Cerca nel blog

mercoledì 26 agosto 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di: Alberto Romagnoli "La Corte costituzionale"

 26--8--2020
2)   Le  funzioni  della  Corte    costituzionale

Accolto  il principio  del  controllo sulla  costituzionalità delle  leggi , si  è  creata  la  Corte  costituzionale,  che  non  rientra  nell'ordine  giudiziario, ma  è  un  consesso a parte ,  a cui,  per  le  elevatissime  funzioni affidatele  , si  è  assicurata la  massima  indipendenza dai  tre  poteri . A  questo  scopo la  nomina  dei  quindici  giudici  costituzionali è  attribuita  per  un terzo al  Presidente della Repubblica, per  un terzo alle Camere riunite in seduta comune , per  un  terzo  alle supreme  magistrature dell'ordine  giudiziario  e   amministrativo, e  cioè tre  giudici  sono  eletti  dalla Corte di  cassazione , uno  dal  Consiglio di Stato , uno  dalla  Corte dei conti . I  decreti di  nomina ,  emanati  dal Parlamento  della  Repubblica , devono  essere  controfirmati  dal  Presidente del  consiglio  dei ministri , ma  costituiscono un atto  d'indipendente  iniziativa del Capo dello  Stato.
I  membri  della  Corte costituzionale durano  in  carica dodici anni, e  la loro  carica è  incompatibile  con  la  professione  d'avvocato e con  qualunque  ufficio statale o regionale.
Tre  sono  le funzioni della  Corte . La  Corte  giudica :
1)  sulle  controversie  relative alla  legittimità  costituzionale delle leggi, dei  decreti e delle  leggi  delegate , e  può  anche  giudicare  sulla  legittimità  costituzionale delle leggi che  innovino  la Costituzione stessa;
2)  sui  conflitti fra  i poteri dello Stato , e  su  quelli fra  lo Stato  e le regioni e fra  le regioni .  Per  conflitti fra  poteri dello Stato  si  debbono  intendere quelli che  sorgono fra  gli organi costituzionali , per  esempio fra  il Parlamento e il governo riguardo  alla  rispettiva competenza  ad  emettere  un  provvedimento  , intorno  al quale  si  disputi  se  debba  avere  forma  di legge  o di  decreto;
3)  sulla  materia  penale  riguardo  alle  accuse  promosse contro il  Presidente  della Repubblica e i  ministri . In  questa  ipotesi  muta la  composizione della  Corte , poiché  vi  intervengono  , in  aggiunta  ai  giudici  costituzionali , sedici membri  sorteggiati  , quando  se  ne  presenti  il bisogno , da un  elenco  compilato  ogni  dodici  anni dalla Camere in seduta  comune  fra  i cittadini che  abbiano  i requisiti per  l'eleggibilità a senatori.

Nessun commento:

Posta un commento