27--10--2020
Gli art. 99 e 100 trattano dei così detti organi ausiliari. Questi sono organi chiamati a dare pareri agli altri organi in materia giuridica e amministrativa , o a esercitare una funzione di controllo sugli atti degli organi esecutivi.
La Costituzione ha dato vita a un organo nuovo nel nostro ordinamento : il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro , composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive. è organo di consulenza delle Camere e del governo in materia di politica economica , finanziaria e sociale . Oltre la funzione consultiva , questo organo ha anche l'iniziativa delle leggi , poiché ha la facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge redatti in articoli , sempre in materia di economia e di lavoro. Ed infine può contribuire all'elaborazione delle leggi facendo pervenire alle Camere e al governo sue proposte o il risultato di suoi studi e indagini.
Gli organi consultivi , di cui il più importante è il Consiglio di Stato, sono chiamati a dare pareri all'amministrazione sui provvedimenti che questa intende emanare . I pareri di tali organi sono alle volte obbligatori , quando cioè i ministri sono tenuti a richiedere il parere avanti d'emanare il provvedimento; nella maggioranza dei casi sono però facoltativi , essendo facoltà del ministro richiederli o meno. Tra i più importanti casi di pareri obbligatori sono quelli sulle proposte di regolamenti o di coordinamento di leggi in testi unici. Raramente i pareri obbligatori sono anche vincolanti, cioè impegnano l'amministrazione a seguirli ; è logico infatti che la responsabilità rimanga all'organo esecutivo.
Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni , tre con funzioni consultive , e tre con funzioni giurisdizionali , le quali ultime hanno per oggetto la tutela della giustizia nell'amministrazione.
Un principio indiscusso di giustizia vuole che, quali che siano i contendenti , debbano per le due parti esistere le medesime garanzie di giustizia . è perciò che, confermando il superamento di vieti pregiudizi dei governi assoluti, l'art. 113 afferma :" Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa". Il cittadino con ciò è tutelato non soltanto quando sia leso un suo diritto, ma anche quando , senza un giustificato interesse pubblico , viene leso un suo interesse.
La Corte dei conti è il massimo organo di controllo finanziario dello Stato. Il suo controllo riguarda gli atti dell'amministrazione centrale , ed è di legittimità quando si limita ad accertare la corrispondenza dell'atto alla legge; è invece di merito quando indaga l'opportunità dell'atto e la sua convenienza e opportunità . Anche la Corte dei conti ha una giurisdizione in materia di pensioni , di rapporto d'impiego , ecc.
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