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lunedì 1 marzo 2021

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA = "Diritti e doveri" = Titolo 3

1--3--2021

Art.  35.--La  Repubblica  tutela  il lavoro in tutte  le sue forme ed applicazioni.   Cura  la formazione  e l'elevazione dei lavoratori. 
Promuove  e favorisce gli accordi  e le  organizzazioni  internazionali intesi  ad  affermare  e regolare  i diritti  del  lavoro.  
Riconosce la libertà di  emigrazione , salvo  gli obblighi stabiliti  dalla legge nell'interesse generale  , e  tutela  il  lavoro  italiano  all'estero.

Art.  36.--Il  lavoratore  ha  diritto  ad una  retribuzione  proporzionata  alla  quantità  e qualità  del suo  lavoro e  in ogni  caso  sufficiente  ad  assicurare  a sé  e  alla famiglia  un'esistenza  libera  e dignitosa . La   durata   massima  della  giornata  lavorativa  è stabilita  dalla legge .
Il  lavoratore  ha  diritto  al riposo settimanale  e a  ferie  annuali  retribuite  , e non  può  rinunziarvi.

Art.37.--La  donna   lavoratrice ha  gli stessi diritti e,a parità di lavoro,  le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire  l'adempimento della  essenziale   funzione familiare e assicurare  alla madre e al  bambino una speciale adeguata protezione.
La  legge  stabilisce   il  limite  minimo  di  età  per il  lavoro  salariato.
La  Repubblica  tutela  il lavoro  dei  minori  con speciali  norme  e garantisce ad essi,  a parità  di lavoro  , il  diritto  alla parità  di retribuzione .

Art.  38.--Ogni  cittadino  inabile  al lavoro  e sprovvisto  dei  mezzi  necessari  per vivere  ha diritto  al mantenimento  e all'assistenza  sociale.
I  lavoratori  hanno  diritto  che siano  preveduti  ed  assicurati  mezzi  adeguati  alle  loro esigenze  di vita  in caso  di  infortunio  , malattia , invalidità  e vecchiaia , disoccupazione involontari.
Gli   inabili  ed  i  minori  hanno  diritto  all'educazione e  all'avviamento  professionale  .
Ai compiti  previsti in questo  articolo  provvedono organi  ed  istituti  predisposti  o integrati  dallo Stato.
L'assistenza  privata  è libera.

Art.  39.--L' organizzazione  sindacale  è libera .
Ai  sindacati  non  può  essere  imposto  altro   obbligo  se  non  la loro  registrazione  presso  uffici  locali o  centrali,secondo  le norme  di legge.
è  condizione  per  la registrazione  che  gli  statuti dei  sindacati sanciscano  un  ordinamento  interno  a  base democratica.
I  sindacati  registrati  hanno  personalità  giuridica  .  Possono  ,  rappresentati  unitariamente in  proporzione  dei  loro  iscritti , stipulare  contratti  collettivi di  lavoro con  efficacia  obbligatoria  per tutti  gli  appartenenti  alle categorie  alle quali  il  contratto si riferisce.

Art.  40.--Il  diritto  di sciopero  si  esercita  nell'ambito  delle leggi che  lo  regolano.

Art.  41.--L'iniziativa  economica  privata  è libera . Non  può  svolgersi  in  contrasto  con  l'utilità  sociale o  in modo  da  recare  danno  ala  sicurezza , alla  libertà , alla  dignità umana.
La legge  determina  i  programmi e i  contenuti  opportuni  perché  l'attività  economica  pubblica  e  privata  possa  essere  indirizzata e  coordinata  a fini  sociali.

Art.  42.--La  proprietà  è pubblica  o privata . I beni  economici  appartengono  allo Stato , ad  enti  o a  privati . La proprietà  privata  è  riconosciuta  e  garantita  dalla  legge , che  ne  determina i modi  di acquisto , di  godimento e i  limiti allo  scopo di  assicurare  la funzione  sociale  e di  renderla  accessibile a tutti.  
La  proprietà   privata  può  essere  ,  nei  casi  preveduti  dalla legge e,  salvo  indennizzo  , espropriata per  motivi  d'interesse  generale.  La  legge stabilisce  le norme  ed i  limiti  della  successione legittima  e  testamentaria  e i  diritti  dello Stato sulla  eredità.

Art.  43.--Ai fini  di utilità  generale  la legge può  riservare  originariamente o trasferire , mediante  espropriazione e salvo  indennizzo , allo Stato , ad  enti  pubblici o  a comunità  di lavoratori o  di utenti  determinate  imprese e categorie di imprese  , che  si  riferiscono  a sevizi  pubblici essenziali o  a  fondi  di  energia  o a  situazioni di  monopolio ed  abbiano  carattere  di  preminente interesse generale .

Art.  44.--Al  fine  di  conseguire il  razionale  sfruttamento del  suolo e di  stabilire equi  rapporti sociali , la legge  impone  obblighi  e vincoli alla  proprietà  terriera   privata ,  fissa limiti alla  sua  estensione  secondo  le  regioni e le zone  agrarie , promuove  ed  impone la bonifica delle terre , la trasformazione del latifondo e la  ricostruzione delle  unità  produttive ;  aiuta la piccola e  la media proprietà . La legge dispone  provvedimenti  a favore  delle  zone  montane.

Art.  45.--La Repubblica riconosce la funzione  sociale  della  cooperazione a carattere  di  mutualità e senza  fini  di speculazione privata  . La  legge  ne  promuove  e  favorisce l'incremento  con  i mezzi più idonei e ne  assicura ,  con  gli  opportuni controlli , il  carattere  e le finalità .
La  legge  provvede alla  tutela  e allo  sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.--  Ai fini della  elevazione economica e  sociale  del  lavoro  e in  armonia con  le esigenze  della   produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei  lavoratori  a  collaborare  , nei modi  e nei  limiti stabiliti  dalla legge , alla  gestione  delle aziende.

Art.  47.--La Repubblica incoraggia e tutela  il  risparmio in tutte le sue  forme ;  disciplina ,  coordina e controlla l'esercizio  del credito. Favorisce l'accesso del  risparmio popolare alla  proprietà  dell'abitazione , alla proprietà  diretta  coltivatrice e al  diretto e indiretto investimento azionario nei  grandi  complessi produttivi del Paese.

=  è utile  garantire  alla donna  lavoratrice , un supporto idoneo  , nella gestione della famiglia, ed in particolare dei bambini; più che aggiungere bonus od altro.
Mi chiedo , perché nonostante le leggi, ancora  è presente  nel meridione con una percentuale altissima il lavoro in nero, con un conseguente  consumo di risorse; ed ancora nel meridione fino ad oggi non esiste una  efficace  presenza dei sindacati  , nel mondo agricolo , mentre il caporalato mafioso continua ad essere il sistema di  ingaggio dei lavoratori.
 Non sono i soldi, come sovvenzioni che servono al meridione , ma un efficace sistema investigativo per fare funzionare le leggi, che in Italia  esistono.

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