29--2--2020
1) La tutela del lavoro
Il titolo 3 tratta dei Rapporti economici . Con questi articoli , dal 35 al 47, si entra nel campo di quei diritti che secondo le nuove concezioni vogliono raggiungere libertà concrete e assicurare una giustizia distributiva ignorata dalle vecchie costituzioni. Dalla lettura di questi articoli appare l'impegno di dare a questa materia una sistemazione per quanto possibile completa, tale cioè da immettere un contenuto sostanziale nell'affermazione del 1° articolo :"L'Italia è una repubblica democratica , fondata sul lavoro". All'art. 35 essa viene ribadita e riaffermata :"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni".
Si ricordi che la nostra Costituzione , come del resto altre del secondo dopoguerra , si è prefissata una soluzione dei grandi problemi nascenti dai rapporti di lavoro tale da accordare le due concezioni delle Libertà economiche : l'antica concezione del laisser-faire e la concezione per la quale lo Stato deve intervenire per dirigere l'azione economica laddove l'iniziativa privata risulti insufficiente, e proteggere gli individui contro i rischi che incontrano nello svolgimento dei loro compiti sociali. In questo titolo 3 troviamo dunque l'affermazione dei nuovi diritti economici e sociali , ma insieme l'affermazione del rispetto dell'iniziativa e della proprietà privata, affermazione, questa , attenuata da numerose restrizioni rivolte alla considerazione del'interesse della società, già espresso, ed in modo assai rigoroso, dal codice civile, che arriva a sanzionare l'espropriazione del proprietario che trascuri o lasci improduttivi i suoi beni(Cod. civ.art.838).
La Costituzione vuole che l'attività produttiva affidata ai privati("L'attività produttiva è libera") non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. In altre parole , lo Stato vuole che l'attività produttiva affidata ai privati non si sottragga all'obbligo di contribuire allo sviluppo e all'elevazione della persona dei lavoratori. Da ciò deriva il favore con cui si guarda a quegli assetti produttivi che uniscano nelle stesse mani lavoro e mezzi di produzione (come avviene per gli agricoltori che coltivano il proprio fondo, e per gli artigiani), alle forme di cooperazione e ad altri modi d'associazione di datori di lavoro e operai(art.45 e 46).
Dalla stessa volontà derivano altre affermazioni: art,36 afferma che"il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Il salario non deve dunque esser tale da assicurare il minimo vitale , ma bensì anche da creare le condizioni per esercitare le altre libertà pubbliche , che, ripetiamo , vanamente sarebbero offerte a chi non sia in grado di provvedere ai primi bisogni. Ma che significa tutto questo per il disoccupato? La nostra Costituzione ha affermato il diritto al lavoro(art.4), ma purtroppo , in molti casi questo diritto si risolve nel diritto a un sussidio temporaneo a chi lavoro non trova o all'assistenza a chi si ammala o che sia o divenga inabile. Nell'assolvimento di questo compito lo Stato è coadiuvato da istituti assicurativi e ospedalieri a ciò predisposti.
L'art. 37 assicura alle donne lavoratrici gli stessi diritti , a parità di lavoro, e le stesse retribuzioni dei lavoratori , e tutela il lavoro dei minori
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