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venerdì 24 aprile 2020

"IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA" di: Aberto Romagnoli " IL PARLAMENTO"

24--4---2020
1)  Il  bicameralismo  perfetto della  nostra  Costituzione:

La  nostra  Costituzione ha  accettato un bicameralismo  perfetto , conferendo  piena  parità  alle  due  Camere , l'una  e l'altra elettive , e  con  ciò  evitando  gli  eventuali abusi  d'una  sola  camera . Bisognava  tuttavia  porre la  decisione su  fondamenti  che  evitassero  la  creazione d'un inutile  doppione.
I nostri  costituenti partirono innanzi  tutto  dalla  considerazione che,  creando le Regioni, cioè enti territoriali forniti d'autonomia, era  logico ammetterne la voce e la presenza nel  consenso legislativo dello Stato.  Aggiungendo al Senato  un  ristretto  numero  di membri che  il  Presidente della Repubblica ha  la facoltà (non  l'obbligo)   di nominare  a vita, si  è poi voluto  lievemente attenuarne il carattere elettivo , facendovi partecipare uomini illustri, sperimentati  e  altamente   benemeriti della  Patria (art.  55,  56,  57,   59).
Altri  caratteri  distintivi fra  le due  Camere:
-----la  diversa  composizione del corpo  elettorale ; possono  votare  per il Senato  soltanto gli  elettori  che hanno  compiuto  il  venticinquesimo  anno  (art. 58);
------l'età minima per  i senatori è  di  quaranta anni , per i deputati   di venticinque(art.  58);
------il  diverso  rapporto  rappresentativo , poiché  ,  mentre  i deputati  sono  eletti  in  ragione  di uno ogni  80.000 abitanti; i senatori sono eletti  in ragione di uno ogni 200.000 abitanti;  di conseguenza il Senato  è assai  meno numeroso  della Camera.
------inoltre , la durata  ordinaria  della Camera è di cinque  anni;  del senato è di sei anni(art. 60).
Quando  alle  funzioni , le  due Camere sono effettivamente su  un  piede di parità;  l'iniziativa  delle leggi appartiene  ad  ambedue , e  può  indifferentemente  partire dall'una  o dall'altra ;  ambedue partecipano  all'elezione del Presidente  della Repubblica; e  se  la Costituzione stabilisce che  le funzioni  del  Presidente della Repubblica , in ogni caso che questi  non  possa  adempierle , vengono esercitate  dal Presidente  del Senato, è però  il Presidente  della  Camera  dei deputati  che  indice  l'elezione  del  nuovo  Presidente e  presiede  l'Assemblea  della  due  Camere  riunite  a tale scopo . Così  avvengono  in seduta  comune  le nomine d'un terzo  dei giudici  della  Corte  Costituzionale e di  un  terzo  dei membri  del  Consiglio  superiore  della  magistratura.

2)  Le  funzioni  del Parlamento  (artt.   70   e  82)   :

Il  Parlamento  esercita  il potere  legislativo . Fare le  leggi  è  la  più  importante  manifestazione  della  volontà  dello Stato , e  l'organo  legislativo   è dunque  il  supremo  regolatore  della  vita  del paese,  l'organo  che  indica  a tutti  gli altri l'indirizzo  da seguire nella  loro  attività  concreta.  Questa  è la  concezione  che  del Parlamento  si  ha  nella Costituzione  italiana, la  quale  lo pone  , anche  nell'ordine , al primo  posto fra  gli  organi costituzionali , ed  esige  che  il  governo svolga  sempre  la sua  azione in  accordo col  Parlamento  ed  ammette  una  crisi, vale  a dire  un  impossibile  funzionamento  del governo , ogni  volta  che  l'accordo venga  meno.
In   un regime  Costituzionale  parlamentare come il  nostro , il Parlamento  non si  limita ad  approvare le leggi, ma ne  dipendono le scelte più  importanti e  decisive nei  riguardi  della  politica  generale  dello Stato.
Già  abbiamo  accennato  ai  pericoli  insiti  in un eccessivo  potere  del Parlamento e  al  modo con  cui la nostra Costituzione  ha  cercato di  attenuarli , ma rimane il fatto , confermato  da  esempi recenti , che  senza  un'unità d'indirizzo  fondamentale dei  due rami  del  Parlamento e  del governo è  impossibile  una  proficua  attività  statale. Se il  conflitto dovesse diventare  insormontabile, se  il Presidente della Repubblica venisse nella  convinzione  che  la  posizione  dei  gruppi  nel Parlamento è tale  da  non consentire  la formazione  d'un governo , non  resterebbe  che  l'appello all'organo  da cui  in un  regime  democratico  ha origine  ogni  potere,  l'appello al  corpo elettorale.

3)   Le  immunità   parlamentari(art.68)  :

L'esercizio  della    sovranità  inerente  al  mandato  parlamentare  comporta   che   questo  venga  assolto  in  assoluta  indipendenza di fronte agli  organi dello Stato  e agli  stessi  elettori  . Tali  indipendenza si  compendia in  quelle che  chiamasi  immunità parlamentari, le quali sono di due  specie:
------la  prima  riguarda  l'insindacabilità  delle  opinioni e dei  voti  emessi  dai  parlamentari  nell'esercizio delle  loro funzioni;
-------la  seconda riguarda  l'arresto  e la  responsabilità  penale.  Per  l'art.  68  della  Costituzione è  vietato  che  il  parlamentare  , senza   autorizzazione della Camera  a cui  appartiene , venga sottoposto  a  procedimento penale, o sottoposto  a  perquisizione personale o  domiciliare, salvo che sia  colto  nell'atto  di commettere un delitto per  il quale è obbligatorio  il  mandato di cattura.
Se dunque  un  parlamentare commette un furto  o un  omicidio , non può  essere  né arrestato  né  processato  senza  quella  autorizzazione  . Tale  privilegio  , che  può  sembrare esorbitante , ha  lo scopo  d'impedire  che  il governo  , facendo  arrestare un  parlamentare  a scopo  preventivo , possa  impedirgli  la presenza  in Parlamento.
L'indipendenza  dei  membri del Parlamento  risulta  anche  dal fatto  che  non sono  mai  vincolati a un  mandato  preciso  dei loro  elettori e nemmeno  del  loro  partito , sicché  restano  sempre  liberi di parlare  e di votare  secondo  la loro  coscienza.
I membri  dell'una  e dell'altra  Camera si  dividono in tanti  gruppi  secondo i partiti  a cui  dichiarano  d'appartenere . Gli  appartenenti  a  quei  partiti  che  non  raggiungessero  un numero  sufficiente  (normalmente  almeno  dieci)  per  costituire  un gruppo  e i così detti  indipendenti  vanno  a far  parte  del gruppo  misto.
Rientra  nello  scopo  d'assicurare  l'indipendenza  del  mandato  parlamentare anche l'attribuzione d'un'indennità  ai senatori  e ai deputati. Per l'art.  19   dello  Statuto albertino il mandato  era  gratuito , ma  ciò  dipendeva  dalla  considerazione , in verità già  a  quei  tempi  non equa , che  soltanto  la classe abbiente  avesse il tempo e  l'agio di trattare i pubblici  affari  e  d'assumere pubbliche  cariche.

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