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mercoledì 21 aprile 2021

Ordinamento della Repubblica Titolo 2 "Il Presidente della Repubblica"

 21---4--2021
Art.  83.---Il  Presidente   della  Repubblica    è eletto  dal  Parlamento  in seduta  comune  dei  suoi  membri.
All'elezione  partecipano  tre  delegati per ogni  Regione eletti dal  Consiglio regionale in modo  che  sia  assicurata    la  rappresentanza  delle  minoranze. La  Valle  d'Aosta ha   un solo  delegato.  L'elezione  del Presidente  della Repubblica ha luogo  per  scrutinio  segreto  a maggioranza  di due  terzi  dell'assemblea . Dopo  il terzo  scrutinio è sufficiente  la maggioranza  assoluta.

Art.  84.--Può essere  Presidente della Repubblica ogni  cittadino  che  abbia compiuto  cinquanta  anni  di età  e goda  dei  diritti  civili e politici. L'ufficio  di Presidenza  della Repubblica è incompatibile  con  qualsiasi  altra carica.

Art.  85.---L 'assegno  e la  dotazione  del Presidente  sono  determinati  per legge . Il  Presidente   della  Repubblica  è  eletto  per sette  anni.  Trenta  giorni  prima  che scada  il termine  , il Presidente  della Camera  dei deputati  convoca  in seduta  comune  il  Parlamento  e i  delegati  regionali  , per  eleggere  il nuovo  Presidente  della Repubblica.    Se   le  Camere  sono  sciolte , o  manca  meno  di tre  mesi  alla  loro  cessazione  , la  elezione  ha  luogo  entro  quindici  giorni  dalla  riunione  delle Camere nuove. Nel  frattempo  sono  prorogati  i poteri  del Presidente  in carica.

Art.  86.-- Le  funzioni  del Presidente  della  Repubblica  ,  in ogni caso  che  egli  non  possa  adempiere  , sono  esercitati  dal Presidente  del  Senato.   In caso  di impedimento  permanente  o di  morte  o di  dimissioni  del Presidente  della Repubblica  , il Presidente  della Camera  dei  deputati  indice  le elezioni del nuovo  Presidente  della Repubblica  entro  quindici  giorni  , salvo  il maggior   termine  previsto  se le  Camere  sono  sciolte o  manca  meno  di tre  mesi alla loro  cessazione .

Art.  87.--Il  Presidente della Repubblica  è  il capo  dello  Stato  e rappresenta  l'unità  nazionale .  Può inviare  messaggi  alle  Camere .  Indice  le elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa  la prima  riunione. Autorizza  la  presentazione  alle Camere  dei  disegni  di  legge  di iniziativa  del  Governo.
Indice  il referendum  popolare  nei  casi  previsti  dalla  Costituzione .  Nomina  , nei casi  indicati  dalla  legge , i  funzionari  dello  Stato.
Promulga  le leggi  ed  emana  i decreti  aventi  valore   di legge  e  i  regolamenti.
Accredita  e riceve  i  rappresentanti  diplomatici  ,  ratifica  i trattati  internazionali , previa  ,  quando  occorra ,  l'autorizzazione  delle Camere.
Ha  il  comando  delle Forze armate ,  presiede  il  Consiglio  supremo  di difesa  costituito  secondo  la legge  , dichiara  lo stato  di guerra deliberato dalle  Camere.
    Presiede  il  Consiglio  superiore   della magistratura.
    Può  concedere  grazia  e  commutare le pene.
    Conferisce  le  onorificenze  della  Repubblica.

Art.  88.---Il  Presidente  della Repubblica  può  , sentiti  i  loro  Presidenti , sciogliere  le Camere  o anche  una  sola  di esse . Non può esercitare  tali  facoltà  negli  ultimi  sei mesi dal suo mandato.

Art.  89.--Nessun  atto  del Presidente  della Repubblica  è valido  se non  è  controfirmato  dai  ministri  proponenti, che  ne  assumono la responsabilità.  Gli atti  che  hanno  valore  legislativo  e gli  altri indicati dalla legge sono  controfirmati  anche dal   Presidente  del  Consiglio  dei Ministri.

Art.  90.---Il Presidente  della Repubblica  non  è  responsabile   degli  atti  compiuti  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  , tranne  che  per  alto  tradimento  o per  attentato  alla  Costituzione.  In  tali  casi  è  messo  in stato  di accusa  dal   Parlamento  in seduta  comune, a  maggioranza  assoluta  dei suoi membri.

Art.  91.---Il  Presidente  della Repubblica  , prima  di  assumere  le sue funzioni , presta  giuramento  di fedeltà alla Repubblica e di osservanza  della  Costituzione  dinanzi  al Parlamento in seduta  comune.

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