5--2--2020
2) La libertà personale:
Fra i diritti di libertà il primo di cui si fa parola è il diritto di libertà della persona, qui intesa nella sua entità fisica. La Costituzione vuole che il cittadino sia posto al riparo dalla detenzione, dall'ispezione, dalle perquisizioni personali arbitrarie. Questi atti, e ogni altra restrizione della libertà personale, sono tuttavia consentiti quando sussistano le condizioni particolari contemplate dall' Art. 13, per il quale l'autorità di pubblica sicurezza può adottare, in casi eccezionali e urgenti, provvedimenti provvisori, ma occorre: 1) che questi casi siano tassativamente indicati da una legge ; 2) che vengano comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, a cui spetta constatare che la legge è stata osservata; 3) che questi provvedimenti abbiano carattere eccezionale e siano dettati da necessità ed urgenza; perciò una legge che ingiustamente ampliasse i poteri della polizia sarebbe anticostituzionale.
Riguarda la libertà personale , la norma dell' Art. 32, per il quale nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge ; questa non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Si ricollegano strettamente alla libertà della persona anche tutte quelle norme che si prefiggono un sistema penale equo e sicuro , per cui " la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"(art. 24); la difesa consiste non soltanto nell'essere udito e nella valutazione delle circostanze a favore , ma anche nell'essere assistito da un componente in diritto ( procuratore , avvocato), liberamente scelto.
Per l'art. 25 "Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale precostituito per legge ". Norma , questa, d'estrema importanza , con la quale si vuole impedire l'ingerenza di qualsiasi autorità nello svolgimento della giustizia. Per chiarire chi debba intendersi per "giudice naturale" , citiamo il caso della competenza per territorio , secondo la quale , se il tizio incorre in un reato o è citato da un suo creditore , non può ---salvo eccezioni ben chiare e giustificate nella legge --comparire dinanzi a un giudice diverso da quello che la legge gli assegna, vale a dire dinanzi a un giudice che non sia quello del luogo dove il fatto è avvenuto o dove lui, debitore , risiede.
"La responsabilità penale è personale", dice l' art. 27.
"L' imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva"(art. 27). Fino alla condanna la carcerazione è preventiva, e valgono per essa limiti stabiliti dalla legge. Nessuno può essere punito se non in forza d'una legge in vigore prima del fatto compiuto"(art. 25). è il famoso principio dell'irretroattività della legge. è evidente che la violazione di questo principio porrebbe il cittadino in un perenne stato d'insicurezza, poiché non sarebbe più in grado di distinguere il lecito dall'illecito. In fondo , il diritto scritto nasce proprio da questa esigenza della sicurezza del diritto, e la Legge delle 12 tavole, incise nel bronzo, ne fu un famoso esempio.
"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato"(art. 27)
L'arresto e la detenzione preventiva sono connessi ad un regolare procedimento penale , che si svolge, con le dovute garanzie , dinanzi ai tribunali. Un' altra norma severa a difesa del cittadino in istato d'arresto o di detenzione è quella dell'art. 13, che stabilisce : " è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà".
3) La libertà di pensiero e di discussione:
è dalla Costituzione energicamente difesa "la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione"(art. 15), che può essere limitata soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.
"Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola , lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"(art. 21). Questa , che è la suprema fra tutte le libertà , può essere limitata solamente dalla legge penale per quelle manifestazioni che costituiscono reati (ingiuria, diffamazione, ecc.).
In detto articolo 21 particolarmente si insiste sulla libertà della stampa, la quale "non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". Non è dunque mai consentita la proibizione d'una pubblicazione , ma si può tuttavia procedere al sequestro , presso lo stampatore e i rivenditori , per impedire la diffusione , avendone l'autorità avuto conoscenza per le stesse vie per cui può prenderne conoscenza il pubblico , e sempre che il contenuto della pubblicazione costituisca un delitto previsto dalla legge sulla stampa(offesa al pubblico pudore, oscenità, ecc.). Eccezionalmente il sequestro può essere eseguito dall'autorità di pubblica sicurezza"quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria". Disposizione , questa, che in pratica può ledere la libertà di stampa, abbandonando un atto , che esige un delicato senso d'opportunità, agli organi di polizia. Sono inoltre vietati "gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrari al buon costume". Anche l'affissione in luogo pubblico di scritti o disegni è tutelata dalle stesse norme costituzionali riguardanti la stampa.
La libertà religiosa è difesa dalla Costituzione come diritto "di professare la propria fede religiosa , in qualsiasi forma , individuale o associata , di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".(art. 19).
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