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lunedì 5 aprile 2021

Costituzione della Repubblica Italiana Parte 2 Ordinamento della Repubblica TITOLO 1 Il Parlamento Sezione 2 "La formazione delle leggi"

5--4--2021

Art.70.--La  funzione  legislativa  è esercitata  collettivamente  dalle  Camere. 
Art. 71.--L'iniziativa  delle leggi appartiene  al Governo , a  ciascun  membro  delle Camere ed  agli  organi ed  enti  ai  quali  sia conferita da legge  costituzionale .
Il popolo  esercita l'iniziativa delle  leggi , mediante  la  proposta  , da parte  di almeno  cinquanta  elettori,   di un progetto  redatto  in articoli. 
Art. 72.--Ogni  disegno  di legge  , presentato  ad  una  Camera è,  secondo  le norme  del suo  regolamento  , esaminato  da  una  commissione  e poi  dalla  Camera stessa , che  l'approva articolo per  articolo e con  votazione  finale . Il  regolamento  stabilisce  procedimenti  abbreviati  per  disegni  di legge  dei  quali  è  dichiarata  l'urgenza.  Può  altresì  stabilire in  quali  casi  e  forme  l'esame  e  la  approvazione  dei  disegni  di legge  sono  deferiti  a  commissioni , anche  permanenti, composte in  modo da  rispecchiare  la  proporzione  dei  gruppi  parlamentari . Anche  in  tali casi, fino  al momento  della  sua  approvazione  definitiva , il disegno  di legge  è  rimesso  alla  Camera, se il  Governo o un  decimo  dei componenti  della  Camera o un quinto  della  commissione  richiedono che sia  discusso  e  votato  dalla Camera stessa  oppure  che sia  sottoposto  alla sua  approvazione  finale  con  sole dichiarazioni  di voto. Il regolamento  determina   le forme  di pubblicità  dei  lavori  delle commissioni. La  procedura  normale  di esame  e di  approvazione  diretta  da  parte  della  Camera  è  sempre  adottata  per  i  disegni  di legge  in materia  costituzionale ed  elettorale e  per quelli  di  delegazione legislativa  , di  autorizzazione  a  ratificare  trattati  internazionali  , di  approvazione  di  bilanci  e  consuntivi.
Art.  73.---Le  leggi  sono   promulgate  dal  Presidente della Repubblica  entro  un mese dall'approvazione . Se  le Camere  ,  ciascuna  a maggioranza  assoluta dei  propri componenti , ne dichiarano  l'urgenza  , la  legge  è  promulgata nel termine  da essa  stabilito. Le   leggi  sono  pubblicate  subito  dopo  la  promulgazione  ed  entrano  in vigore il quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione , salvo  che  le leggi  stesse  stabiliscono un termine diverso.
Art. 74.--Il  Presidente  della Repubblica, prima  di promulgare  la legge , può  con  messaggio  motivato alle  Camere  chiedere  una  nuova  deliberazione.
Se  le Camere  approvano nuovamente  la legge , questa  deve essere  promulgata.
Art.  75.---è  indetto  referendum  popolare  per  deliberare  l'abrogazione , totale o parziale, di una  legge o  di  un atto  avente  valore  di legge , quando  lo richiedano  cinquecentomila  elettori  o cinque  Consigli regionali.
Non è ammesso  il referendum  per  le leggi  tributarie e di bilancio, di amnistia e di  indulto , di autorizzazione  a  ratificare  trattati  internazionali.  Hanno  diritto  di partecipare  al referendum tutti  i  cittadini  chiamati  ad eleggere  la Camera  dei deputati.  La  proposta  soggetta  a referendum  è  approvata  se  ha  partecipato  alla  votazione  la maggioranza  degli  aventi  diritto  , e  se è  raggiunta  la maggioranza dei  voti  validamente  espressi. La  legge  determina  le modalità di  attuazione  del referendum .
Art.  76.---L' esercizio  della  funzione  legislativa  ,non  può  essere  delegato  al Governo se non  con  determinazione di principi  e criteri  direttivi  e soltanto  per tempo  limitato e per  oggetti  definiti.
Art.  77.-- Il  Governo  non può  , senza  delegazione  delle  Camere  , emanare decreti  che  abbiano   valore  di legge ordinaria.  Quando  , in  casi  straordinari di necessità  e d'urgenza ,  il Governo  adotta , sotto la sua  responsabilità ,  provvedimenti provvisori  con forza  di legge , deve  il  giorno stesso presentarli per  la  conversione  alle Camere  che,  anche  se  sciolte  , sono  appositamente  convocate  e si  riuniscono  entro  cinque  giorni. I decreti  perdono  efficacia  sin  dall'inizio  , se  non  sono  convertiti  in legge entro  sessanta  giorni  dalla  loro  pubblicazione . Le  Camere  possono  tuttavia  regolare  con  legge  i rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei  decreti non  convertiti.
Art. 78.--Le  Camere  deliberano  lo stato  di guerra e  conferiscono al Governo i poteri  necessari.
Art.  79.--L' amnistia  e l'indulto  sono  concessi  dal  Presidente della Repubblica su  legge  di  delegazione  delle  Camere.  Non  possono  applicarsi  ai  reati  commessi  successivamente  alla proposta  di delegazione.
Art.  80.-- Le Camere  autorizzano  con  legge  la  ratifica  dei trattati  internazionali  che  sono  di natura  politica ,o  prevedono  arbitrati  o regolamenti  giudiziari , o importano  variazioni  del  territorio od  oneri alle finanze  o modificazioni di leggi.
Art. 81.---Le Camere  approvano  ogni  anno  i bilanci  e  il  rendimento consuntivo  presentati  dal Governo. L'esercizio  provvisorio  del  bilancio  non  può  essere concesso  se non  per  legge  e per  periodi  non  superiori  complessivamente a  quattro  mesi.
Con  la legge  di approvazione  del  bilancio  non  si  possono  stabilire nuovi  tributi  e nuove  spese. Ogni  altra  legge  che  importi  nuove  o maggiori  spese deve  indicare i mezzi  per  farvi  fronte.
Art.  82.--Ciascuna  Camera  può  disporre inchieste su  materia  di pubblico  interesse .  A tale  scopo  nomina fra  i propri  componenti  una  commissione  formata  in modo  da  rispecchiare la proporzione  dei  vari  gruppi . La  commissione  d'inchiesta  procede  alle indagini e agli  esami  con  gli stessi  poteri  e le  stesse  limitazioni dell' autorità giudiziaria.

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