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martedì 11 febbraio 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di Alberto Romagnoli "Le libertà civili nella nostra Costituzione"

1122020

4)  La  libertà  della scienza e dell'insegnamento:
Un  altra  libertà  che  la  Costituzione  ha  sentito il bisogno  d'affermare è quella dell' Art.33:"L'arte e la  scienza  sono  libere e  libero  è l'insegnamento". Si potrebbe  pensare  che  una  simile  affermazione  sia  superflua, ma  non  si  dimentichi  che  i regimi  totalitari  si  chiamarono  tali, perché  vollero  esercitare  le loro  direttive  e il  loro  controllo  su  tutte  le attività  intellettuali , non facendo  distinzione  fra  quelle  politiche  e non  politiche, e pretesero  incatenare  anche  queste  ultime  alle  loro  ideologie  considerate  infallibili. In  questa  libertà  dell'arte  e della  scienza  è invece  una  delle  più  alte  conquiste  della  dottrina  liberale, ed  è  opera  saggia  e civile  che  lo Stato  non  soltanto  assicuri  questa  libertà  , ma  la sostenga  e  l'incoraggi. Purtroppo  nemmeno  l'opinione  pubblica  è sempre  abbastanza  liberale  al riguardo, per  lo meno  in certi  paesi, e  spesso avviene che  di conservazione ,  preconcetti  o  politici o religiosi  vedano  in  essa  una  vana e  pericolosa  pretesa  piuttosto  che  la stessa  ragione  di  vita  della  collettività umana  e  del  singolo  uomo.
Nello  stesso  titolo  , all' Art.  33,  già  citato a proposito  della  libertà  dell'arte  e della  scienza  e  della  libertà  del loro insegnamento  , è  stabilito  :"  Enti  e  privati  hanno  il  diritto  d'istituire  scuole  ed  istituti  d'educazione , senza oneri  per lo Stato". Con  questa  dichiarazione ,   la Repubblica  ha  abbandonato  il principio  d'una  scuola  unicamente affidata  allo Stato. Si  ammettono  accanto  alle  scuole  di  Stato , che  questo  s'impegna  d'istituire  "per  tutti  gli  ordini  e gradi ",  quelle  scuole  , istituite  da privati o  da enti,  che  diano  però  garanzia  d'essere  idonee al  loro  fine  , in modo  che  il trattamento  degli alunni  risulti  equipollente  a quello  degli  alunni  di scuole statali.
La  disposizione  per cui  le scuole   private  non debbono  importare  oneri  per lo  Stato , viene  comunemente  interpretata nel  senso che  non sia  inibito  allo Stato  di  sovvenzionare  scuole  private , ma che  non si  verifichi  un diritto  da  parte   di queste  ad  ottenere  sovvenzioni . Questa  interpretazione  "potrebbe  approvarsi  se  nell'applicazione  della  norma  si  sfuggisse  al  pericolo  di  assegnare  le  sovvenzioni  con  criterio  di parte, cioè   non in  considerazione  della maggiore  efficienza di didattica , ma  solo  dell'ideologia  cui  la scuola  sia  informata  , e  quindi  di  compromettere  la  funzione   di arricchimento  spirituale  , che  la scuola  può  adempiere  quando  non mortifichi  lo spirito  critico  del discente  e lo metta a contatto  con i vari  orientamenti  spirituali, senza apriorismi  dogmatici"(C. Mortati, Istituzioni  di  diritto pubblico).
L'art. 33  immette  nella Costituzione  l'esame  di Stato da sostenere,   in  parità  di  condizioni, in  tutti  i tipi  di  scuola  pubblica  e privata.

5)  La  libertà d 'associazione  e di  riunione:

L'associazione  comporta  l'accordo  permanente  di  varie  persone  per  il  raggiungimento  d'un   fine  comune , che  può  essere  commerciale , religioso , scientifico, ecc. La  riunione  suppone  un  convegno  temporaneo  di  più  persone   per  discutere  o  deliberare  sopra  un  certo  argomento , e  comprende  anche  cortei  e  dimostrazioni . La  nostra  Costituzione  è  assai  liberale  riguardo  all'una  e  all'altra. Per  le riunioni , anche  in luogo  aperto al pubblico,  alle  quali  cioè chiunque  può  accedere  , non è  richiesto  preavviso. Quando  si  tratti  di  luogo pubblico, ad  esempio  una  pubblica  piazza , deve  invece  esser  dato  preavviso  alle  autorità , che  possono  vietare  "soltanto  per  comprovati  motivi di sicurezza  o  d'incolumità  pubblica  ". La  riunione  pubblica  non può  dunque  esser  vietata  per motivi  che  attengono alle sue finalità, alla  qualità  delle  persone , ma  solamente  per motivi d'igiene---ad esempio in tempo  d'epidemia o  quando  vi sia giustificato timore d 'incidenti violenti. Questa  norma  del'art. 17 ha  pieno  vigore , e  con  ciò  si  debbono intendere abrogate  le  norme  ante--riunione  vigenti  e assai più restrittive, della  legge di pubblica sicurezza.
All'art. 18 è  detto  "I cittadini  hanno diritto  di  associazione  liberamente  , senza  autorizzazione, per  fini che  non siano vietati  ai  singoli  dalla legge penale".Vietate dalla  legge  penale  sono  le associazioni  a  delinquere  , gli  accordi, cioè , di tre  o più  persone per promuovere  , organizzare ,  commettere delitti. "Sono " altresì  "proibite  le associazioni  segrete  e quelle  che  perseguono  , anche  indirettamente, scopi  politici  mediante  organizzazioni di  carattere militare ".  L'autorità  non può  dunque  né  vietare , né sciogliere  qualunque  altra  associazione, né  impedire ai  soci  di compiere  gli  atti  della  vita  sociale.
Norme   particolari  si  hanno  per  le associazioni  politiche , che  è  come  dire  per  i partiti politici. Per  l'art. 49:" Tutti  i cittadini  hanno  diritto  d'associarsi  liberamente  in partiti per  concorrere  con  metodo democratico  a  determinare  la  politica nazionale".  Con  l'ultima  frase  si è  voluto  significare che  il partito  politico  deve  ricercare  la  propria  via  e  il successo  unicamente  per  mezzo  di voti liberamente  ottenuti  , escludendo  che  siano  partiti politici quei  movimenti  che  s'impongono con la sopraffazione  e  la violenza.
L'art. 12  delle  disposizioni  transitorie  aggiunge:"è vietata  la  riorganizzazione, sotto  qualsiasi  forma, del disciolto  partito fascista".  La  disposizione  ovviamente include  anche  quei  partiti  che,  senza  assumerne  il nome , tuttavia  si  valessero  dei metodi e  degli  ordinamenti fascisti.  La  legge  del  12  giugno  1952,  n.  640  , che  ha  dato attuazione  alla disposizione ,  chiarisce:" Si  ha  organizzazione  del disciolto  partito fascista quando  un'associazione  o  un  movimento  persegue  finalità  antidemocratiche proprie  del  partito  fascista, esaltando,  minacciando o usando  la violenza  quale  metodo  di lotta  politica  , o  propugnando  la  soppressione  delle  libertà  garantite  dalla Costituzione o  denigrando  la democrazia, le  sue  istituzioni , i valori  della Resistenza, o  svolgono  opera  razzista, ovvero rivolge  la sua  attività  all'esaltazione  di esponenti ,  principi,  fatti  e metodi  del partito , o  compia  manifestazioni  esteriori  di carattere  fascista".

6)  La famiglia:

Nel  titolo  2,  Rapporti  etico-sociali , hanno  particolare  rilievo  alcune  norme  che  si  riferiscono  alla famiglia . L'art.  29  dichiara :"La  Repubblica  riconosce  i diritti  della  famiglia  come  società  naturale  fondata  sul matrimonio".Con  ciò  si è  voluto  affermare l'autonomia  dell'ordinamento familiare  . Essendo  la famiglia  un  organismo  , per  la  natura  e per la storia ,  preesistente  allo Stato ,  questo deve ingerirsi di essa  solamente  per  quel  tanto  che è necessario al benessere  e  all'ordine  della  società,nella  considerazione  che  altri vincoli, l'affetto, il  costume , la religione, costituiscono  la miglior  salvaguardia  della  sua saldezza e sanità  morale. La famiglia  è  già  ampiamente  regolata  dal codice  civile nel  suo  sorgere  , nei diritti e doveri  reciproci fra i suoi  componenti, ma  la Costituzione  s'impegna  di proteggerla con  misure  economiche  e altre  provvidenze.

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