20---5--2021
Art. 99.
Il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto , nei modi stabiliti dalla legge ,di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive , in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. è organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislatura economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.---Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico--amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione .
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo , e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa , nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge , al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria . Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito .
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
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