1122020
4) La libertà della scienza e dell'insegnamento:
Un altra libertà che la Costituzione ha sentito il bisogno d'affermare è quella dell' Art.33:"L'arte e la scienza sono libere e libero è l'insegnamento". Si potrebbe pensare che una simile affermazione sia superflua, ma non si dimentichi che i regimi totalitari si chiamarono tali, perché vollero esercitare le loro direttive e il loro controllo su tutte le attività intellettuali , non facendo distinzione fra quelle politiche e non politiche, e pretesero incatenare anche queste ultime alle loro ideologie considerate infallibili. In questa libertà dell'arte e della scienza è invece una delle più alte conquiste della dottrina liberale, ed è opera saggia e civile che lo Stato non soltanto assicuri questa libertà , ma la sostenga e l'incoraggi. Purtroppo nemmeno l'opinione pubblica è sempre abbastanza liberale al riguardo, per lo meno in certi paesi, e spesso avviene che di conservazione , preconcetti o politici o religiosi vedano in essa una vana e pericolosa pretesa piuttosto che la stessa ragione di vita della collettività umana e del singolo uomo.
Nello stesso titolo , all' Art. 33, già citato a proposito della libertà dell'arte e della scienza e della libertà del loro insegnamento , è stabilito :" Enti e privati hanno il diritto d'istituire scuole ed istituti d'educazione , senza oneri per lo Stato". Con questa dichiarazione , la Repubblica ha abbandonato il principio d'una scuola unicamente affidata allo Stato. Si ammettono accanto alle scuole di Stato , che questo s'impegna d'istituire "per tutti gli ordini e gradi ", quelle scuole , istituite da privati o da enti, che diano però garanzia d'essere idonee al loro fine , in modo che il trattamento degli alunni risulti equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
La disposizione per cui le scuole private non debbono importare oneri per lo Stato , viene comunemente interpretata nel senso che non sia inibito allo Stato di sovvenzionare scuole private , ma che non si verifichi un diritto da parte di queste ad ottenere sovvenzioni . Questa interpretazione "potrebbe approvarsi se nell'applicazione della norma si sfuggisse al pericolo di assegnare le sovvenzioni con criterio di parte, cioè non in considerazione della maggiore efficienza di didattica , ma solo dell'ideologia cui la scuola sia informata , e quindi di compromettere la funzione di arricchimento spirituale , che la scuola può adempiere quando non mortifichi lo spirito critico del discente e lo metta a contatto con i vari orientamenti spirituali, senza apriorismi dogmatici"(C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico).
L'art. 33 immette nella Costituzione l'esame di Stato da sostenere, in parità di condizioni, in tutti i tipi di scuola pubblica e privata.
5) La libertà d 'associazione e di riunione:
L'associazione comporta l'accordo permanente di varie persone per il raggiungimento d'un fine comune , che può essere commerciale , religioso , scientifico, ecc. La riunione suppone un convegno temporaneo di più persone per discutere o deliberare sopra un certo argomento , e comprende anche cortei e dimostrazioni . La nostra Costituzione è assai liberale riguardo all'una e all'altra. Per le riunioni , anche in luogo aperto al pubblico, alle quali cioè chiunque può accedere , non è richiesto preavviso. Quando si tratti di luogo pubblico, ad esempio una pubblica piazza , deve invece esser dato preavviso alle autorità , che possono vietare "soltanto per comprovati motivi di sicurezza o d'incolumità pubblica ". La riunione pubblica non può dunque esser vietata per motivi che attengono alle sue finalità, alla qualità delle persone , ma solamente per motivi d'igiene---ad esempio in tempo d'epidemia o quando vi sia giustificato timore d 'incidenti violenti. Questa norma del'art. 17 ha pieno vigore , e con ciò si debbono intendere abrogate le norme ante--riunione vigenti e assai più restrittive, della legge di pubblica sicurezza.
All'art. 18 è detto "I cittadini hanno diritto di associazione liberamente , senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale".Vietate dalla legge penale sono le associazioni a delinquere , gli accordi, cioè , di tre o più persone per promuovere , organizzare , commettere delitti. "Sono " altresì "proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono , anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare ". L'autorità non può dunque né vietare , né sciogliere qualunque altra associazione, né impedire ai soci di compiere gli atti della vita sociale.
Norme particolari si hanno per le associazioni politiche , che è come dire per i partiti politici. Per l'art. 49:" Tutti i cittadini hanno diritto d'associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". Con l'ultima frase si è voluto significare che il partito politico deve ricercare la propria via e il successo unicamente per mezzo di voti liberamente ottenuti , escludendo che siano partiti politici quei movimenti che s'impongono con la sopraffazione e la violenza.
L'art. 12 delle disposizioni transitorie aggiunge:"è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista". La disposizione ovviamente include anche quei partiti che, senza assumerne il nome , tuttavia si valessero dei metodi e degli ordinamenti fascisti. La legge del 12 giugno 1952, n. 640 , che ha dato attuazione alla disposizione , chiarisce:" Si ha organizzazione del disciolto partito fascista quando un'associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica , o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni , i valori della Resistenza, o svolgono opera razzista, ovvero rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti , principi, fatti e metodi del partito , o compia manifestazioni esteriori di carattere fascista".
6) La famiglia:
Nel titolo 2, Rapporti etico-sociali , hanno particolare rilievo alcune norme che si riferiscono alla famiglia . L'art. 29 dichiara :"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".Con ciò si è voluto affermare l'autonomia dell'ordinamento familiare . Essendo la famiglia un organismo , per la natura e per la storia , preesistente allo Stato , questo deve ingerirsi di essa solamente per quel tanto che è necessario al benessere e all'ordine della società,nella considerazione che altri vincoli, l'affetto, il costume , la religione, costituiscono la miglior salvaguardia della sua saldezza e sanità morale. La famiglia è già ampiamente regolata dal codice civile nel suo sorgere , nei diritti e doveri reciproci fra i suoi componenti, ma la Costituzione s'impegna di proteggerla con misure economiche e altre provvidenze.
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