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lunedì 28 giugno 2021

Parte 2 "Ordinamento della Repubblica" Titolo 5 "Le Regioni, le provincie, i comuni"

28--6--2021

Art.  114.--La  Repubblica  si riparte  in Regioni, Provincie e  Comuni.

Art.  115.--Le  Regioni  sono costituite  in  enti  autonomi   con  propri  poteri e  funzioni secondo  i principi  fissati  nella  Costituzione.

Art.  116.--Alla  Sicilia  , alla  Sardegna , al  Trentino   Alto  Adige, al  Friuli  Venezia  Giulia e  alla  Val  d'Aosta  sono  attribuite forme  e condizioni  particolari di autonomia, secondo  statuti  speciali adottati  con  leggi   costituzionali.

Art.  117.--La  Regione  emana  per  le seguenti  materie  norme  legislative  nei  limiti  dei principi  fondamentali stabiliti  dalle leggi  dello Stato, sempreché le  norme  stesse  non   siano  in  contrasto  con  l'interesse  nazionale  e con  quello  di altre  Regioni:

    ordinamento  degli  uffici  e degli  enti  amministrativi  dipendenti  dalla Regione;
    circoscrizione  comunali;
    polizia  locale urbana  e rurale;
    fiere  e  mercati;
    beneficenza  pubblica  ed  assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera;
    istruzione  artigiana  e  professionale  e  assistenza  scolastica;
    musei  e  biblioteche  di enti  locali;
    urbanistica;
    turismo  e industria  alberghiera ;
    tranvie  e linee   automobilistiche  d'interesse regionali;
    viabilità  , acquedotti  e  lavori  pubblici  di interesse  regionale;
    navigazione  e porti lacunari;
    acque  minerali  e termali ;
    cave  e  torbiere;
    caccia;
    pesca  nelle  acque  interne ;
    agricoltura  e foreste;
    artigianato.
    Altre   materie  indicate  da leggi  costituzionali.
Le   leggi  della  Repubblica  possono  demandare  alla  Regione  il potere  di emanare  norme  per  la loro  attuazione.

Art.  118.--Spettano  alla  Regione  le funzioni  amministrative  per  le  materie  elencate  nel precedente  articolo , salvo  quelle  d'interesse  esclusivamente  locale  , che  possono  essere  attribuite  dalle  leggi  della Repubblica  alle  Provincie , ai Comuni o  ad altri  enti  locali.  Lo  Stato  può  con  la legge  delegare  alla  Regione  l'esercizio  di altre  funzioni  amministrative . La  Regione  esercita  normalmente  le sue  funzioni  amministrative  delegandole  alle Provincie  , ai Comuni o  ad altri  enti  locali,  o  valendosi  dei loro  uffici.

Art.   119.--Le   Regioni  hanno  autonomia  finanziaria  nelle forme  e nei limiti  stabiliti  da leggi  della Repubblica,  che  la  coordinano  con  la finanza  dello Stato , delle  Provincie   e dei Comuni.
Alle  Regioni  sono  attribuiti   tributi  propri  e quote  di tributi  erariali  in relazione  ai  bisogni  delle Regioni  per  le spese  necessarie   ad adempiere  le loro  funzioni normali.  Per  provvedere  a scopi  determinati  , e  particolarmente  per valorizzare  il Mezzogiorno  e le Isole , lo Stato  assegna  per  legge  a  singole  Regioni  contributi  speciali.   La  Regione  ha  un proprio  demanio  e patrimonio  , secondo  le modalità  stabilite  con legge  della Repubblica.

Art.  120.---La  Regione  non può  istituire  dazi  d'importazione  o esportazione o  transito  fra  le Regioni.  Non  può  adottare  provvedimenti  che  ostacolino  in  qualsiasi  modo  la libera  circolazione  delle persone  e delle  cose  fra le Regioni.  Non   può  limitare     il diritto  dei  cittadini  di esercitare  in qualunque  parte  del territorio  nazionale la loro  professione , impiego o lavoro.

Art. 121.--Sono  organi  della  Regione  :  il  Consiglio  regionale  , la  Giunta  e il suo  Presidente. 
Il  Consiglio  regionale  esercita  le  potestà  legislative  e  regolamentari attribuite  alla  Regione  e  le  altre funzioni  conferitegli  dalla  Costituzione  e  dalle  leggi .  Può fare  proposte  di legge  alle Camere La  Giunta  regionale  è l'organo  esecutivo  delle  Regione.
Il   Presidente  della  Giunta  rappresenta  la  Regione ;  promulga  le leggi  ed  i regolamenti  dirige   le  funzioni amministrative delegate  dallo Stato  alla Regione, conformandosi  alle  istruzioni del Governo centrale.

Art. 122.--Il  sistema  d'elezione  , il numero  e i  casi  di  ineleggibilità  e di  incompatibilità dei  consiglieri  regionali  sono  stabiliti  con  legge  della  Repubblica.   Nessuno  può  appartenere   contemporaneamente  a un   Consiglio  regionale  e ad  una  delle  Camere  del    Parlamento  o ad  un altro  Consiglio  regionale.
Il  consiglio elegge  nel  suo  seno  un  presidente   e un  ufficio di presidenza  per  i propri  lavori.  I  consiglieri  regionali  non  possono  essere  chiamati  a  rispondere  delle opinioni  espresse  e  dei  voti dati  nell'esercizio  delle loro funzioni.   l Presidente ed  i membri  della  Giunta  sono  eletti  dal  Consiglio   regionale  tra  i suoi  componenti.

Art.  123 .---Ogni  Regione  ha  uno  statuto  il quale  ,  in  armonia  con  la  Costituzione  e con  le leggi della Repubblica  ,  stabilisce  le norme  relative  all'organizzazione  interna  della  Regione  . Lo  statuto  regola  l'esercizio  del  diritto  di iniziativa e del  referendum su  leggi  e  provvedimenti  amministrativi   della Regione  e  la pubblicazione  delle leggi  e dei  regolamenti   regionali.  Lo   statuto  è deliberato  dal Consiglio  regionale  a   maggioranza  assoluta  dei suoi  componenti  , ed è  approvato  con  legge  della Repubblica.

Art.  124.--Un  commissario  del  Governo  , residente nel  capoluogo  della  Regione  ,  sopraintende  alle funzioni amministrative  esercitate dallo Stato  e  le  coordina  con  quelle   esercitate  dalla Regione.

Art.  125.--Il  controllo  di legittimità  sugli atti  amministrativi  della Regione  è esercitato  , in forma  decentrata ,  da un organo  dello Stato  , nei  modi  e nei limiti stabiliti  da leggi  della Repubblica . La legge  può  in determinati  casi  ammettere  il controllo di merito , al  solo effetto  di  promuovere  , con  richiesta  motivata  , il riesame  della  deliberazione da  parte  del Consiglio  regionale. 
Nella  Regione  sono istituiti  organi  di giustizia  amministrativa   di primo grado , secondo  l'ordinamento  stabilito  da leggi  della Repubblica . Possono  istituirsi  sezioni con sede  diversa dal capoluogo  della Regione.

Art.  126.--Il  Consiglio  regionale  può essere  sciolto ,  quando  compia  atti  contrari  alla  Costituzione o gravi  violazioni  di legge  , o non  corrisponda  all'invito  del Governo di sostituire  la  Giunta  o  il  Presidente  , che  abbiano  compiuto  analoghi  atti  o violazioni.
Può  essere  altresì  sciolto  per ragioni  di sicurezza  nazionale. 
Lo scioglimento  è disposto  con decreto motivato  dal  Presidente  della Repubblica , sentita  una  Commissione  di deputati  e senatori  costituita  , per  le questioni  regionali, nei  modi  stabiliti  con legge  della Repubblica.  
Col  decreto di scioglimento  è nominata una  Commissione   di tre  cittadini  eleggibili  al Consiglio  regionale  , che  indice  le elezioni  entro  tre mesi  e provvede  all'ordinaria   amministrazione  di competenza  della  Giunta  e agli  atti  improrogabili,  da  sottoporre  alla  ratifica  del  nuovo  Consiglio.

Art.  127.---Ogni  legge  approvata  dal  Consiglio  regionale   è  comunicata  al  Commissario  che  , salvo  il caso  di   opposizione  da parte  del  Governo  , deve  vistarla  nel   termine  di trenta  giorni  dalla  comunicazione.   La  legge  è  promulgata  nei  dieci  giorni  dalla  apposizione  del  visto ed entra in vigore   non  prima  di  quindici giorni   dalla  sua  pubblicazione  . Se  una legge  è dichiarata   urgente  dal  Consiglio  regionale  , e  il Governo  della  Repubblica   lo consente  , la  promulgazione  e  l'entrata  in vigore   non  sono  subordinate ai termini  indicati.  Il  Governo  della Repubblica  , quando  ritenga  che  una  legge  approvata  dal  Consiglio  regionale  ecceda  la  competenza della Regione  o  contrasti  con  gli  interessi  nazionali  o con  quelli  di altre   Regioni, la  rinvia  al  Consiglio regionale  nel  termine  fissato  per  l'apposizione  del  visto.  Ove  il  Consiglio  regionale  la  approvi  di nuovo  a  maggioranza assoluta  dei suoi  componenti  , il Governo  della Repubblica  può,  nei  quindici  giorni  dalla  comunicazione  promuovere  , o  quella  di merito  per contrasto  di interessi davanti  alle Camere  . In  caso  di dubbio, la  Corte  decide  di  che  sia  la  competenza.

Art.  128.---Le  Provincie e i Comuni sono  autonomi  nell'ambito  dei  principi  fissati  da leggi generali  della  Repubblica  , che  ne determinano  le funzioni.

Art.  129.---Le  Provincie  e i Comuni  sono  anche  circoscrizioni di   decentramento statale  e regionale .  Le  circoscrizioni  provinciali  possono  essere  suddivise  in  circolari  con funzioni  esclusivamente  amministrative  per  un  ulteriore  decentramento.

Art.  130.----Un  organo  della  Repubblica  , costituito  nei  modi stabiliti  da legge  della  Repubblica  , esercita  , anche in  forma  decentrata  , il  controllo    di legittimità  sugli  atti  delle Provincie , dei Comuni   e degli   altri  enti  locali.  In casi  determinati  dalla  legge  può  essere  esercitato  il controllo  di merito  , nella  forma  di richiesta  motivata  agli  enti  deliberanti  di  riesaminare  la loro  deliberazione.

Art.  131.---Sono costituite  le seguenti  Regioni:
   Piemonte;
    Valle  d'Aosta;
    Lombardia;
    Trentino-Alto  Adige;
    Veneto, 
    Friuli-Venezia  Giulia;
    Liguria;
    Emilia-Romagna;
    Toscana,
    Umbria,
    Marche;
    Lazio ;
    Abruzzo;
    Molise;
    Campania;
    Puglia;
    Basilicata,
    Calabria;
    Sicilia,
    Sardegna.

Art. 132.--Si  può  con  legge  costituzionale  ,  sentiti i  Consigli  regionali, disporre  la funzione  di Regioni esistenti o  la creazione  di nuove  Regioni  con  un  minimo  di  un  milione  d'abitanti  ,  quando  ne  facciano  richiesta  tanti   Consigli  comunali  che  rappresentino  almeno  un  terzo  delle  popolazioni  interessate  e la  proposta  sia  approvata  con   referendum  dalla  maggioranza  delle  popolazioni stesse  .   Si  può  , con referendum  e con  legge  della  Repubblica  ,  sentiti i Consigli regionali  , consentire  che  Province  e  Comuni , che  ne  facciano  richiesta  , siano  staccati  da  una  Regione  ed aggregati  ad un'altra.

Art.  133.--Il  mutamento  delle  circoscrizioni  provinciali  e la  istituzione  di nuove  Province  nell'ambito  d'una  Regione  sono  stabiliti  con leggi  della Repubblica  , su  iniziativa   dei  Comuni  , sentita  la stessa  Regione.  La Regione  , sentite  le  popolazioni  interessate , può  con  sue  leggi  istituire  nel  proprio  territorio  nuovi  Comuni  e modificare  le loro  circoscrizioni  e denominazioni.

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