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giovedì 29 aprile 2021

Costituzione della Repubblica Italiana Parte 2 "Ordinamento della Repubblica" Titolo 3 "Il governo" SEZIONE 1 Il Consiglio dei ministri"

 29---4--2021
Art.  92,--Il Governo della  Repubblica  è composto   del Presidente  del Consiglio e dei ministri, che  costituiscono insieme  il Consiglio dei ministri.

Art.  93.--Il  Presidente  del   Consiglio dei ministri  e  i ministri  , prima  di assumere  le funzioni  , prestano  giuramento  nelle  mani  del Presidente  della Repubblica .

Art.  94.---Il Governo  deve  avere la fiducia  delle  due Camere .  
Ciascuna  Camera accorda  o revoca  la fiducia  mediante  mozione  motivata  e votata  per appello nominale.   Entro  dieci giorni  dalla  sua  formazione  il  Governo  si  presenta  alle Camere  per ottenere la fiducia .  Il voto  contrario di una  o d' entrambe  le Camere su  una  proposta  del Governo  non  importa  l'obbligo di  dimissioni.  La  mozione di sfiducia  deve  essere  firmata  da  almeno  un  decimo  dei  componenti  della  Camera  e non  può essere  messa  in discussione prima  di tre  giorni  dalla  sua  presentazione. 

Art.  95.---Il Presidente  del Consiglio  dei ministri   dirige  la  politica  generale  del Governo  e ne  è  responsabile .  Mantiene  l'unità  di indirizzo politico ed  amministrativo  ,  promovendo  e  coordinando  l'attività  dei  ministri .  I ministri  sono  responsabili  collegialmente  degli  atti  del  Consiglio  dei ministri, e  individualmente  degli  atti  dei  loro  dicasteri.  
La legge  provvede  all'ordinamento  della  Presidenza   del  Consiglio  e determina  il  numero  , le  attribuzioni  e l'organizzazione  dei  ministri.

Art. 96.--Il Presidente  del Consiglio  dei  ministri  e i  ministri  sono  posti  in stato  d'accusa  dal Parlamento  in seduta  comune  per reati  commessi  nell'esercizio  delle  loro funzioni.

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