16--9--2020
Lo svolgimento d'un giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte può aversi soltanto quando in un giudizio dinanzi a un giudice ordinario sia stata sollevata , di solito da una delle parti , una questione " non manifestamente infondata". Quando la Corte incominciò a funzionare , trovò già molte richieste di giudizio precedentemente inviatele, molte delle quali vertevano sulla legittimità del precetto dell'art. 113 della legge di pubblica sicurezza , emanata dal regime fascista e ancora in vigore. In sostanza si chiedeva se quell'articolo che prescriveva l'autorizzazione dell'autorità di p.s. per la distribuzione di avvisi o stampanti sulla pubblica strada o affissioni di manifesti e giornali o comunicazioni con altoparlante , non fosse in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, il quale dichiara che " tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola , lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione".
" è evidentemente da escludere ---così è detto nella sentenza della Corte --- che con la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentite attività le quali turbino la tranquillità pubblica , ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati.
Ma è innegabile che detto articolo , col prescrivere l' autorizzazione , sembra far dipendere quasi da una concessione dell'autorità di pubblica sicurezza il diritto che l'art. 21 della Costituzione conferisce a tutti , attribuendo alla detta autorità poteri discrezionali illimitati , tali cioè , che , indipendentemente dal fine specifico di tutela della tranquillità e di prevenzione di reati , il concedere o il negare l'autorizzazione può significare praticamente consentire o impedire caso per caso la manifestazione del pensiero .
La Corte costituzionale deve perciò dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 113 del Testo Unico delle leggi di p. s. , fatta eccezione per il comma 5, dove è disposto che le "affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente " la quale ultima disposizione non è comunque in contrasto con alcuna norma costituzionale e può mantenere la sua efficacia".
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