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sabato 7 marzo 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di Alberto Romagloili "Le libertà economiche nella Costituzione"

7--3--2020
2)  La  libertà sindacale  e la libertà  di sciopero:
La  libertà  sindacale  e  la  libertà  di sciopero  sono  garantite  dagli art.  39  e  40. La  prima   di queste  libertà  fa  parte del  riconoscimento  della  libertà  d'associazione, ma è  stata  conseguita  attraverso  una  lotta  ancor  più  lunga e aspra di   quella  sostenuta  per ottenere la  seconda.   Le  rivoluzioni  dell'Ottocento  , che  pur  avevano  conquistato  tante  libertà , si  erano dichiarate  fieramente contrarie  ad  ogni forma  di coalizione  padronale o operaia, in cui  temevano  il risorgere delle  antiche  corporazioni, divenute enti  chiusi  e privilegiati.  I primi riconoscimenti  si  ebbero solamente  verso  la metà  dell'ottocento.
I sindacati  sono coalizioni formate  per  la tutela  degli interessi  dei  lavoratori , e  furono senza  dubbio  il più  valido strumento  di  redenzione  del  lavoro  salariato  dalle  condizioni a  questo  create  per  la rigida  applicazione  della  legge  domanda  e  dell'offerta.  Mediante  i sindacati  i  lavoratori  non  si  presentano  isolati  dinanzi ai  detentori dei  mezzi di produzione , ma  fanno  valere  la volontà  dell'associazione , che  potrà  raggiungere  un  pacifico accordo con  la stipulazione  di contratti  collettivi  di lavoro  o  ricorrerà all'arma dello sciopero.
Il fascismo aveva  soppresso  la libertà sindacale per  sostituirla  con  un  ordinamento  corporativo  controllato  dallo Stato, il quale  riconosceva soltanto l'esistenza dei sindacati fascisti , e   aveva  vietato  lo sciopero.  L'attuale  Costituzione ha  invece   posto  come  caposaldo  dell'ordinamento  del lavoro  la libertà  sindacale , e  con  questa  ha  posto  il problema   del  pluralismo sindacale , contro  la  tendenza  a dare  la  preponderanza  all'associazione  più forte. La libertà  si  riferisce tanto  ai singoli ,  liberi d 'iscriversi ad  uno  o  ad  un altro  dei sindacati  esistenti, o  anche  di  non iscriversi  a nessuno , quanto  alla  possibilità  di crearne  di  nuovi, attenendosi  ai criteri organizzativi ritenuti  meglio opportuni, per  categoria   di  mestiere o d'impresa, per  ambito  territoriale  , nome , sede, funzioni da assumere.
Le  associazioni  sindacali sono  enti  di diritto  privato  sui  quali  è  escluso  ogni controllo dello Stato; unica  condizione ad  essi  imponibile  è  la loro registrazione  presso  uffici  locali o centrali , a  norma  di  legge ,registrazione che  consente  di  partecipare alla  formazione di  contratti  collettivi.
Si  esige  inoltre  che  le organizzazioni  sindacali si  diano  un  ordinamento  interno  a base  democratica , e  cioè  che  le assemblee  degli  iscritti  vengano  periodicamente  convocate,  con  diritto  di  ciascuno  di partecipare  alle   discussioni e alle  votazioni, con  voto  segreto, per  le cariche  direttive.
Lo sciopero  è l'altra  arma  di difesa  dei  lavoratori .  Garantendo  la Costituzione  , ne  deriva  che  il lavoratore  scioperante  non  può subire  altro  danno fuorché  la  decurtazione  del  salario ,e  mantiene  il diritto  di  riprendere il posto  che  già  prima  occupava. La regola  dunque oggi   accettata  è  che  un conflitto di lavoro  possa  arrivare  a  questo  estremo confronto  delle forze delle due  parti  e  che  lo Stato  non  intervenga  autoritariamente  a  risolvere  il  conflitto, quantunque  avvenga  che  organi  ministeriali  offrano  la loro  opera  conciliativa  ogni volta  che  se ne  presenti l'opportunità.

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