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sabato 19 giugno 2021

Parte 2 Ordinamento della Repubblica Titolo 4 La magistratura Sezione 2 " Norme sulla giurisdizione "

 19---6--2021
Art.  111.---Tutti  i provvedimenti  giurisdizionali   devono  essere  motivati.
Contro  le  sentenze   e contro  i  provvedimenti sulla   libertà  personale,  pronunciati  dagli organi  giurisdizionali   ordinari  o speciali  , è  sempre  ammesso  ricorso  in  Cassazione  per  violazione   della legge.  Si  può  derogare  a tale  norma  soltanto  per sentenze  dei  tribunali  militari  in tempo  di guerra.  Contro  le decisioni  del  Consiglio di Stato  e della  Corte  dei  conti  il  ricorso  in Cassazione  è  ammesso  per  i  soli  motivi  inerenti alla  giurisdizione .

Art.    112  .-Il  pubblico  ministero  ha  l'obbligo  di  esercitare  l'azione  penale .

Art.  113 .--Contro  gli atti  della  pubblica  amministrazione   è sempre  ammessa  la tutela   giurisdizionale  dei  diritti  e degli  interessi  legittimi  dinanzi  agli  organi  di  giurisdizione  ordinaria  o amministrativa.
Tale   tutela  giurisdizionale  non  può  essere  esclusa  o  limitata  a particolari mezzi  di  impugnazione  o per  determinate  categorie  di atti .
La  legge  determina  quali  organi  di  giurisdizione  possono  annullare  gli atti  della  pubblica  amministrazione  nei  casi  e con  gli effetti  previsti  dalla  legge stessa.

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