26--2--2021
Art.29.---La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.--è dovere e diritto dei genitori mantenere , istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori , la legge provvede a che siano assolti i loro compiti . La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale , computabile con i diritti dei membri della famiglia legittima .
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.--La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi , con particolare riguardo alle famiglie numerose .
Protegge la maturità , l'infanzia e la gioventù , favorendo gli istituti necessari a tale scopo .
Art. 32.--La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività , e garantisce cure gratuite agli indecenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge . La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.---L' arte e la scienza sono libere e libere ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione , senza oneri per lo Stato. La legge , nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale .
Le istituzioni di alta cultura , università ed accademie , hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.--La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore , impartita per almeno otto anni , è obbligatoria e gratuita.
I capaci e i meritevoli , anche se privi di mezzi , hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi . La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio , assegni alle famiglie ed altre provvidenze , che devono essere attribuiti per concorso.
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