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mercoledì 5 febbraio 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA DI ALBERTO ROMAGNOLI :"Le libertà civili nella nostra Costituzione "

5--2--2020
2)   La  libertà  personale:
Fra  i diritti  di  libertà  il primo  di cui  si  fa  parola  è  il diritto  di libertà  della  persona,  qui  intesa  nella  sua   entità  fisica. La  Costituzione  vuole  che  il cittadino sia  posto al riparo  dalla  detenzione, dall'ispezione, dalle  perquisizioni  personali  arbitrarie. Questi atti,  e  ogni  altra restrizione  della  libertà  personale, sono  tuttavia  consentiti quando  sussistano  le condizioni  particolari  contemplate  dall' Art.  13,  per  il quale  l'autorità  di pubblica sicurezza può  adottare, in casi  eccezionali e urgenti, provvedimenti  provvisori, ma  occorre:  1)  che  questi  casi  siano  tassativamente  indicati  da  una  legge  ;  2) che  vengano  comunicati  entro  quarantotto  ore  all'autorità  giudiziaria,  a  cui  spetta  constatare  che  la legge  è  stata  osservata;  3)  che  questi provvedimenti  abbiano  carattere  eccezionale e siano  dettati  da necessità  ed  urgenza;  perciò  una  legge che  ingiustamente  ampliasse  i poteri  della  polizia sarebbe  anticostituzionale.
Riguarda  la  libertà personale , la  norma  dell' Art. 32,  per il  quale nessuno  può  essere  sottoposto  a  un  trattamento  sanitario  se  non  per disposizione  di legge  ;  questa  non può  in  nessun  caso  violare  i limiti  imposti  dal  rispetto  della  persona  umana.
Si  ricollegano  strettamente  alla libertà  della  persona anche  tutte  quelle  norme  che si prefiggono  un  sistema  penale  equo  e sicuro  , per  cui  "   la difesa  è un  diritto  inviolabile  in ogni  stato  e grado  del procedimento"(art. 24);  la difesa  consiste  non  soltanto  nell'essere  udito  e  nella  valutazione  delle circostanze  a  favore  , ma  anche  nell'essere  assistito  da un  componente  in  diritto ( procuratore , avvocato), liberamente scelto.
Per  l'art. 25 "Nessuno   può essere  distolto  dal  suo giudice  naturale  precostituito per  legge ". Norma  , questa, d'estrema  importanza , con  la quale  si  vuole  impedire l'ingerenza  di qualsiasi  autorità  nello svolgimento  della  giustizia.  Per  chiarire  chi  debba  intendersi  per  "giudice naturale"  , citiamo  il caso  della  competenza  per  territorio  , secondo  la  quale , se il tizio  incorre  in un reato  o è  citato  da un  suo  creditore , non può  ---salvo  eccezioni  ben  chiare e  giustificate   nella legge  --comparire   dinanzi  a  un  giudice  diverso  da quello  che  la  legge  gli  assegna, vale a dire  dinanzi  a un  giudice  che  non  sia  quello  del  luogo  dove  il fatto è avvenuto  o  dove  lui, debitore  , risiede.
"La  responsabilità  penale  è  personale", dice  l' art. 27.
"L' imputato   non  è  considerato  colpevole fino  alla   condanna  definitiva"(art. 27).  Fino  alla  condanna  la  carcerazione  è preventiva,  e  valgono per  essa  limiti  stabiliti  dalla  legge. Nessuno  può  essere  punito se non  in  forza  d'una  legge in vigore  prima  del fatto compiuto"(art. 25).  è  il  famoso  principio dell'irretroattività  della legge.  è  evidente  che  la  violazione  di questo   principio  porrebbe  il cittadino in  un  perenne  stato  d'insicurezza, poiché  non  sarebbe  più  in grado  di distinguere   il lecito  dall'illecito. In fondo , il diritto  scritto  nasce   proprio  da  questa  esigenza  della sicurezza  del diritto, e  la  Legge  delle  12     tavole, incise  nel bronzo, ne  fu  un famoso  esempio.
"Le  pene  non  possono  consistere  in  trattamenti  contrari  al  senso  d'umanità  e  debbono  tendere  alla  rieducazione   del condannato"(art. 27)
L'arresto e la detenzione  preventiva  sono  connessi  ad  un  regolare  procedimento penale , che  si svolge,  con  le  dovute garanzie  , dinanzi  ai tribunali.   Un' altra  norma  severa  a  difesa  del cittadino  in istato  d'arresto  o di detenzione  è quella  dell'art.  13,  che  stabilisce : "  è punita  ogni  violenza  fisica  e  morale  sulle  persone  comunque  sottoposte  a restrizioni  di libertà".

3)  La  libertà  di pensiero  e di  discussione:
è dalla  Costituzione  energicamente  difesa  "la  libertà  e  la segretezza  della  corrispondenza  e  di ogni  altra  forma  di  comunicazione"(art. 15), che  può  essere  limitata  soltanto  con  atto  motivato  dell'autorità   giudiziaria  e con  le  garanzie  stabilite  dalla  legge.
"Tutti  hanno il diritto  di  manifestare  liberamente  il  proprio  pensiero  con  la  parola  , lo scritto  e ogni  altro  mezzo  di diffusione"(art. 21).  Questa  ,  che  è  la suprema  fra  tutte  le libertà , può  essere  limitata  solamente  dalla  legge  penale  per  quelle  manifestazioni  che  costituiscono  reati  (ingiuria, diffamazione, ecc.).
In  detto  articolo  21  particolarmente  si  insiste  sulla  libertà  della  stampa,  la quale  "non  può  essere  soggetta  ad  autorizzazioni  o censure".  Non  è dunque  mai  consentita   la  proibizione  d'una  pubblicazione , ma  si  può  tuttavia  procedere  al  sequestro , presso  lo stampatore  e i  rivenditori , per  impedire  la  diffusione ,  avendone  l'autorità  avuto conoscenza  per  le stesse  vie  per  cui  può  prenderne conoscenza  il pubblico , e  sempre  che  il  contenuto  della  pubblicazione  costituisca  un  delitto  previsto  dalla legge  sulla  stampa(offesa  al pubblico  pudore,  oscenità, ecc.). Eccezionalmente il sequestro  può  essere  eseguito  dall'autorità  di  pubblica  sicurezza"quando  vi  sia  assoluta  urgenza  e  non sia  possibile  il tempestivo  intervento  dell'autorità  giudiziaria".  Disposizione , questa, che  in  pratica  può  ledere  la libertà  di  stampa,  abbandonando  un  atto  , che  esige  un delicato  senso  d'opportunità, agli organi  di polizia.  Sono inoltre  vietati  "gli  spettacoli  e tutte  le altre manifestazioni  che  siano  contrari  al buon  costume".  Anche  l'affissione  in  luogo pubblico  di  scritti  o  disegni è  tutelata  dalle  stesse  norme  costituzionali riguardanti  la  stampa.
La  libertà  religiosa  è  difesa  dalla Costituzione  come  diritto  "di  professare  la propria  fede  religiosa , in  qualsiasi  forma  , individuale  o associata  , di  farne propaganda  e di  esercitarne  in privato  o in pubblico  il culto, purché  non  si  tratti  di riti  contrari  al buon  costume".(art. 19).



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