24--4---2020
1) Il bicameralismo perfetto della nostra Costituzione:
La nostra Costituzione ha accettato un bicameralismo perfetto , conferendo piena parità alle due Camere , l'una e l'altra elettive , e con ciò evitando gli eventuali abusi d'una sola camera . Bisognava tuttavia porre la decisione su fondamenti che evitassero la creazione d'un inutile doppione.
I nostri costituenti partirono innanzi tutto dalla considerazione che, creando le Regioni, cioè enti territoriali forniti d'autonomia, era logico ammetterne la voce e la presenza nel consenso legislativo dello Stato. Aggiungendo al Senato un ristretto numero di membri che il Presidente della Repubblica ha la facoltà (non l'obbligo) di nominare a vita, si è poi voluto lievemente attenuarne il carattere elettivo , facendovi partecipare uomini illustri, sperimentati e altamente benemeriti della Patria (art. 55, 56, 57, 59).
Altri caratteri distintivi fra le due Camere:
-----la diversa composizione del corpo elettorale ; possono votare per il Senato soltanto gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno (art. 58);
------l'età minima per i senatori è di quaranta anni , per i deputati di venticinque(art. 58);
------il diverso rapporto rappresentativo , poiché , mentre i deputati sono eletti in ragione di uno ogni 80.000 abitanti; i senatori sono eletti in ragione di uno ogni 200.000 abitanti; di conseguenza il Senato è assai meno numeroso della Camera.
------inoltre , la durata ordinaria della Camera è di cinque anni; del senato è di sei anni(art. 60).
Quando alle funzioni , le due Camere sono effettivamente su un piede di parità; l'iniziativa delle leggi appartiene ad ambedue , e può indifferentemente partire dall'una o dall'altra ; ambedue partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica; e se la Costituzione stabilisce che le funzioni del Presidente della Repubblica , in ogni caso che questi non possa adempierle , vengono esercitate dal Presidente del Senato, è però il Presidente della Camera dei deputati che indice l'elezione del nuovo Presidente e presiede l'Assemblea della due Camere riunite a tale scopo . Così avvengono in seduta comune le nomine d'un terzo dei giudici della Corte Costituzionale e di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura.
2) Le funzioni del Parlamento (artt. 70 e 82) :
Il Parlamento esercita il potere legislativo . Fare le leggi è la più importante manifestazione della volontà dello Stato , e l'organo legislativo è dunque il supremo regolatore della vita del paese, l'organo che indica a tutti gli altri l'indirizzo da seguire nella loro attività concreta. Questa è la concezione che del Parlamento si ha nella Costituzione italiana, la quale lo pone , anche nell'ordine , al primo posto fra gli organi costituzionali , ed esige che il governo svolga sempre la sua azione in accordo col Parlamento ed ammette una crisi, vale a dire un impossibile funzionamento del governo , ogni volta che l'accordo venga meno.
In un regime Costituzionale parlamentare come il nostro , il Parlamento non si limita ad approvare le leggi, ma ne dipendono le scelte più importanti e decisive nei riguardi della politica generale dello Stato.
Già abbiamo accennato ai pericoli insiti in un eccessivo potere del Parlamento e al modo con cui la nostra Costituzione ha cercato di attenuarli , ma rimane il fatto , confermato da esempi recenti , che senza un'unità d'indirizzo fondamentale dei due rami del Parlamento e del governo è impossibile una proficua attività statale. Se il conflitto dovesse diventare insormontabile, se il Presidente della Repubblica venisse nella convinzione che la posizione dei gruppi nel Parlamento è tale da non consentire la formazione d'un governo , non resterebbe che l'appello all'organo da cui in un regime democratico ha origine ogni potere, l'appello al corpo elettorale.
3) Le immunità parlamentari(art.68) :
L'esercizio della sovranità inerente al mandato parlamentare comporta che questo venga assolto in assoluta indipendenza di fronte agli organi dello Stato e agli stessi elettori . Tali indipendenza si compendia in quelle che chiamasi immunità parlamentari, le quali sono di due specie:
------la prima riguarda l'insindacabilità delle opinioni e dei voti emessi dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni;
-------la seconda riguarda l'arresto e la responsabilità penale. Per l'art. 68 della Costituzione è vietato che il parlamentare , senza autorizzazione della Camera a cui appartiene , venga sottoposto a procedimento penale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura.
Se dunque un parlamentare commette un furto o un omicidio , non può essere né arrestato né processato senza quella autorizzazione . Tale privilegio , che può sembrare esorbitante , ha lo scopo d'impedire che il governo , facendo arrestare un parlamentare a scopo preventivo , possa impedirgli la presenza in Parlamento.
L'indipendenza dei membri del Parlamento risulta anche dal fatto che non sono mai vincolati a un mandato preciso dei loro elettori e nemmeno del loro partito , sicché restano sempre liberi di parlare e di votare secondo la loro coscienza.
I membri dell'una e dell'altra Camera si dividono in tanti gruppi secondo i partiti a cui dichiarano d'appartenere . Gli appartenenti a quei partiti che non raggiungessero un numero sufficiente (normalmente almeno dieci) per costituire un gruppo e i così detti indipendenti vanno a far parte del gruppo misto.
Rientra nello scopo d'assicurare l'indipendenza del mandato parlamentare anche l'attribuzione d'un'indennità ai senatori e ai deputati. Per l'art. 19 dello Statuto albertino il mandato era gratuito , ma ciò dipendeva dalla considerazione , in verità già a quei tempi non equa , che soltanto la classe abbiente avesse il tempo e l'agio di trattare i pubblici affari e d'assumere pubbliche cariche.
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