Cerca nel blog

mercoledì 16 settembre 2020

L'ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE E L'ARTICOLO 113 DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA

16--9--2020

Lo  svolgimento  d'un  giudizio  di legittimità  costituzionale  dinanzi  alla  Corte  può  aversi  soltanto  quando  in un  giudizio  dinanzi  a  un  giudice  ordinario  sia  stata  sollevata  , di  solito  da  una  delle  parti  , una  questione  "  non  manifestamente  infondata".  Quando  la  Corte  incominciò  a  funzionare  , trovò  già  molte  richieste  di giudizio  precedentemente  inviatele, molte  delle quali  vertevano  sulla  legittimità  del  precetto  dell'art. 113   della  legge  di pubblica  sicurezza  ,  emanata  dal  regime  fascista  e  ancora in vigore. In  sostanza  si chiedeva  se  quell'articolo che   prescriveva  l'autorizzazione  dell'autorità  di  p.s.  per  la  distribuzione  di avvisi  o  stampanti  sulla  pubblica  strada   o  affissioni  di manifesti  e  giornali  o comunicazioni con  altoparlante  , non fosse in  contrasto  con  l'art.  21  della Costituzione,  il quale  dichiara  che  " tutti  hanno  il diritto  di  manifestare  liberamente  il proprio  pensiero  con la  parola  , lo scritto  ed  ogni altro  mezzo  di diffusione". 
" è   evidentemente   da escludere  ---così  è detto  nella  sentenza  della Corte --- che  con  la  enunciazione  del  diritto  di  libera    manifestazione  del  pensiero  la   Costituzione  abbia  consentite  attività  le quali  turbino  la tranquillità  pubblica  , ovvero abbia  sottratta  alla  polizia  di sicurezza  la  funzione  di  prevenzione dei  reati.
Ma  è  innegabile  che  detto  articolo  , col  prescrivere  l' autorizzazione  , sembra far  dipendere  quasi  da  una   concessione dell'autorità    di pubblica  sicurezza il  diritto  che  l'art. 21  della  Costituzione conferisce  a  tutti  , attribuendo  alla  detta  autorità  poteri  discrezionali illimitati  , tali cioè , che , indipendentemente  dal  fine  specifico  di  tutela della  tranquillità e  di  prevenzione   di reati  , il  concedere o  il  negare l'autorizzazione  può  significare  praticamente  consentire  o impedire   caso per caso la  manifestazione  del pensiero .
La  Corte  costituzionale  deve  perciò  dichiarare   l'illegittimità   costituzionale  dell'art.  113 del  Testo  Unico  delle leggi  di  p. s. , fatta  eccezione  per  il   comma   5,  dove  è  disposto  che  le "affissioni  non  possono   farsi  fuori  dei  luoghi   destinati  dall'autorità  competente "  la quale  ultima  disposizione  non  è  comunque  in  contrasto  con  alcuna  norma   costituzionale  e può  mantenere  la sua efficacia".

Nessun commento:

Posta un commento