3---12---2020
1) Chiesa e Stato in Italia
Dal giorno in cui l'uomo non fu più legato , come nell'antichità , da un unico vincolo verso lo Stato, il quale assumeva in sé tanto il potere civile quanto il religioso, e fu invece da un lato credente in una religione dall'altro suddito o cittadino , i rapporti fra i due distinti ordini divennero un problema generatore d'infinite dispute, conflitti e perfino guerre sanguinose.
La Chiesa cattolica , fino alla riforma protestante unica società religiosa di carattere universale , aveva , si può dire già dal suo sorgere , cercato di fare dello Stato uno strumento del suo dominio spirituale , ma , più tardi , le monarchie assolute affermandosi al principio dell'età moderna intesero di valersi della Chiesa per meglio ottenere l'obbedienza dei sudditi. Questa specie di subordinazione della Chiesa allo Stato fu ancor più accentuata nei paesi cattolici dal giurisdizionalismo, sistema prevalso nel secolo 18°, per il quale lo Stato , considerandosi unico detentore della sovranità , esercitava sulla Chiesa una protezione e un diritto di controllo , che si esplicava con gravi ingerenze , come l'exquatur regio a qualsiasi atto dell'autorità ecclesiastica e la nomina dei vescovi . Al principio del secolo scorso , prevalendo le teorie liberali, si attuò anche nei riguardi delle religioni il principio del non intervento dello Stato , per cui questo considerava la religione un fatto privato completamente lasciato alla coscienza dei credenti , e s'interessava al culto e alla disciplina delle società religiose solamente in vista dell'ordine pubblico . Ed è questo uno dei due modi con cui ancor oggi si possono regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Il secondo modo consiste nel regime concordatario , con cui Stato e Chiesa s'accordano per regolare materie di comune interesse.
Nella realtà avviene che, nel primo caso , l'asserita indifferenza non può aversi che in misura relativa , dati i continui e necessari rapporti fra i due ordini: basta pensare a tutti gli inevitabili contatti a proposito del regime matrimoniale, del trattamento dei sacerdoti e dei beni ecclesiastici, della beneficienza , ecc, per intendere che le due potestà non possono ignorarsi ; e nemmeno nel secondo caso, del concordato , è lecito pensare che si disciplinino in modo definitivo e senza possibili contrasti i rapporti fra i due contraenti : ora sarà la Chiesa a considerarlo come un privilegio dato a lei stessa , ora sarà lo Stato che crederà di non poter abdicare su certi punti alla sua qualità d'ente sovrano. Non è dunque detto che i concordati siano adatti a regolare tutte le controversie fra i due ordini, quando non esista in ciascuno spirito di tolleranza e accettazione di limiti.
Oggi , a proposito dei concordati , è ammessa e indiscussa la teoria contrattuale , per cui l'una e l'altra parte sono libere di denunciare il concordato ogni volta che venga a mancare il consenso, e di ciò non mancano esempi.
Il regno d'Italia , sia perché già il vecchio Piemonte si era ispirato a criteri liberali , sia, perché avendo annesso al territorio nazionale i domini pontifici veniva dalla Chiesa considerata potenza ostile , aveva --non ostante il disposto art. 1 dello Statuto :" La Chiesa cattolica , apostolica e romana è la sola religione dello Stato "--attuato un regime di separazione . La Chiesa non aveva poi mai accettato la Legge delle guarantige , con cui unilateralmente lo Stato le assicurava la piena indipendenza nelle manifestazioni spirituali e nei rapporti con l'estero. Questa situazione aveva finito per mutarsi in un modus vivendi , favorito da alcune rinunce dello Stato , come quella ad esempio in materia d'exequatur, e i due ordini avevano finito per trovare in tale situazione reciproci vantaggi e relazioni, se non cordiali , corrette.
2) Il Concordato e l'articolo 7 della Costituzione
Nel 1929 il regime fascista concluse un concordato con la Chiesa . Questa , che aveva già avuto ragione di diffidare della dittatura . la quale con le sue ideologie e addirittura con una sua mistica totalitaria ne aveva urtato la suscettibilità specialmente in fatto d'educazione della gioventù, accolse di buon grado l'occasione offertale di regolare i suoi rapporti con lo Stato italiano su fondamenti senza dubbio assai vantaggiosi; la dittatura ne otteneva in cambio un aumento di prestigio , in quanto si vantava d'aver risolto un'annosa e incresciosa questione , e una dichiarazione d'astensione da ogni attività politica delle organizzazioni cattoliche.
I Patti lateranensi del 1929 consideravano in un trattato, nel quale viene affermata la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale e la sua giurisdizione sovrana ed esclusiva nello Stato della Città del Vaticano, a cui si dava vita allo scopo d'assicurarle "l'assoluta e visibile indipendenza ", e d'un concordato , inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia.
La nostra Costituzione non porta nulla di simile alla norma del già citato art. 1 dello Statuto; perciò da un punto di vista formale la Repubblica è agnostica. L'art. 3 assicura pari dignità sociale e uguaglianza dinanzi alla legge ai cittadini di qualunque religione , e l'art. 19 , proclama la libertà di culto e di propaganda . Ma fervente materia di discussione ha dato e continua a dare il contenuto dell'art.7, per il quale :" Lo Stato e la Chiesa cattolica sono , ciascuno nel proprio ordine , indipendenti e sovrani. Il loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi . Le modificazioni dei Patti , accettati dalle due parti , non richiedano procedimento di revisione costituzionali".
Con l'inserimento di tale norma nella sua Costituzione lo Stato italiano ha formalmente preso impegno verso se stesso che i suoi rapporti resteranno d'ora innanzi non soltanto regolati genericamente in termini concordatari, il che avrebbe potuto portare alla possibilità di nuovi accordi , e quindi alla possibilità che a nuovi accordi non si arrivasse , ma bensì in modo concreto e specifico dalle due convenzioni già esistenti . Se ad altre norme si volesse nel futuro addivenire , ciò non potrebbe farsi che con l'adesione della Chiesa ; esistendo tale adesione , le norme verrebbero approvate con legge ordinaria . Il vincolo a cui lo Stato si trova astretto è assunto dunque a sua legge costituzionale , sicché la sua violazione equivarrebbe a violazione della stessa Costituzione.
è questo l'esempio unico d'uno Stato che introduce in blocco nella sua Carta Costituzionale un patto internazionale stipulato con altro ordinamento , strettamente sottomettendosi al beneplacito di questo.
La libertà dello Stato può rivelarsi solamente nell'ipotesi in cui questo , vedendo pur sempre nell'inserzione di quei patti una sua autonoma determinazione , dichiari di volerli modificare . Questa modificazione non potrebbe però attuarsi se non con una legge costituzionale , alla quale sarebbero non lieve ostacolo sia la complessità del suo modo d'approvazione e sia le opposizioni che incontrerebbe nella situazione politica di fatto.
=Patti lateranensi:
Sono accordi sottoscritti tra il Regno d'Italia e la Santa Sede 11--febbraio ---1929. Sottoposti a revisione nel 1984, essi regolano ancor oggi i rapporti fra la Repubblica italiana e la Santa Sede. Ai Patti si deve l'istituzione della Città del Vaticano come Stato indipendente e la riapertura dei rapporti fra Italia e Santa Sede dopo la loro interruzione nel 1870.
Palazzo del Laterano Roma
Conciliazione, nascita dello Stato della Città del Vaticano ,
Italia = Benito Mussolini
Vaticano = Santa Sede Pietro Gasparri.
=Nuovo concordato o concordato bis di Villa Madama
accordo politico fra Stato Vaticano e Repubblica Italiana
18--febbraio 1984 Villa Madama
Santa Sede = Agostino Belli
Italia= Bettino Craxi
Revisione dei Patti Lateranensi.
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