1--3--2021
Art. 35.--La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione , salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale , e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.--Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa . La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge .
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite , e non può rinunziarvi.
Art.37.--La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e,a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro , il diritto alla parità di retribuzione .
Art. 38.--Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio , malattia , invalidità e vecchiaia , disoccupazione involontari.
Gli inabili ed i minori hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale .
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.--L' organizzazione sindacale è libera .
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,secondo le norme di legge.
è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica . Possono , rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti , stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.--Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.--L'iniziativa economica privata è libera . Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno ala sicurezza , alla libertà , alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i contenuti opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.--La proprietà è pubblica o privata . I beni economici appartengono allo Stato , ad enti o a privati . La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge , che ne determina i modi di acquisto , di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere , nei casi preveduti dalla legge e, salvo indennizzo , espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulla eredità.
Art. 43.--Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire , mediante espropriazione e salvo indennizzo , allo Stato , ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese e categorie di imprese , che si riferiscono a sevizi pubblici essenziali o a fondi di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale .
Art. 44.--Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali , la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata , fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie , promuove ed impone la bonifica delle terre , la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive ; aiuta la piccola e la media proprietà . La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.--La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata . La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura , con gli opportuni controlli , il carattere e le finalità .
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.-- Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare , nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge , alla gestione delle aziende.
Art. 47.--La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme ; disciplina , coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione , alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
= è utile garantire alla donna lavoratrice , un supporto idoneo , nella gestione della famiglia, ed in particolare dei bambini; più che aggiungere bonus od altro.
Mi chiedo , perché nonostante le leggi, ancora è presente nel meridione con una percentuale altissima il lavoro in nero, con un conseguente consumo di risorse; ed ancora nel meridione fino ad oggi non esiste una efficace presenza dei sindacati , nel mondo agricolo , mentre il caporalato mafioso continua ad essere il sistema di ingaggio dei lavoratori.
Non sono i soldi, come sovvenzioni che servono al meridione , ma un efficace sistema investigativo per fare funzionare le leggi, che in Italia esistono.
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