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martedì 23 marzo 2021

Ordinamento della Repubblica Titolo 1 "Il Parlamento" sezione 1 LE CAMERE

 23---3---2021
Art.55, ---Il  Parlamento si  compone  della  Camera  dei  deputati  e del Senato  della  Repubblica.
Il  Parlamento si riunisce in seduta comune  dei  membri  delle  due Camere    nei  soli  casi  stabiliti  dalla Costituzione.

Art. 56,--La  Camera  dei deputati è eletta  a  suffragio  universale  e diretto , in  ragione  di un  deputato  per  ottantamila  abitanti  o per  per frazione  superiore  a  quarantamila.  
Sono  eleggibili  a  deputati  tutti  gli  elettori  che   nel giorno  delle elezioni  hanno compiuto  i venticinque  anni di età.

Art.  57,--Il  Senato  della Repubblica  è eletto  a base regionale  . A  ciascuna  Regione  è attribuito  un  senatore  per  duecento  abitanti  o per  frazione superiore  a centomila.    Nessuna  Regione  può  avere  un  numero  di senatori inferiore    a sei.  La  Valle  d'Aosta  ha un solo  senatore.

Art.  58,--I   Senatori  sono eletti a  suffragio  universale  e diretto  dagli elettori  che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili  a senatori  gli elettori  che  hanno  compiuto  il quarantesimo anno .

Art.  59,--è senatore  di diritto  e a vita  , salvo  rinunzia ,  chi è stato  Presidente  della Repubblica.
Il  Presidente  della Repubblica  può  nominare  senatori   a vita  cinque cittadini  che  hanno  illustrato  la Patria  per  altissimi  meriti  nel  campo  sociale , scientifico , artistico e  letterario.

Art.  60, --La  Camera  dei deputati  è eletta  per  cinque  anni,  il Senato  della Repubblica  per sei  .
La  durata  di ciascuna  Camera  non  può  essere  prorogata  se  non  per  legge  e soltanto  in  caso di guerra.

Art.  61,--Le  elezioni  delle  nuove Camere  hanno  luogo  entro  settanta  giorni  dalla  fine  delle  precedenti  . La prima  riunione  ha luogo  non  oltre  il ventesimo giorno dalle  elezioni.
Finché  non  siano  riunite  le nuove  Camere  sono  prorogati  i poteri  delle precedenti.
 
Art.  62,--Le  Camere  si riuniscono  di diritto  il primo  giorno  non  festivo  di febbraio  e di ottobre.
Ciascuna  Camera  può  essere  convocata  in via  straordinaria  per iniziativa  del suo  Presidente o  del  Presidente    della  Repubblica  o di un  terzo  dei suoi  componenti.  Quando  si riunisce  in via  straordinaria  una Camera  ,  è convocata  di diritto  anche l'altra.

Art.  63,--Ciascuna  Camera  elegge  fra  i suoi  componenti  il Presidente  e l'Ufficio di presidenza .  Quando  il Parlamento  si riunisce  in seduta  comune  , il  Presidente  e l'Ufficio  di presidenza  sono  quelli  della  Camera  dei deputati.

Art.  64, --Ciascuna  Camera  adotta il proprio  regolamento  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti .   Le  sedute  sono  pubbliche  ; tuttavia ciascuna  delle due   Camere  e il  Parlamento  a  Camere  riunite  possono  deliberare   di  adunarsi  in  seduta  segreta.
La  deliberazione  di  ciascuna  Camera  e del  Parlamento   non  sono  valide  se  non  è presente  la maggioranza  dei  loro  componenti  , e se  non  sono  adottate  a  maggioranza  dei  presenti, salvo  che  la Costituzione  prescriva  una  maggioranza  speciale.
I  membri  del  Governo  , anche  se  non  fanno  parte  delle  Camere , hanno  diritto  , e se  richiesti  obbligo , di assistere  alle sedute  . Devono  essere sentiti  ogni  volta  che  lo  richiedono.

Art.  65,--La   legge  determina  i casi  di  ineleggibilità  e di  incompatibilità  con  l'ufficio  di  deputato o  di  senatore  .  Nessuno  può  appartenere  contemporaneamente  alle  due Camere.

Art.  66,--Ciascuna Camera  giudica  dei  titoli  di  ammissione dei  suoi  componenti  e delle  cause  sopraggiunte di  ineleggibilità  e di incompatibilità.

Art. 67, --Ogni  membro  del Parlamento  rappresenta  la Nazione  ed  esercita  le sue  funzioni  senza  vincolo  di mandato.

Art.  68,--I  membri  del Parlamento  non  possono  essere  perseguiti  per  le opinioni  espresse  e i  voti  dati  nell'esercizio  delle  loro funzioni .
Senza autorizzazione  della  Camera  alla quale  appartiene  , nessun  membro  del Parlamento  può  essere  sottoposto  a procedimento  penale; né  può  essere  arrestato  ,  o altrimenti  privato  della  libertà  personale  , o  sottoposto  a  perquisizione  personale  o  domiciliare, salvo  che  sia   colto  nell'atto  di commettere  un  delitto  per  il quale  è  obbligatorio  il mandato  o l'ordine  di cattura . Eguale  autorizzazione  è richiesta  per  trarre  in  arresto  o mantenere  in  detenzione  un membro  del  Parlamento in  esecuzione  di una  sentenza  anche  irrevocabile .

Art.  69,--I  membri  del Parlamento ricevono  una  indennità  stabilita  dalla legge.

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