7--3--2020
2) La libertà sindacale e la libertà di sciopero:
La libertà sindacale e la libertà di sciopero sono garantite dagli art. 39 e 40. La prima di queste libertà fa parte del riconoscimento della libertà d'associazione, ma è stata conseguita attraverso una lotta ancor più lunga e aspra di quella sostenuta per ottenere la seconda. Le rivoluzioni dell'Ottocento , che pur avevano conquistato tante libertà , si erano dichiarate fieramente contrarie ad ogni forma di coalizione padronale o operaia, in cui temevano il risorgere delle antiche corporazioni, divenute enti chiusi e privilegiati. I primi riconoscimenti si ebbero solamente verso la metà dell'ottocento.
I sindacati sono coalizioni formate per la tutela degli interessi dei lavoratori , e furono senza dubbio il più valido strumento di redenzione del lavoro salariato dalle condizioni a questo create per la rigida applicazione della legge domanda e dell'offerta. Mediante i sindacati i lavoratori non si presentano isolati dinanzi ai detentori dei mezzi di produzione , ma fanno valere la volontà dell'associazione , che potrà raggiungere un pacifico accordo con la stipulazione di contratti collettivi di lavoro o ricorrerà all'arma dello sciopero.
Il fascismo aveva soppresso la libertà sindacale per sostituirla con un ordinamento corporativo controllato dallo Stato, il quale riconosceva soltanto l'esistenza dei sindacati fascisti , e aveva vietato lo sciopero. L'attuale Costituzione ha invece posto come caposaldo dell'ordinamento del lavoro la libertà sindacale , e con questa ha posto il problema del pluralismo sindacale , contro la tendenza a dare la preponderanza all'associazione più forte. La libertà si riferisce tanto ai singoli , liberi d 'iscriversi ad uno o ad un altro dei sindacati esistenti, o anche di non iscriversi a nessuno , quanto alla possibilità di crearne di nuovi, attenendosi ai criteri organizzativi ritenuti meglio opportuni, per categoria di mestiere o d'impresa, per ambito territoriale , nome , sede, funzioni da assumere.
Le associazioni sindacali sono enti di diritto privato sui quali è escluso ogni controllo dello Stato; unica condizione ad essi imponibile è la loro registrazione presso uffici locali o centrali , a norma di legge ,registrazione che consente di partecipare alla formazione di contratti collettivi.
Si esige inoltre che le organizzazioni sindacali si diano un ordinamento interno a base democratica , e cioè che le assemblee degli iscritti vengano periodicamente convocate, con diritto di ciascuno di partecipare alle discussioni e alle votazioni, con voto segreto, per le cariche direttive.
Lo sciopero è l'altra arma di difesa dei lavoratori . Garantendo la Costituzione , ne deriva che il lavoratore scioperante non può subire altro danno fuorché la decurtazione del salario ,e mantiene il diritto di riprendere il posto che già prima occupava. La regola dunque oggi accettata è che un conflitto di lavoro possa arrivare a questo estremo confronto delle forze delle due parti e che lo Stato non intervenga autoritariamente a risolvere il conflitto, quantunque avvenga che organi ministeriali offrano la loro opera conciliativa ogni volta che se ne presenti l'opportunità.
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