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venerdì 19 febbraio 2021

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITAIANA = = DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI = = TITOLO 1 "Rapporti civili"

19--2--2021
Art.  13.--La  libertà  personale  è inviolabile.
Non  è  ammessa  forma  alcuna  di  detenzione , di  ispezione  o perquisizione  personale , né  qualsiasi  altra restrizione della  libertà  personale , se  non  per atto  motivato  dall'autorità  giudiziaria e nei  soli  casi  e modi previsti dalla legge.
In  casi  eccezionali di necessità  ed  urgenza , indicati   tassativamente  dalla  legge, l'autorità  di pubblica  sicurezza  può  adottare  provvedimenti  provvisori, che  devono essere comunicati  entro  quarantotto  ore all'autorità  giudiziaria e,  se  questa  non  li convalida nelle  successive quarantotto ore,  si  intendono revocati e restano privi  di ogni effetto.  
è punita  ogni violenza fisica e morale sulle  persone comunque  sottoposte  a restrizioni  di libertà.
La  legge  stabilisce i limiti massimi  della  carcerazione preventiva.

Art. 14.--Il  domicilio  è inviolabile.
Non  vi si possono  eseguire  ispezioni o perquisizioni  o sequestri  , se  non  nei  casi  e modi  stabiliti  dalla  legge secondo  le garanzie  prescritte  per  la tutela  della  libertà   personale.
Gli accertamenti  e le  ispezioni per  motivi  si  sanità  e di  incolumità  pubblica  o ai  fini  economici  e fiscali sono regolati  da leggi  speciali.

Art.  15.--La  libertà  e la  segretezza  della  corrispondenza e di  ogni  altra  forma  di  comunicazione sono inviolabili.
La  loro  limitazione  può  avvenire  soltanto  per  atto  motivato  dall'autorità  giudiziaria  con  le garanzie stabilite  dalla  legge.

Art. 16.---Ogni  cittadino  può  circolare e soggiornare   liberamente  in  qualsiasi  parte  del territorio  nazionale ,  salvo  le limitazioni che  la legge  stabilisce in via  generale  per motivi  si sanità  e di sicurezza . Nessuna  restrizione  può  essere  determinata  da ragioni  politiche .
Ogni  cittadino è libero  di  uscire  dal territorio della Repubblica e di  rientrarvi  , salvo  gli obblighi di legge.

Art.  17.---I cittadini   hanno diritto  di riunirsi  pacificamente  e senza armi.
Per  le riunioni , anche  in luogo aperto  al pubblico, non  è  richiesto  preavviso.
Delle riunioni in luogo  pubblico  deve  essere  dato  preavviso  alle autorità  , che  possono  vietarle  soltanto  per  comprovati  motivi di sicurezza o di  incolumità  pubblica .

Art.  18.--I  cittadini   hanno  diritto  di associarsi  liberamente  , senza  autorizzazione , per  fini  che  non  sono vietati  ai  singoli  dalla  legge penale.
Sono  proibite  le associazioni  segrete e  quelle  che  perseguono  , anche  indirettamente  , scopi  politici  mediante  organizzazioni  di carattere  militare.

Art.  19.--Tutti  hanno  diritto  di professare  liberamente  la propria fede religiosa in qualsiasi  forma , individuale o associativa , di farne  propaganda  e di  esercitarne in privato  o in pubblico  il culto  , purché  non  si tratti di  riti  contrari  al buon costume.

Art. 20.--Il carattere  ecclesiastico  e il fine  di religione o di culto d'una   associazione  od   istituzione  non possono  essere  causa  di speciali  limitazioni  legislative , né  di  speciali  gravami  fiscali per  la sua  costituzione , capacità  giuridica e ogni forma  di  attività.

Art.  21.---Tutti  hanno  diritto  di manifestare  liberamente  il proprio pensiero con  la parola , lo scritto e  ogni  altro  mezzo  di diffusione.
La  stampa  non  può  essere  soggetta  ad  autorizzazioni   o censure.
Si  può  procedere  a sequestro  soltanto  per atto  motivato   dall'autorità  giudiziaria  nel  caso  di delitti, per  i   quali  la legge sulla  stampa  espressamente  lo autorizzi,  o nel caso di violazione  delle norme  che  la legge stessa prescrive  per  l'indicazione  dei  responsabili.
In tali casi , quando  vi sia  assoluta  urgenza  e non  sia  possibile  il  tempestivo  intervento  dell'autorità  giudiziaria , il  sequestro  della stampa  periodica può  essere    eseguito  da ufficiali  di polizia  giudiziaria  , che  devono immediatamente  , e  non  mai  oltre  ventiquattro ore , fare denunzia  all'autorità  giudiziaria . Se  questa  non  lo  convalida  nelle  ventiquattro  ore successive, il sequestro  s'intende  revocato  e privo  d'ogni effetto.
La legge può  stabilire , con  norme  di carattere  generale  , che  siano  resi  noti  i mezzi  di  finanziamento  della  stampa  periodica.
Sono vietate  le pubblicazioni  e stampe  , gli  spettacoli e tutte  le altre  manifestazioni contrari  al  buon  costume . La legge stabilisce provvedimenti  adeguati  a prevenire e a  reprimere  le violazioni .

Art.  22.--Nessuno  può  essere  privato  , per motivi  politici , dalla  capacità  giuridica  , della  cittadinanza , del nome.

Art.  23.--Nessuna  prestazione  personale o  patrimoniale  può  essere  imposta  se  non  in base  alla legge.

Art. 24.--Tutti  possono  agire  in  giudizio  per  la tutela  dei  propri  diritti  e interessi legittimi.
La   difesa  è  diritto  inviolabile in ogni stato  e grado del  procedimento.  Sono  assicurati  ai  non  abbienti  , con  appositi  istituti, i mezzi  per agire e   difendersi davanti  ad ogni  giurisdizione .La legge  determina  le  condizioni e i metodi per  la  riparazione  degli errori  giudiziari.

Art.  25.--Nessuno  può  essere  distolto  dal  giudice  naturale  precostituito  per legge.
Nessuno  può  essere  punito  se non  in  forza  di una  legge  che  sia  entrata  in vigore  prima  del  fatto  commesso. 
Nessuno  può  essere  sottoposto  a misure  di  sicurezza se non  nei  casi  previsti   dalla legge.

Art.  26.--L' estradizione  del  cittadino  può  essere  consentita  soltanto  ove  sia  espressamente  prevista  dalle  convenzioni  internazionali.
Non  può  in  alcun  caso  essere  ammessa per  reati  politici.

Art.  27.---La  responsabilità  penale  è  personale .
L'imputato  non è  considerato  colpevole  sino  alla  condanna  definitiva.
Le pene  non  possono  consistere  in  trattamenti  contrari  al senso  di umanità e  devono  tendere  alla  rieducazione   del  condannato.
Non   è  ammessa  la pena  di morte  , se  non  nei casi previsti  dalle  leggi militari  di guerra.

Art.  28.--I  funzionari   e i dipendenti  dello Stato e  degli  enti  pubblici sono  direttamente  responsabili, secondo  le leggi  penali, civili e  amministrative, degli  atti compiuti  in  violazione  di  diritti . In  tali  casi  la  responsabilità  civile  si  estende  allo Stato  e agli  enti pubblici.

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