31--1--2020
1) DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI:
Le costituzioni odierne comprendono un complesso sistema di libertà fondamentali, che si è andato elaborando a cominciare dal secolo 18° con una lunga lotta per la diretta difesa del cittadino contro gli abusi del sovrano nell'esercizio della sua attività concreta , costringendola a indirizzarsi in un certo senso , ad astenersi dal volgersi ad altri e comunque ponendo dei limiti.
Dato che la tendenza dei governanti a tener in poco conto i diritti degli individui può persistere anche in un regime costituzionale , un modo di garantirli è stato quello di farne solenne dichiarazione nella stessa carta costituzionale, elevandoli per tal modo a diritti politici, di cui si proclama l'intangibilità. Che questi diritti siano intangibili significa che le particolari norme e le azioni con cui lo Stato esercita la sua continua , concreta attività , legiferando, amministrando , giudicando, non possono mai ignorarli o contraddirli. Se lo Stato intendesse abolire o modificare quelle libertà, con ciò modificando i principi sui quali oggi è costruito , potrebbe farlo solamente attraverso il particolare e cauteloso procedimento della revisione costituzionale.
Nella nostra Costituzione sono riconosciuti e garantiti tanto i diritti di libertà individuale , già considerati tradizionali , quanto i più recenti diritti d'ordine economico e sociale.
La prima parte della Costituzione , intitolata "Diritti e doveri dei cittadini", li distingue in quattro titoli:
----rapporti civili( art. 13-28) ;
----rapporti etico sociali (art. 29-34);
-----rapporti economici ( art. 35-47) ;
-----rapporti politici (art. 48-54 );
Chiamandoli rapporti si è voluto esprimere quel carattere di bilateralità che è proprio d'ogni norma giuridica , per cui , essendo obbligata ciascuna delle due parti , lo Stato e il cittadino , al diritto dell'una corrisponde il dovere dell'altra.
I rapporti civili, che riguardano soprattutto la libertà della persona, avevano già un posto cospicuo nello Statuto Albertino , come quelli che immediatamente interessavano la borghesia del tempo. Nella nostra Costituzione odierna la serie è così ampia da potersi dire completa. Essi si possono raggruppare nei seguenti punti:
---libertà della persona, del domicilio, della corrispondenza;
----libertà religiosa, di pensiero , di parola , di stampa , dell'arte , della scienza , di scelta della professione o dell'industria;
----difesa contro le imposizioni personale o pecuniarie non basate sulle leggi;
-----garanzie di giustizia , sia di fronte ai privati, sia di fronte allo Stato e agli altri enti pubblici.
Dopo aver esposto il contenuto assoluto di ciascuno degli articoli relativi a queste libertà, occorre vedere quali sono le disposizioni che nella Costituzione stessa ( e nelle altre leggi, quando la Costituzione lo ammetta), vi fanno eccezione. La libertà è un supremo valore morale, l'uomo accetta la società con tutte le sue limitazioni ma, proprio nell'interesse di questa , egli deve essere posto in grado di svolgere nei miglior modo le sue attitudini. La libertà è impulso al progresso , educa alla partecipazione fattiva alla vita dello Stato, e nel campo politico si esplica con il diritto di critica e d'opposizione ai governanti i quali, quando non diano più buona prova , potranno essere sostituiti da quelle forze che, restando all'opposizione , non hanno mancato tuttavia di temprarsi e d'educarsi al governo. Con tutto ciò , le eccezioni possono essere necessarie: non bisogna dimenticare infatti che su quelle difese delle libertà del singolo indubitabilmente prevale in certi casi l'interesse pubblico. Si pensi al caso di guerra o di gravi tumulti o calamità che obblighino lo Stato a limitare e sorvegliare l'attività dei cittadini.
Ora , la mostra Costituzione non prevede queste eccezionali limitazioni, ma il fatto che non le preveda, non le esclude. Si dice: come l' art. 78 prevede il conferimento di poteri eccezionali al governo per lo stato di guerra, dichiarato dal Parlamento, così può pensarsi che anche in altri casi d'estrema necessità lo Stato possa sospendere le garanzie costituzionali , sempre però che si abbia una deliberazione e una convalida delle Camere.
All' infuori di questi casi non potranno esservi eccezioni altrimenti che con le leggi conformi alla Costituzione , esplicitamente contemplate in essa.
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