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venerdì 11 giugno 2021

Parte 2 Ordinamento della Repubblica Titolo 4 La Magistratura Sezione 1 "Ordinamento giurisdizionale"

11--6--2021

Art.   101.--La  giustizia  è  amministrata in  nome  del  popolo.
I  giudici  sono  soggetti  soltanto  alla legge.

Art.  102.---La  funzione  giurisdizionale  è  esercitata  da   magistrati  ordinari  istituiti  e regolati  dalle  norme   sull'ordinamento  giudiziario  .  Non  possono  essere  istituiti  giudici  straordinari  o  giudici  speciali  . Possono   soltanto  istituirsi  presso  gli  organi  giudiziari  ordinari  sezioni  specializzate  per determinate  materie  , anche  con  la partecipazione  di cittadini  idonei  estranei  alla magistratura .  
La  legge  regola   casi  e le forme  della  partecipazione  diretta  del popolo  all'amministrazione  della  giustizia.

Art.  103.--Il   Consiglio  di Stato  e gli  altri  organi  di   giustizia   amministrativa  hanno  giurisdizione  per  la  tutela   nei confronti  della  pubblica   amministrazione   degli  interessi  legittimi  e,  in  particolari  materie  indicate  dalla legge, anche  dei diritti  soggettivi.
La Corte  dei conti  ha   giurisdizione  nelle   materie  di contabilità  pubblica  e nelle  altre  specificate   dalla legge . I  tribunali  militari  in tempo  di guerra  hanno  la   giurisdizione  stabilita  dalla legge . In tempo  di pace  hanno   giurisdizione  soltanto  per i  reati  militari  commessi  da   appartenenti  alle Forze Armate.

Art.  104.--La  magistratura   costituisce  un ordine   autonomo  e indipendente  da ogni  altro potere .
 Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  è presieduto  dal Presidente della Repubblica .  Ne  fanno parte  di diritto il primo  presidente  e il  procuratore  generale  della  Corte  di Cassazione .  Gli  altri  componenti  sono  eletti  per due terzi  da  tutti  i magistrati  ordinari  tra  gli  appartenenti  alle  varie  categorie  , e  per un terzo  dal Parlamento  in seduta  comune  tra  professori  ordinari  di università  in materie  giuridiche  ed  avvocati  dopo  quindici  anni  di esercizio.   Il  Consiglio  elegge  un vice-presidente fra  i componenti  designati  dal Parlamento .
I  membri elettivi  del  Consiglio  durano  in carica  quattro  anni  e non  sono  immediatamente  rieleggibili.   Non possono  , finché sono in carica  , essere  iscritti  negli  albi professionali, né  far  parte  del Parlamento o  di  un  Consiglio  regionale.

Art.  105. --Spettano  al Consiglio  superiore  della   magistratura  , secondo  le norme  dell'ordinamento  giuridico  , le  assunzioni  , le  assegnazioni  ed  i  trasferimenti  ,  le promozioni  e i  provvedimenti  disciplinari  nei  riguardi  dei magistrati.

Art.  106.--Le  nomine  dei magistrati  hanno  luogo per  concorso .
La  legge  sull'ordinamento  giudiziario  può  ammettere  la nomina  , anche  elettiva  , di  magistrati  onorari  per tutte  le funzioni  attribuite  a giudici  singoli  .  Su  designazione  del  Consiglio   superiore   della    magistratura   possono  essere  chiamati  all'ufficio  di consiglieri   di Cassazione  , per  meriti  insigni  , professori  ordinari di  università  in materie  giuridiche  e avvocati  che abbiano   quindici  anni d'esercizio  e siano   iscritti  negli  albi  speciali  per  le  giurisdizioni superiori.

Art.  107.--I  magistrati  sono  inamovibili. Non  possono  essere  dispensati  o  sospesi  dal servizio né   destinati  ad   altre  sedi  o funzioni se  non  in  seguito  a  decisioni del Consiglio  superiore  della magistratura , adottata  o per  i  motivi  e con  le garanzie  di difesa  stabilite  dall'ordinamento  giudiziario  o con  il loro  consenso.
Il  Ministro  della giustizia  ha  facoltà  di promuovere  l'azione  disciplinare. I magistrati  si distinguono  fra loro  soltanto  per   diversità di   funzioni. Il pubblico  ministero  gode  delle  garanzie stabilite  nei  suoi  riguardi  dalle  norme  sull'ordinamento  giudiziario.

Art.  108.  --Le  norme  sull'ordinamento  giudiziario   e su  ogni  magistratura  sono  stabilite  con  legge.  La  legge  assicura  l'indipendenza  dei   giudici  delle   giurisdizioni  speciali  , del pubblico  ministero  presso  di esse , e  degli  estranei  che  partecipano  all'amministrazione  della  giustizia.

Art. 109.--L'autorità  giudiziaria  dispone  direttamente   della  polizia   giudiziaria.

Art.  110.--Ferme  le  competenze  del  Consiglio   superiore   della  magistratura , spettano  al   Ministro  della   giustizia  l'organizzazione  e il funzionamento   dei  servizi  relativi  alla giustizia.

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