Cerca nel blog

martedì 19 maggio 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di: Alberto Romagnoli "Il Parlamento"

19---5---2020

Decreti ---legge   e  leggi delegate.

Nello  Stato  moderno, la  vastità  e  l'urgenza  dell'azione  possono  dar  luogo a  improrogabili  esigenze , che  inducono all'invasione  del campo di partenza  del potere  legislativo  da parte  del potere  esecutivo. Si  hanno  perciò  decreti --leggi e leggi  delegate  o decreti  legislativi.
Specialmente  nel  tempo  successivo  alla  prima  guerra  mondiale , il Governo , continuando in una  consuetudine instaurata  durante  la guerra , legiferava   mediante  propri provvedimenti  in  qualunque  materia , privando  con  ciò  le  Camere  della  loro  precipua  e più  gelosa  funzione. Tali provvedimenti  ebbero  il nome  di decreti--leggi, volendosi con  ciò significare  che  la forma  era  di atto del potere esecutivo, ma  la loro  forza era  di legge.
Oggi la Costituzione ha  posto  un freno  a tale  abuso.  L'art. 77  dispone  che  i decreti--legge  debbono  essere  emanati  soltanto  "  in  casi  straordinari  di necessità  ed urgenza ".  Il Governo ne assume  la responsabilità, ed  essi  hanno soltanto  provvisoriamente forza  di legge, poiché  debbono nel  giorno stesso  della  loro emanazione  esser  presentati  alle Camere  per  la loro  conversione in legge , e  se le Camere  sono sciolte dovranno essere  appositamente  convocate  e riunirsi entro cinque giorni.
Esistono  materie così vaste  e  d'indole così strettamente  tecnica , come ad esempio  la compilazione
 d'un  nuovo codice, che  non  potendo  essere  elaborate  e discusse attraverso  il lento  procedimento  parlamentare , vengono  affidate  al Governo. Si  hanno  allora  leggi delegate o  decreti  legislativi. Anche  per  questi la Costituzione  ha  posto dei  limiti(art. 76), poiché  :   
1)  debbono essere  preventivamente  stabiliti i principi  e i criteri  direttivi;
2)  la delegazione  deve esser  data  per  un  tempo  limitato;
3)  la  legge  di delegazione deve  indicare oggetti  definiti.

La  funzione  politica  del  Parlamento:

La  più  alta funzione politica  delle  Camere consiste nel voto  sulla  mozione  con  cui  vien  data  o revocata la fiducia al governo . Ma  , quasi  ad  ogni  passo  che  il governo compie  , ha  bisogno  della fiducia  delle Camere , le  quali  esercitano per  l'appunto  un  vigile  e  continuo controllo sul  suo  operato.
Occorre  distinguere  fra  i  mezzi  con cui  viene  esercitata l'attività  politica  e quelli  con cui  viene  esercitata l'attività  legislativa , di  cui  ora  abbiamo  detto.
L'attività  politica  si  svolge  per  mezzo  di mozioni, interrogazioni, interpellanze e  inchieste , che  sono  tutti  atti rivolti ad  esercitare  il controllo sull'operato  del  governo.
La  mozione , che  di  solito  si  conclude  con  un  voto, contiene un  invito  al governo a prendere una  disposizione  o  ad  assumere  una  certa  linea  di condotta , oppure un  plauso  o  un  biasimo al governo o  a  un  parlamentare  o a  una  commissione  parlamentare . Si distingue  dalle  altre , per  la sua  spiccata  importanza politica , quella  con  cui  si  accorda  o si  revoca  la fiducia al governo.
Con  le  interrogazioni,ci  si  rivolge a un  ministro  per  averne  chiarimenti , che  di solito  sono dati  oralmente.
L'interpellanza , invece , non  si  esaurisce nella  semplice  domanda se  un fatto  sia  vero, o  in  una  richiesta  di  chiarimenti, ma  si  riferisce ai  motivi  e agli  intendimenti dell'azione  governativa , e  può  in  seguito trasformarsi in  mozione .
Le  inchieste , che  si compiono , di  regola  , per  mezzo  d'una commissione appositamente  nominata, hanno  il fine  d'indagare  su  fatti  o situazioni di cui il Parlamento voglia  avere  approfondita  notizia. La Costituzione  parla  soltanto d'inchieste  e  non  accenna agli  altri  modi, ora  detti , coi quali  si  svolge  il controllo parlamentare e  che sono stabiliti  nei regolamenti  delle  due Camere..
 è  stato  creato  dalla  Costituzione  (art.75) un organo che  ha  funzioni  che potremmo  chiamare  ausiliarie  in  materia  legislativa:
il Consiglio  nazionale  dell'economia  e del  lavoro.

Nessun commento:

Posta un commento