2--9---2020
3) La revisione della Costituzione
La distinzione a cui già si è accennato fra costituzioni flessibili e rigide , è necessariamente di carattere relativo, poiché ogni costituzione , per quanto flessibile deve mantenersi fedele allo spirito che l'ha dettata e tener fermo il nucleo fondamentale delle sue norme , e, per quanto rigida , deve pur consentire eventuali adattamenti derivanti da nuovi bisogni e situazioni . Così nello Statuto , costituzionale flessibile, non si erano trovate insormontabili difficoltà per allargarne il contenuto a tutte quelle questioni sociali ed economiche di cui non vi si faceva parola , e così da quando vige la nostra giovane Costituzione già si sono avute leggi costituzionali, quale quella dell'11 marzo 1951, ad integrazione delle norme sulla Corte costituzionale , e non è affatto escluso che domani non si presenti la necessità di vere e proprie norme modificatrici.
L'art. 138 prevede la procedura da seguirsi "per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali". Occorrono per esse due successive deliberazioni ad intervallo di tre mesi . Per la seconda deliberazione si richiede che sia approvata dalla maggioranza assoluta (la metà più uno) dei componenti delle Camere , a differenza delle leggi ordinarie , per le quali si calcola la maggioranza dei presenti. Ma la legge non può essere promulgata , rimane cioè allo stato di progetto, poiché nel termine di tre mesi può esser fatta domanda di referendum da parte di 1\5 dei membri d'una Camera o di cinque Consigli regionali o di 500.000 elettori. Quando tale domanda sia stata formulata , si procede al referendum e il progetto si considera approvato se abbia riportato la maggioranza dei voti validi, con esclusione cioè di quelli nulli e quelli in bianco . Se invece i tre mesi decorrono senza alcuna domanda di referendum , il progetto approvato dalle Camere in seconda deliberazione si considera legge che dovrà venir promulgata.
L'ultimo comma dell'art. 138 dispone che "non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle due Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".
Nessun commento:
Posta un commento