23---3---2021
Art.55, ---Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56,--La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto , in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
Art. 57,--Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale . A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecento abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
Art. 58,--I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno .
Art. 59,--è senatore di diritto e a vita , salvo rinunzia , chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale , scientifico , artistico e letterario.
Art. 60, --La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei .
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61,--Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti . La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62,--Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera , è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63,--Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza . Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune , il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64, --Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti . Le sedute sono pubbliche ; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
La deliberazione di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti , e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo , anche se non fanno parte delle Camere , hanno diritto , e se richiesti obbligo , di assistere alle sedute . Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65,--La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore . Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66,--Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67, --Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68,--I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni .
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene , nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato , o altrimenti privato della libertà personale , o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura . Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile .
Art. 69,--I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
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