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giovedì 7 maggio 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di: Alberto Romagnoli "IL PARLAMENTO"

7---5---2020

Lavoro legislativo

Secondo  lo Statuto  albertino la  durata di vita delle  Camere  dei deputati si  chiamava legislatura e  ogni legislatura era  solennemente  inaugurata  col  discorso  della Corona. Non  può  dirsi  oggi, data  anche  la diversa durata prevista per le  due  Camere , che  si  abbia  un  inizio e  una   fine      di legislatura ,  ma  indubbiamente le Camere , che  succedono  alle precedenti, si  considerano un  corpo nuovo e il  lavoro legislativo iniziato , ma  non  perfezionato , viene annullato.
Le  due Camere  sono  organi  che  operano  ad  intermittenza , hanno  cioè periodi  d'attività che  s'iniziano con  la convocazione e  terminano  con  l'aggiornamento .  "Le  Camere si riuniscano di  diritto  il primo  giorno  non  festivo di  febbraio e  d'ottobre".  Ma  ciascuna Camera può  essere  convocata  in  via  straordinaria  per  iniziativa  del suo  Presidente  o del  Presidente  della Repubblica o  di un  terzo  dei suoi  componenti.

L'iniziativa  delle leggi

L'iniziativa  delle leggi , vale  a dire la  presentazione  dei  disegni  di legge , spetta ,  secondo  l'art. 71 della  Costituzione: 1) al  Governo ; 2) a ciascuno membro  delle Camere ;  3) al popolo ;  4)  al Consiglio  nazionale  dell'economia e  del  lavoro;  5)  ai  Consigli  regionali.
Più  frequentemente  l'iniziativa  parte  dal  governo , che è l'organo  meglio in grado  di valutare , in relazione all'indirizzo  politico da  lui seguito,  l'opportunità di  provvedimenti  legislativi. La  presentazione  d'un  disegno di  legge  da parte  del governo deve  essere  deliberata  dal  Consiglio dei  ministri  , e  autorizzata  con apposito  atto  del Presidente  della Repubblica.
Frequente  è  l'iniziativa  parlamentare , la  quale si  ha  anche nel caso in cui  si tenda  a modificare i   disegni di legge  governativi.
L'iniziativa  popolare può  , a  norma  del'art. 71, esercitarsi mediante  proposta  da parte di almeno  50.000 elettori, di un progetto  redatto  in articoli. è questo  uno  strumento  di democrazia  diretta.
Il  lavoro  legislativo , secondo  l'ordinamento  del  Parlamento  italiano , si svolge in due modi: o in  seduta  plenaria o  nelle Commissioni  legislative. Con  la creazione di  queste  commissioni  si  è  ottenuta in Italia  una  soluzione originale , che  ha  dato  ottima  prova  ed è  studiata  anche  da altri  paesi, al  problema    della  lentezza dell'iter  legislativo . Se  tutte le leggi  dovessero  seguire il lungo  cammino della discussione e  dell'approvazione davanti  a ciascuna Camera  riunita , il lavoro legislativo  , tanto  vasto  in  uno  Stato  moderno, sarebbe  insufficiente al bisogno.

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