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sabato 29 febbraio 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA DI: Alberto Romagloli "Le libertà economiche nella Costituzione"

29--2--2020
1)  La  tutela  del lavoro
Il titolo 3  tratta dei  Rapporti  economici . Con  questi  articoli , dal  35 al  47, si  entra  nel campo  di quei  diritti  che  secondo  le nuove  concezioni  vogliono raggiungere libertà concrete e  assicurare  una giustizia  distributiva  ignorata  dalle  vecchie  costituzioni. Dalla  lettura   di questi  articoli appare  l'impegno  di  dare  a  questa  materia  una  sistemazione  per quanto  possibile  completa, tale  cioè  da  immettere un  contenuto  sostanziale  nell'affermazione  del  1°   articolo  :"L'Italia  è una  repubblica  democratica , fondata sul lavoro".  All'art.  35  essa  viene  ribadita  e  riaffermata :"La  Repubblica  tutela il lavoro  in  tutte  le sue  forme  e applicazioni".
Si  ricordi  che la nostra Costituzione , come  del resto altre del  secondo  dopoguerra , si è prefissata  una  soluzione dei  grandi  problemi  nascenti  dai  rapporti di lavoro tale  da  accordare  le due  concezioni  delle Libertà  economiche :  l'antica  concezione  del  laisser-faire  e  la  concezione  per la quale  lo Stato  deve  intervenire  per  dirigere  l'azione  economica  laddove  l'iniziativa  privata  risulti insufficiente, e  proteggere  gli individui  contro  i rischi  che  incontrano nello svolgimento  dei  loro compiti  sociali. In  questo  titolo 3  troviamo  dunque  l'affermazione dei  nuovi  diritti  economici e sociali , ma  insieme  l'affermazione del  rispetto  dell'iniziativa  e  della  proprietà privata, affermazione, questa  , attenuata  da  numerose restrizioni  rivolte  alla considerazione del'interesse  della  società, già  espresso, ed in modo  assai rigoroso,  dal  codice civile,  che arriva  a sanzionare l'espropriazione  del  proprietario  che  trascuri o  lasci  improduttivi  i suoi beni(Cod. civ.art.838).
La Costituzione vuole  che  l'attività  produttiva affidata  ai privati("L'attività  produttiva  è libera") non possa  svolgersi  in  contrasto  con  l'utilità sociale, o in modo da  recar  danno alla  sicurezza, alla  libertà, alla  dignità umana.  In  altre  parole , lo Stato vuole  che  l'attività produttiva  affidata  ai  privati non  si  sottragga all'obbligo di contribuire  allo sviluppo  e  all'elevazione  della  persona dei lavoratori.  Da ciò  deriva  il favore  con  cui  si  guarda  a quegli assetti  produttivi  che  uniscano  nelle  stesse mani lavoro  e mezzi  di  produzione (come avviene  per  gli  agricoltori che  coltivano il proprio fondo, e per  gli  artigiani), alle forme  di cooperazione e  ad  altri modi  d'associazione di datori  di lavoro  e operai(art.45 e 46).
Dalla  stessa  volontà  derivano altre affermazioni: art,36 afferma  che"il lavoratore   ha  diritto  ad  una  retribuzione  proporzionale  alla  quantità  e qualità  del  suo  lavoro  e in ogni  caso  sufficiente ad  assicurare a se e alla  famiglia un'esistenza libera e dignitosa".  Il  salario non  deve  dunque esser tale  da  assicurare il minimo  vitale , ma  bensì  anche  da creare  le condizioni  per  esercitare le altre libertà  pubbliche , che,  ripetiamo ,  vanamente  sarebbero  offerte  a chi  non sia in grado  di provvedere ai  primi bisogni. Ma che  significa  tutto  questo  per  il  disoccupato? La nostra Costituzione  ha  affermato  il diritto  al lavoro(art.4), ma  purtroppo  , in molti  casi questo diritto  si   risolve  nel  diritto  a un sussidio  temporaneo a chi  lavoro  non trova o  all'assistenza  a chi  si ammala  o che  sia  o divenga inabile.  Nell'assolvimento di questo  compito  lo Stato  è coadiuvato da istituti  assicurativi e ospedalieri a ciò predisposti.
L'art.  37  assicura  alle donne  lavoratrici  gli stessi  diritti  , a parità  di lavoro, e le stesse  retribuzioni  dei  lavoratori , e tutela il lavoro dei minori

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