4 Il lavoro legislativo: Le commissioni legislative ( art. 72)
Le commissioni sono formate in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari. Sono distinte per materie(ad es. , finanze , lavori pubblici, istruzione , difesa, ecc.), tenendo conto della competenza specifica dei deputati e senatori che ne faranno parte . Esse hanno due compiti: il primo è quello d'esaminare , in ogni caso, ogni disegno di legge che venga portato dinanzi alle Camere . è questo un primo esame compiuto in una cerchia ristretta e, in genere , più particolarmente competente , e dei risultati la commissione redige una relazione (e talora due, una di maggioranza e una di minoranza), che viene trasmessa alla Camera. è facile capire come la discussione successiva ne venga chiarita e facilitata . Questa discussione verte prima sull'accettazione o meno della legge nel suo complesso, per passare poi, se la legge è accettata , alla discussione articolo per articolo , finché si arrivi alla votazione finale. La legge compie ora il medesimo cammino davanti all'altra Camera, e poiché deve naturalmente essere approvata da ambedue nel medesimo testo, è chiaro che una qualunque correzione (emendamento) portato ad essa la riconduce alla Camera che già l'ha approvata, perché accetti o respinga la correzione ; la spola può farsi molte volte, con quale vantaggio per la rapidità e la speditezza del lavoro legislativo è facile immaginare . Non sono poche infatti le leggi che rimangono , come suol dirsi, " insabbiate". Mettendoci infatti un poco di cattiva volontà , il governo e la maggioranza possono far si che una legge non gradita non sia né approvata né espressamente respinta. Se un disegno di legge non è ancora approvato al momento dello scioglimento delle Camere , decade e deve venir ripristinato alle nuove Camere ; se invece fosse approvato da una sola Camera , sarà ripristinato all 'altra nuova eletta.
Ma alle commissioni è affidato un secondo compito , un compito che dicesi deliberante , poiché infatti non si limita all'esame del disegno di legge , ma lo respinge o l'approva in via definitiva. è questo insomma un procedimento abbreviato d'approvazione , che può aversi nei casi in cui le Camere deliberino l'urgenza dell'approvazione (art. 72), riservandosi , sia di segnare , al principio , i criteri informatori, sia di dare l'approvazione finale.
Di più ancora: le commissioni possono compiere buona parte del lavoro che spetterebbe alle Camere . L'art. 72 si preoccupa infatti che le Camere , oberate di lavoro , non siano in grado di svolgerlo in modo adeguatamente ponderato; in tale caso è data ad esse facoltà di stabilire che la discussione e l'approvazione delle leggi siano deferite alle competenti commissioni . Tale procedimento è però escluso per le leggi in materia costituzionale ed elettorale , per quelle con cui le Camere delegano i loro poteri al governo , per le leggi di ratifica dei trattati internazionali e d'approvazione dei bilanci. Inoltre , se un disegno di legge sia già stato deferito alla Commissione , dovrà esser portato davanti alle Camere se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quarto dei componenti la commissione lo richiedono.
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