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martedì 27 ottobre 2020

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GLI ORGANI AUSILIARI : "3, Gli organi ausiliari"

27--10--2020

Gli  art.  99  e  100  trattano  dei  così  detti  organi  ausiliari.  Questi  sono  organi  chiamati  a  dare  pareri  agli altri  organi  in materia  giuridica  e  amministrativa , o  a  esercitare  una  funzione  di  controllo sugli  atti  degli  organi  esecutivi.
La   Costituzione  ha  dato  vita  a  un  organo  nuovo  nel  nostro ordinamento  :  il  Consiglio  nazionale  dell'economia  e del lavoro ,  composto  di esperti  e di  rappresentanti  delle  categorie  produttive.    è  organo  di  consulenza  delle  Camere  e del  governo  in  materia  di politica  economica  , finanziaria   e sociale  . Oltre  la  funzione  consultiva  , questo organo  ha  anche  l'iniziativa  delle  leggi  , poiché  ha  la facoltà  di   proporre  al  Parlamento  disegni   di  legge   redatti  in articoli , sempre  in  materia  di economia e  di lavoro.  Ed  infine  può  contribuire  all'elaborazione  delle  leggi  facendo  pervenire  alle Camere  e  al  governo  sue  proposte  o il  risultato  di  suoi  studi  e indagini.
Gli  organi  consultivi  ,  di  cui  il più  importante  è il  Consiglio di  Stato, sono  chiamati  a dare  pareri  all'amministrazione  sui  provvedimenti  che  questa  intende  emanare . I  pareri  di tali  organi  sono  alle  volte  obbligatori , quando  cioè i ministri  sono tenuti  a  richiedere   il parere  avanti  d'emanare il  provvedimento;   nella  maggioranza  dei casi  sono  però   facoltativi ,  essendo  facoltà  del  ministro   richiederli  o meno.  Tra  i più  importanti  casi di pareri  obbligatori  sono quelli  sulle  proposte  di regolamenti  o  di  coordinamento  di  leggi  in  testi  unici.  Raramente  i pareri  obbligatori  sono  anche   vincolanti, cioè  impegnano   l'amministrazione  a seguirli ;   è  logico  infatti  che  la    responsabilità  rimanga  all'organo esecutivo.
Il  Consiglio  di Stato  si  divide  in  sei  sezioni  , tre  con   funzioni  consultive  , e  tre  con  funzioni  giurisdizionali  , le  quali  ultime  hanno  per  oggetto  la tutela  della    giustizia  nell'amministrazione.  
Un  principio  indiscusso  di giustizia  vuole che,  quali che  siano  i  contendenti  , debbano  per  le due  parti  esistere  le  medesime  garanzie  di giustizia . è   perciò  che,  confermando  il  superamento  di vieti  pregiudizi dei  governi  assoluti,  l'art.  113  afferma :"  Contro  gli  atti  della  pubblica  amministrazione  è sempre  ammessa la  tutela   giurisdizionale  dei   diritti  e  degli  interessi  legittimi dinanzi  agli  organi  di   giurisdizione  ordinaria  o amministrativa".  Il  cittadino  con  ciò  è tutelato  non soltanto  quando  sia  leso un suo  diritto, ma  anche  quando  , senza  un  giustificato  interesse pubblico  ,  viene  leso  un suo  interesse. 
La  Corte  dei conti è  il massimo  organo  di controllo finanziario  dello Stato.  Il  suo  controllo riguarda gli  atti  dell'amministrazione  centrale , ed  è  di  legittimità  quando  si  limita  ad  accertare  la  corrispondenza  dell'atto  alla  legge;  è invece  di merito  quando  indaga  l'opportunità  dell'atto e  la sua  convenienza  e  opportunità .    Anche  la  Corte  dei   conti  ha  una   giurisdizione  in  materia  di  pensioni , di  rapporto  d'impiego , ecc.  

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