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giovedì 5 dicembre 2019

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di : Alberto Romagnoli

5--12--2019
 
Costituzioni  elargite:

Le   costituzioni   concesse al  popolo  per  meditata   volontà  sovrana, in realtà  ,  costituivano  un  compromesso  , ma  alcune   volte  un ottimo  compromesso, fra  gli antichi  ordinamenti  e  le  nuove  aspirazioni: il potere  del monarca  viene  ad  essere  limitato , ma  egli  rimane  in  posizione  di altissimo prestigio;  la  formula  stessa  con  cui  il re  si dice  tale  "per  grazia  di Dio  e  volontà  della  nazione "  e  con  cui si  intesta  ogni  atto  promanante  dalla  volontà  regia , sta  a significare  la  funzione  delle  due  volontà; il sovrano rappresenta  l'unità  dello stato  e  l'autorità al  di sopra  delle  contingenti  lotte  politiche, mentre  è  salvo  tuttavia  il  principio della  sovranità  nazionale.
Nello statuto  era  stabilita  la  distinzione  dei  poteri,  ma  in  sostanza  si  ammetteva  una  prevalenza  del potere  legislativo, e  specialmente  della  camera  dei  deputati,  eletta  direttamente  dal  popolo; il re  conservava una  sua  caratteristica  funzione  moderatrice , senza  dubbio  importate  e benefica.
Una  costituzione  è invece  votata   quando  è il risultato  dei  lavori  e del voto  d'un' assemblea,  appunto  perciò  chiamata  costituente, appositamente  eletta.

1)  Il  sistema  costituzionale    puro  secondo  lo Statuto  albertino  :

Lo  Statuto  albertino  istituiva  un  cosiddetto  regime  costituzionale  puro.  Ciò  era  frutto  del  compromesso   da cui  derivavano  le  costituzioni  del  1848,  consistenti  in  un'autolimitazione  del potere  regio , che,  specialmente  per  quanto riguardava  la  più  alta  funzione  dello Stato  , la legislativa  , veniva  posto  alla pari  delle  Camere, di cui , una , il Senato,di nomina regia , e  l'altra ,la  Camera  dei deputati, elettiva.
La  legge  diveniva  perfetta  con   l'approvazione  delle  due  Camere e  la  sanzione del re.  La  nomina  dei  ministri , capi  dei  vari  rami  del potere esecutivo , era  di   spettanza  del re , e  al re  spettava  anche  la  loro  revoca. Tuttavia  , fin dalle prime  applicazioni  dello Statuto , ad  imitazione  del  sistema  parlamentare inglese , fu  seguito  il sistema  di scegliere  i ministri fra  le  persone  che  godevano  la  fiducia  delle  Camere, specialmente  della  Camera elettiva,  come  quella  che  più  direttamente  rappresentava  la  volontà  nazionale. Di  conseguenza , quando la  Camera  dei  deputati  manifestava la sua   opposizione  al  ministero, sia  col  rigettare  le  proposte  , sia  con  voti  di sfiducia  , il  ministero  presentava  le  dimissioni al re  , che ,  di regola , per  evitare  un  pericoloso  conflitto  fra  Corona  e Parlamento, le  accettava . Se ,  allo  stato  delle  cose,  la  soluzione non  si  fosse trovata  nella  creazione  d'un  nuovo ministero, il re  poteva  ricorrere  all'estrema  decisione  di  sciogliere  la  Camera, indire  nuove elezioni, rimettendo  così  la decisione  al corpo elettorale.
Questo  , per  cui la nomina  e  la revoca  dei  ministri  dipende  dalla  fiducia  delle  Camere fu detto  sistema  costituzionale  parlamentare , in cui  contrapposto  al sistema  costituzionale  puro, a cui si è  accennato.  Dato questo  sistema  , l'unica  via  restante  al sovrano  , nel  caso  d'una   crisi  senza  soluzione  , nel  caso  cioè  d'una  introvabile   maggioranza  intorno  a  un  uomo  e  a  un  programma , era , come si è  detto  , lo  scioglimento  della  Camera dei  deputati.  I casi  in cui si  fece  ricorso  a questa  soluzione  furono  assai rari.
Oggi  il sistema  parlamentare  prevale  in quasi  tutte  le costituzioni  moderne. Ad  esso  furono  portati   diversi  temperamenti  , per  ovviare  a  quello che  è il  suo  maggiore  inconveniente , di rendere  cioè  eccessivamente  instabile  la  vita  dei  ministeri, esponendoli  a  crisi  frequenti, improvvise  e spesso  non  giustificate. Nella  nostra  Costituzione  , gli ultimi  due  capoversi  dell'art. 94  contengono  , il parziale rimedio a quell'eventualità.

2)Differenze  fra  lo  Statuto  albertino  e la  Costituzione  repubblicana:

Altra  notevolissima  differenza  fra lo Statuto  albertino  e l'odierna  Costituzione   sta  nell'esser  stato il primo  una  costituzione elastica   , mentre  la seconda  è rigida. Si  dice che una  costituzione  è elastica  quando  la  legge  costituzionale  non ha una  preminenza  sulle  altre  leggi  che  chiameremo  ordinarie,  sicché  queste  possono  modificare  il  contenuto ; si  dice  invece  che è rigida  quando ogni  altra norma le è  sottoposta , e  ogni  sua  modificazione  deve  avvenire  ,non con il procedimento  ordinario  d'approvazione  d'una  legge  , ma  bensì  con un  procedimento  particolare.   Ma  la  più  profonda  differenza  fra  le due  costituzioni  sta  nel loro  contenuto. La  costituzione  albertina  si  preoccupava,  come  tutte  quelle del secolo   ottocento(19°), che  riflettevano  i risultati  della rivoluzione  del  1789, soprattutto  delle  libertà individuali. Molti  problemi  di   giustizia  distributiva , di  partecipazione  effettiva  anche  della  classe proletaria  alla  vita  dello stato e ai  beni  della collettività  che  dovevano  poi  enormemente allargare  i compiti  dello  Stato  moderno, erano  allora  problemi  oscuri , scarsamente  sentiti, e  ancor  meno appoggiati da quella classe  , liberale  si,  ma  disposta  a  servirsi  della  libertà  politica  soprattutto  per  la difesa  e  per  l'espansione  della  sua  forza economica.
Lo  sviluppo stesso  dell'industria  , con  l'accentramento  di  grandi  masse  operaie  nei centri  urbani, il diffondersi  dell'idea  socialista , sia  nel ceto intellettuale , sia  nel  proletariato,  che  incominciò a far  udire  la sua voce e a premere  sullo  Stato  con forza crescente e sempre  meglio  organizzata , fecero  si che  la questione sociale  balzasse in primo  piano  e  finisse  per  costituire  una  richiesta  a  cui non era  più possibile rifiutare totalmente  la risposta.  Poteva  lo Statuto  albertino  ammettere  tale  risposta? Lo poteva  , appunto  perché  la sua  elasticità  gli consentiva  d'adeguarsi  alle esigenze  dei tempi  nuovi.  Restando   immutati i fondamenti  della libertà  civili  e dell'ordinamento  statale, del  patto  originario  fra il sovrano  e il popolo ,  era  sufficiente  una legge  ordinaria  per  imprimergli  quel  carattere  progressivo  che  nessun  articolo  enunciava  ,  ma  nemmeno  vietava. Fu  così  che  in Italia  , specialmente  durante  il quindicennio  precedente  la  prima  guerra  mondiale  , la legislazione  sociale  , vale  a dire  la legislazione in materia d'organizzazione operaia , di conflitti  di lavoro, d'assicurazioni   e d'assistenza  sociale  si  andò  adeguando  ai nuovi tempi ,allo  stesso  modo  che  si  allargava  via via  il suffragio,e  apparivano  alle camere  i partiti animati  dall'intendimento  di portare  l'azione  dello Stato  su un  campo  sempre  più  vasto a  beneficio  di  tutte  le classi.

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