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venerdì 26 febbraio 2021

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA = DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI =TITOLO 2 "RAPPORTI ETICO--SOCIALI"

26--2--2021
Art.29.---La   Repubblica  riconosce  i diritti della  famiglia  come società  naturale  fondata  sul matrimonio.  Il  matrimonio è ordinato   sull'eguaglianza morale e  giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla  legge  a  garanzia  dell'unità familiare. 

Art.  30.--è  dovere  e diritto  dei genitori  mantenere , istruire ed educare  i figli, anche  se nati  fuori dal matrimonio.  Nei  casi  di   incapacità  dei genitori  , la legge  provvede  a  che  siano  assolti  i loro compiti .   La  legge assicura  ai figli nati  fuori dal matrimonio   ogni tutela  giuridica  e sociale , computabile con i diritti dei membri  della famiglia legittima .
La  legge  detta  le norme  e i limiti  per  la ricerca  della  paternità.

Art.  31.--La   Repubblica  agevola  con  misure  economiche e altre  provvidenze la   formazione  della famiglia e  l'adempimento  dei  compiti  relativi  , con  particolare  riguardo  alle famiglie numerose .  
Protegge la maturità  ,  l'infanzia e la gioventù ,  favorendo gli  istituti  necessari a tale scopo .

Art.  32.--La Repubblica  tutela  la salute come  fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse della  collettività , e garantisce  cure gratuite  agli indecenti.
Nessuno  può essere  obbligato  a un determinato trattamento  sanitario se  non  per  disposizione di legge . La legge  non  può  in nessun  caso  violare  i limiti imposti  dal rispetto  della  persona umana.

Art.  33.---L' arte  e  la scienza sono libere e libere ne  è l'insegnamento.
La  Repubblica  detta  le norme  generali sull'istruzione ed  istituisce   scuole  statali per tutti  gli ordini e gradi. Enti  e privati  hanno  il diritto  di  istituire  scuole  ed  istituti  di educazione , senza  oneri  per lo Stato.  La  legge  , nel  fissare  i diritti  e gli  obblighi delle  scuole  non  statali che chiedono la parità  deve  assicurare  ad esse  piena libertà  e ai  loro  alunni un  trattamento  scolastico equipollente  a quello  degli  alunni di scuole  statali.
è  prescritto   un esame  di Stato  per l'ammissione ai  vari  ordini e gradi  di scuole  o  per  la  conclusione   di essi e  per  l'abilitazione  all'esercizio  professionale .  
Le  istituzioni  di alta  cultura , università  ed  accademie ,  hanno  il diritto  di darsi  ordinamenti  autonomi nei limiti stabiliti  dalle  leggi  dello Stato.

Art.  34.--La  scuola  è aperta  a tutti.
L'istruzione   inferiore , impartita  per almeno  otto anni , è obbligatoria  e  gratuita.
I capaci e i  meritevoli , anche  se privi  di mezzi , hanno  diritto  di raggiungere  i gradi  più  alti  degli  studi .  La Repubblica  rende  effettivo   questo  diritto con borse  di studio , assegni alle famiglie ed altre provvidenze  , che  devono  essere  attribuiti  per concorso.

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