29---4--2021
Art. 92,--Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Art. 93.--Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri , prima di assumere le funzioni , prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica .
Art. 94.---Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere .
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia . Il voto contrario di una o d' entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa l'obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.---Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile . Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo , promovendo e coordinando l'attività dei ministri . I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero , le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri.
Art. 96.--Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
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