionali , sedici membri sorteggiati , quando se ne presenti il bisogno , da un elenco compilato ogni dodici anni dalla Camere in seduta comune fra i cittadini che abbiano i requisiti per l'eleggibilità a senatori.
Nessun commento:
Posta un commento