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mercoledì 10 febbraio 2021

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA : PRINCIPI FONDAMENTALI

10--2--2021
                    Il  Capo  provvisorio   dello  Stato
Vista  la  deliberazione  dell'Assemblea  Costituzionale,  che  nella seduta  del  22  dicembre  1947  ha approvato  la Costituzione  della Repubblica  Italiana;
Vista  la  18°  disposizione  finale  della Costituzione  ;
                                        Promulga
la  Costituzione  della  Repubblica  Italiana   nel seguente  testo;
Principi  fondamentali: 
Art.  1.--L'Italia  è una Repubblica  democratica  ,  fondata  sul lavoro.
la sovranità  appartiene  al popolo , che  la esercita  nelle forme  e nei limiti della  Costituzione.

Art.  2.--La  Repubblica  riconosce  e  garantisce i diritti  inviolabili  dell'uomo , sia  come  singolo sia  nelle  formazioni sociali ove si  svolge  la sua  personalità e richiede l'adempimento dei  doveri inderogabili di solidarietà  politica, economica e sociale.

Art.  3.--Tutti  i cittadini  hanno  pari dignità  sociale sono  eguali  davanti  alla legge  , senza  distinzione  di sesso, di razza , di lingua , di religione , di  opinioni politiche , di  condizioni personali e sociali.
è  compito  della Repubblica rimuovere  gli ostacoli  di  ordine  economico  e sociale, che  ,  limitando  di fatto  la  libertà  e l'uguaglianza   dei cittadini , impediscono  il pieno  sviluppo  della  persona  umana  e l'effettiva  partecipazione  di tutti  i lavoratori  all'organizzazione  politica  , economica  e sociale  del Paese.

Art.  4.-- La  Repubblica  riconosce  a  tutti  i cittadini il diritto  al lavoro  e  promuove  le  condizioni  che  rendono  effettivo  questo  diritto.
Ogni  cittadino  ha  il dovere  di svolgere  , secondo  le  proprie  possibilità e la  propria  scelta  , un'attività  o  una  funzione  che  concorra al progresso  materiale  o  spirituale della società

Art. 5--La Repubblica  , una  e  indivisibile  , riconosce  e promuove  le  autonomie locali; attua  nei servizi che   dipendono  dallo Stato  il più  ampio  decentramento  amministrativo ;  adegua  i principi  ed  i metodi  della  sua  legislazione  alle esigenze  dell'autonomia  e del  decentramento.

Art.  6.---  La  Repubblica  tutela  con  apposite  norme  le  minoranze  linguistiche.

Art.  7.---Lo Stato  e la Chiesa  cattolica  sono,  ciascuno  nel proprio  ordine , indipendenti e sovrani.
I loro  rapporti  sono  regolati  dai  Patti  Lateranensi .  Le  modifiche  dei Patti  , accettati  dalle  due  parti,  non richiedono  procedimento  di revisione costituzionale.

Art.  8.-- Tutte  le  confessioni  religiose  sono  egualmente  libere  davanti  alla legge.
Le  confessioni  religiose  diverse  dalla  cattolica  hanno  diritto di  organizzarsi  secondo  i propri  statuti, in quanto  non  contrastino  con  l'ordinamento giuridico  italiano.
I loro  rapporti  con lo Stato  sono  regolati  per legge  sulla base  di  intese  con le relative rappresentanze.

Art.  9.--La Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della  cultura  e la  ricerca  scientifica  e tecnica.  Tutela  il  paesaggio  e il patrimonio storico  e  artistico  della Nazione.

Art.  10.--L' ordinamento   giuridico  italiano  si   conforma  alle  norme  del  diritto  internazionale  generalmente  riconosciute.
La condizione giuridica  dello  straniero  è regolata  dalla legge  in conformità  delle  norme  e dei  trattati  internazionali . Lo  straniero  , al  quale  sia impedito  nel suo  paese  l'effettivo  esercizio  delle  libertà  democratiche  garantite  dalla Costituzione  italiana  , ha  diritto  d'asilo  nel territorio  della Repubblica  , secondo  le condizioni  stabilite  dalla legge.  Non  è ammessa  l'estradizione  dello straniero  per  reati  politici.

Art.  11--L'Italia  ripudia  la guerra  come  strumento di offesa  alla libertà  degli altri  popoli e come  mezzo  di  risoluzione  delle controversie  internazionali ;  consente  , in  condizioni di  parità  con gli  altri Stati, alle  limitazioni di sovranità  necessarie  ad  un  ordinamento  che  assicuri  la pace  e la  giustizia  fra le  Nazioni;  promuove  e favorisce  le  organizzazioni  internazionali  rivolte  a tale  scopo.

Art.  12.--La  bandiera  della Repubblica  è il  tricolore italiano :  verde , bianco, e rosso, a  tre  bande  verticali di  eguali dimensioni.

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