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venerdì 31 gennaio 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di: Alberto Romagnoli " Le libertà civili nella nostra Costituzione"

31--1--2020

1)   DIRITTI  E  DOVERI  DEI  CITTADINI:
Le  costituzioni  odierne  comprendono  un  complesso  sistema  di  libertà  fondamentali,  che si  è  andato  elaborando  a  cominciare  dal  secolo 18°  con  una  lunga  lotta  per  la  diretta  difesa  del cittadino  contro  gli abusi  del sovrano nell'esercizio  della  sua  attività  concreta ,  costringendola a  indirizzarsi  in  un  certo  senso  , ad  astenersi  dal  volgersi  ad  altri  e  comunque  ponendo  dei limiti.
Dato  che  la  tendenza dei  governanti  a  tener in  poco conto  i diritti  degli  individui  può  persistere  anche  in  un  regime  costituzionale , un modo di  garantirli  è stato  quello  di farne  solenne  dichiarazione  nella  stessa  carta  costituzionale,  elevandoli  per  tal  modo a diritti    politici, di cui  si  proclama  l'intangibilità. Che  questi  diritti  siano  intangibili  significa  che  le  particolari  norme  e  le azioni  con  cui lo Stato esercita  la sua  continua , concreta  attività , legiferando,  amministrando  , giudicando,  non  possono  mai  ignorarli  o contraddirli.  Se  lo Stato   intendesse abolire  o modificare  quelle  libertà, con  ciò  modificando  i  principi  sui  quali  oggi  è  costruito  , potrebbe farlo  solamente attraverso  il particolare  e  cauteloso procedimento della  revisione  costituzionale.

Nella  nostra  Costituzione   sono  riconosciuti  e  garantiti  tanto  i diritti  di libertà  individuale , già  considerati  tradizionali  ,  quanto  i più  recenti  diritti  d'ordine  economico  e sociale.
La  prima  parte  della Costituzione , intitolata  "Diritti  e doveri  dei cittadini",  li distingue  in quattro  titoli:
----rapporti  civili( art.  13-28) ;
----rapporti  etico   sociali (art. 29-34);
-----rapporti  economici ( art. 35-47) ;
-----rapporti  politici  (art. 48-54 );
Chiamandoli  rapporti  si è  voluto  esprimere  quel  carattere di  bilateralità  che  è  proprio  d'ogni  norma  giuridica , per cui , essendo  obbligata  ciascuna  delle  due  parti , lo Stato  e il cittadino , al  diritto  dell'una  corrisponde  il dovere  dell'altra.
I  rapporti  civili, che  riguardano  soprattutto la libertà  della  persona, avevano  già  un posto  cospicuo  nello Statuto  Albertino , come  quelli  che  immediatamente  interessavano  la  borghesia  del tempo.  Nella  nostra  Costituzione  odierna  la  serie  è così  ampia  da  potersi  dire  completa.  Essi si  possono  raggruppare  nei  seguenti  punti:
---libertà  della  persona, del  domicilio,  della  corrispondenza;
----libertà  religiosa, di pensiero , di parola , di  stampa  ,  dell'arte , della scienza , di scelta  della       professione  o  dell'industria;
----difesa  contro  le  imposizioni    personale  o  pecuniarie non basate  sulle leggi;
-----garanzie  di giustizia , sia  di fronte  ai  privati, sia  di fronte  allo Stato e  agli  altri  enti  pubblici.
Dopo  aver  esposto  il  contenuto  assoluto  di  ciascuno  degli articoli  relativi  a  queste   libertà, occorre  vedere quali  sono  le disposizioni  che  nella Costituzione stessa ( e  nelle  altre  leggi, quando  la Costituzione  lo ammetta), vi  fanno  eccezione.  La  libertà  è  un  supremo  valore  morale, l'uomo accetta  la  società  con  tutte  le sue  limitazioni ma, proprio  nell'interesse  di questa  , egli  deve essere  posto  in grado  di  svolgere  nei miglior  modo  le sue  attitudini.  La  libertà  è  impulso al progresso  , educa  alla  partecipazione  fattiva  alla vita  dello Stato, e  nel campo politico  si esplica  con  il diritto  di critica  e d'opposizione  ai  governanti  i quali,  quando  non diano più  buona  prova  , potranno  essere  sostituiti  da  quelle  forze  che,  restando  all'opposizione , non  hanno  mancato  tuttavia  di  temprarsi  e  d'educarsi  al governo. Con  tutto  ciò  , le  eccezioni   possono essere  necessarie: non bisogna  dimenticare  infatti che  su  quelle difese  delle  libertà  del singolo indubitabilmente  prevale  in certi  casi  l'interesse  pubblico. Si  pensi  al caso di guerra  o   di  gravi  tumulti  o calamità  che   obblighino lo Stato  a  limitare  e  sorvegliare  l'attività  dei  cittadini.
Ora , la  mostra  Costituzione  non prevede  queste  eccezionali  limitazioni, ma il fatto  che  non le preveda, non le  esclude.  Si  dice:  come  l' art. 78  prevede  il  conferimento  di poteri  eccezionali  al governo  per  lo stato di guerra,  dichiarato  dal Parlamento, così  può  pensarsi  che  anche  in altri casi  d'estrema  necessità lo Stato possa  sospendere  le garanzie  costituzionali , sempre però  che  si  abbia una  deliberazione  e una  convalida  delle  Camere.
All' infuori  di  questi  casi  non potranno  esservi  eccezioni  altrimenti  che  con  le leggi  conformi  alla Costituzione  ,  esplicitamente  contemplate  in essa.

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