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mercoledì 2 settembre 2020

IL SISTEMA DEMOCRATICO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di. Alberto Romagnoli "La Corte costituzionale"

2--9---2020

3)   La  revisione  della  Costituzione

La  distinzione  a  cui  già  si è  accennato  fra  costituzioni  flessibili e  rigide , è  necessariamente  di carattere  relativo, poiché  ogni costituzione , per  quanto  flessibile deve  mantenersi  fedele  allo  spirito  che  l'ha  dettata  e tener   fermo il  nucleo  fondamentale  delle  sue  norme , e,  per  quanto  rigida  , deve  pur  consentire  eventuali  adattamenti  derivanti  da  nuovi  bisogni e  situazioni . Così  nello  Statuto ,  costituzionale  flessibile,  non  si erano  trovate  insormontabili  difficoltà  per  allargarne  il contenuto a tutte  quelle  questioni sociali  ed  economiche  di cui  non  vi si  faceva  parola , e  così  da  quando  vige  la nostra  giovane  Costituzione  già  si sono  avute  leggi  costituzionali, quale   quella  dell'11  marzo  1951, ad integrazione  delle  norme  sulla  Corte  costituzionale , e  non  è  affatto  escluso  che  domani  non  si  presenti  la necessità  di vere  e proprie  norme  modificatrici.
L'art.  138    prevede la  procedura  da seguirsi  "per  le  leggi  di  revisione  della Costituzione  e le  altre  leggi  costituzionali".  Occorrono   per esse  due  successive  deliberazioni  ad  intervallo  di tre  mesi . Per  la seconda  deliberazione  si richiede  che  sia  approvata  dalla  maggioranza  assoluta (la  metà  più  uno) dei  componenti  delle    Camere  , a  differenza  delle  leggi ordinarie , per  le quali  si calcola la  maggioranza  dei presenti. Ma   la  legge  non può  essere  promulgata  , rimane  cioè allo stato  di  progetto, poiché  nel termine  di tre  mesi  può  esser  fatta  domanda di referendum  da  parte  di  1\5  dei membri  d'una  Camera o di cinque  Consigli  regionali o di  500.000 elettori.    Quando  tale  domanda  sia  stata   formulata , si  procede  al  referendum e il progetto  si  considera  approvato se  abbia  riportato  la maggioranza  dei  voti validi, con  esclusione  cioè  di quelli  nulli e quelli  in bianco . Se  invece  i tre  mesi  decorrono  senza  alcuna  domanda di referendum  , il  progetto  approvato dalle  Camere in  seconda  deliberazione si  considera legge che  dovrà  venir  promulgata.
L'ultimo  comma  dell'art. 138  dispone  che  "non  si fa  luogo  a referendum se  la legge  è stata  approvata nella  seconda  votazione  da ciascuna  delle  due  Camere  a  maggioranza di due  terzi dei suoi componenti".

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