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giovedì 14 maggio 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di: Alberto Romagnoli "IL PARLAMENTO"

14--5--2020

4  Il lavoro legislativo:    Le  commissioni  legislative  ( art.  72)

Le  commissioni  sono  formate  in modo  da  rispecchiare  le  proporzioni dei  gruppi  parlamentari. Sono distinte per  materie(ad  es.  , finanze , lavori pubblici, istruzione , difesa,  ecc.),  tenendo  conto della competenza specifica dei  deputati e senatori che ne  faranno parte . Esse  hanno  due  compiti: il primo è  quello d'esaminare , in ogni caso, ogni disegno di legge che  venga portato  dinanzi  alle  Camere . è questo un primo esame  compiuto in  una  cerchia ristretta e, in genere , più particolarmente  competente , e  dei  risultati  la commissione redige  una  relazione (e  talora  due, una  di  maggioranza e una  di minoranza), che  viene  trasmessa  alla Camera. è  facile  capire  come  la discussione  successiva  ne  venga  chiarita  e facilitata . Questa  discussione  verte prima  sull'accettazione o meno  della legge nel  suo  complesso, per  passare  poi,  se  la legge è  accettata , alla  discussione   articolo per  articolo , finché si arrivi   alla votazione  finale.  La  legge  compie  ora  il medesimo cammino davanti  all'altra Camera, e  poiché  deve  naturalmente  essere  approvata da ambedue  nel medesimo  testo, è  chiaro che  una   qualunque correzione (emendamento)  portato  ad essa  la riconduce  alla Camera che  già  l'ha  approvata, perché accetti  o respinga  la correzione ;  la spola  può  farsi  molte  volte, con  quale  vantaggio per la  rapidità  e la  speditezza del  lavoro legislativo è  facile  immaginare . Non  sono poche infatti  le leggi  che  rimangono , come  suol  dirsi, " insabbiate".   Mettendoci infatti  un  poco  di cattiva  volontà , il governo e la  maggioranza possono far  si che  una  legge non gradita  non sia  né  approvata né  espressamente respinta. Se  un  disegno di legge non  è ancora  approvato al  momento dello scioglimento delle Camere , decade e deve venir ripristinato  alle  nuove  Camere ;  se invece fosse approvato  da  una  sola  Camera , sarà  ripristinato  all 'altra nuova  eletta.
Ma  alle commissioni è  affidato  un  secondo  compito , un compito che  dicesi deliberante , poiché infatti non  si  limita all'esame  del disegno  di legge , ma lo respinge o l'approva in via definitiva. è  questo insomma  un  procedimento abbreviato   d'approvazione , che  può aversi nei casi  in cui  le Camere deliberino  l'urgenza dell'approvazione (art. 72),  riservandosi , sia  di  segnare , al  principio , i  criteri  informatori, sia  di  dare  l'approvazione finale.
Di  più  ancora: le  commissioni possono compiere  buona  parte  del lavoro che  spetterebbe alle  Camere . L'art. 72  si  preoccupa  infatti  che  le Camere , oberate di lavoro , non  siano  in grado di svolgerlo in modo adeguatamente ponderato; in tale  caso è  data  ad  esse facoltà di stabilire che la discussione e l'approvazione delle  leggi siano deferite alle   competenti  commissioni . Tale  procedimento è  però  escluso  per  le leggi in  materia  costituzionale ed  elettorale , per  quelle con  cui  le Camere delegano  i loro poteri al governo , per  le leggi di  ratifica  dei  trattati internazionali e d'approvazione  dei  bilanci. Inoltre , se un  disegno di legge sia  già  stato  deferito alla Commissione , dovrà    esser portato  davanti  alle Camere se il governo o un decimo dei componenti  della Camera o un quarto dei  componenti la commissione lo richiedono.

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