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giovedì 3 dicembre 2020

RAPPORTI FRA LO STATO E LA CHIESA

3---12---2020

1)  Chiesa  e  Stato   in Italia
Dal     giorno  in cui  l'uomo  non   fu  più legato  ,  come nell'antichità  , da  un unico   vincolo  verso lo Stato, il  quale    assumeva  in sé  tanto il potere  civile  quanto  il religioso, e fu  invece  da un lato  credente in una   religione  dall'altro suddito  o cittadino ,  i rapporti  fra  i due  distinti ordini  divennero un problema   generatore  d'infinite  dispute, conflitti e  perfino  guerre  sanguinose.
La  Chiesa  cattolica , fino  alla riforma   protestante  unica società  religiosa di carattere  universale , aveva , si  può  dire  già  dal  suo sorgere  , cercato  di fare  dello Stato  uno strumento  del suo  dominio spirituale , ma ,  più tardi  , le  monarchie  assolute affermandosi  al  principio  dell'età  moderna intesero  di valersi  della Chiesa per meglio  ottenere l'obbedienza dei  sudditi. Questa  specie di  subordinazione della Chiesa  allo Stato fu  ancor  più  accentuata nei  paesi cattolici  dal   giurisdizionalismo,  sistema  prevalso nel  secolo  18°, per  il quale  lo Stato , considerandosi unico detentore  della sovranità , esercitava  sulla Chiesa una  protezione  e un  diritto  di controllo , che  si  esplicava  con  gravi  ingerenze , come  l'exquatur regio a  qualsiasi atto  dell'autorità  ecclesiastica  e la  nomina  dei  vescovi . Al principio del secolo scorso , prevalendo  le teorie  liberali, si attuò  anche  nei  riguardi delle  religioni il principio del  non  intervento  dello Stato , per cui  questo  considerava la  religione un fatto  privato  completamente lasciato alla  coscienza  dei  credenti  , e  s'interessava  al  culto  e alla  disciplina  delle  società  religiose solamente  in  vista  dell'ordine pubblico . Ed  è  questo  uno  dei  due  modi  con  cui  ancor  oggi  si  possono  regolare  i rapporti  fra  lo Stato  e la  Chiesa.  Il  secondo  modo  consiste  nel  regime  concordatario , con  cui  Stato  e Chiesa s'accordano  per  regolare materie di comune interesse.
Nella  realtà  avviene  che,  nel  primo  caso  ,  l'asserita  indifferenza  non  può  aversi  che  in  misura  relativa , dati i continui  e necessari rapporti  fra  i due  ordini:  basta  pensare a tutti  gli  inevitabili contatti  a proposito  del  regime  matrimoniale,  del  trattamento  dei  sacerdoti e dei  beni ecclesiastici,  della  beneficienza , ecc, per  intendere che  le  due  potestà  non  possono  ignorarsi ; e  nemmeno  nel  secondo  caso,  del  concordato  , è  lecito  pensare  che  si  disciplinino  in modo  definitivo e senza  possibili  contrasti   i rapporti fra  i due  contraenti : ora  sarà  la Chiesa  a  considerarlo come  un  privilegio  dato  a lei  stessa , ora  sarà  lo Stato  che  crederà  di non  poter  abdicare   su  certi  punti alla  sua  qualità  d'ente  sovrano. Non  è dunque  detto  che  i   concordati  siano  adatti  a regolare  tutte  le   controversie fra  i due  ordini, quando  non  esista  in  ciascuno  spirito  di tolleranza e  accettazione  di limiti.
Oggi  , a  proposito  dei  concordati  , è  ammessa  e  indiscussa  la teoria  contrattuale  , per cui  l'una  e l'altra parte sono libere  di  denunciare  il  concordato  ogni volta  che  venga  a mancare il consenso, e  di ciò  non  mancano esempi.
Il  regno  d'Italia  , sia  perché  già  il vecchio  Piemonte si era  ispirato  a criteri  liberali  , sia,  perché  avendo annesso  al territorio  nazionale  i domini  pontifici veniva  dalla Chiesa   considerata  potenza ostile , aveva --non  ostante il  disposto art.  1  dello  Statuto :" La Chiesa  cattolica , apostolica  e romana  è  la  sola  religione dello Stato "--attuato  un regime  di separazione . La  Chiesa non  aveva  poi  mai  accettato  la Legge  delle  guarantige , con  cui unilateralmente  lo Stato  le assicurava  la piena  indipendenza nelle  manifestazioni  spirituali e nei  rapporti  con  l'estero.  Questa  situazione  aveva  finito per  mutarsi in  un  modus vivendi  , favorito  da  alcune rinunce dello Stato , come quella  ad  esempio in  materia  d'exequatur, e i  due  ordini  avevano  finito per  trovare in  tale  situazione  reciproci  vantaggi e relazioni, se non  cordiali , corrette.

2)  Il  Concordato  e  l'articolo  7  della  Costituzione
Nel  1929  il regime  fascista  concluse  un  concordato con  la Chiesa . Questa , che  aveva  già  avuto  ragione di  diffidare   della dittatura . la quale  con  le  sue ideologie e  addirittura  con  una  sua  mistica  totalitaria   ne  aveva  urtato la suscettibilità specialmente in  fatto  d'educazione della  gioventù, accolse di buon  grado  l'occasione  offertale  di  regolare i suoi  rapporti  con  lo Stato  italiano su   fondamenti senza  dubbio  assai  vantaggiosi;   la  dittatura  ne   otteneva  in cambio un  aumento  di prestigio , in  quanto si  vantava d'aver  risolto  un'annosa  e  incresciosa questione  , e  una  dichiarazione  d'astensione  da  ogni  attività politica delle  organizzazioni  cattoliche.
I  Patti  lateranensi del  1929  consideravano in  un  trattato,  nel quale  viene  affermata  la sovranità  della  Santa Sede nel campo  internazionale e la  sua  giurisdizione sovrana ed  esclusiva nello Stato  della  Città del Vaticano, a  cui  si  dava  vita  allo scopo  d'assicurarle   "l'assoluta  e  visibile  indipendenza  ", e  d'un  concordato  ,  inteso  a  regolare  le  condizioni della  religione e della  Chiesa  in Italia.

La  nostra  Costituzione  non  porta  nulla  di simile alla  norma  del  già  citato  art.  1  dello Statuto; perciò  da  un  punto  di vista  formale  la Repubblica  è  agnostica. L'art. 3  assicura  pari  dignità sociale e  uguaglianza dinanzi  alla  legge  ai cittadini di qualunque religione , e  l'art. 19 ,  proclama  la libertà di culto e di propaganda  .  Ma  fervente materia di discussione  ha dato  e  continua a dare il  contenuto dell'art.7, per il quale :" Lo Stato e la Chiesa cattolica sono , ciascuno nel proprio  ordine  , indipendenti  e sovrani.  Il loro  rapporti  sono  regolati  dai Patti  lateranensi . Le  modificazioni dei  Patti , accettati  dalle  due  parti , non  richiedano procedimento di revisione  costituzionali".
Con  l'inserimento  di tale  norma  nella  sua   Costituzione  lo Stato  italiano ha  formalmente  preso  impegno verso se stesso che i suoi  rapporti  resteranno  d'ora  innanzi non soltanto  regolati  genericamente in  termini concordatari,   il  che avrebbe  potuto  portare alla  possibilità  di  nuovi accordi , e quindi   alla  possibilità  che  a  nuovi  accordi  non  si arrivasse , ma  bensì  in modo  concreto e specifico  dalle due  convenzioni  già  esistenti  .  Se  ad  altre  norme  si volesse nel futuro  addivenire  , ciò  non  potrebbe  farsi  che  con  l'adesione della Chiesa ;  esistendo  tale  adesione , le  norme  verrebbero approvate con legge  ordinaria . Il  vincolo  a cui  lo  Stato  si  trova  astretto  è assunto  dunque  a sua  legge  costituzionale , sicché  la sua  violazione equivarrebbe  a  violazione della  stessa  Costituzione.
è  questo  l'esempio  unico  d'uno Stato  che  introduce  in blocco  nella  sua  Carta Costituzionale  un patto  internazionale stipulato  con  altro  ordinamento , strettamente sottomettendosi  al beneplacito  di questo.
La  libertà dello Stato  può  rivelarsi  solamente nell'ipotesi  in cui  questo  , vedendo  pur  sempre  nell'inserzione di  quei  patti  una  sua  autonoma  determinazione , dichiari  di  volerli  modificare  . Questa  modificazione non  potrebbe però  attuarsi  se  non  con  una  legge  costituzionale , alla  quale  sarebbero  non lieve  ostacolo  sia  la complessità  del suo  modo d'approvazione e sia  le opposizioni  che  incontrerebbe  nella  situazione  politica di fatto.

=Patti  lateranensi:
Sono  accordi sottoscritti  tra  il  Regno  d'Italia  e la Santa Sede   11--febbraio ---1929.  Sottoposti a revisione  nel 1984, essi  regolano  ancor oggi i rapporti  fra  la Repubblica   italiana  e  la Santa Sede.  Ai  Patti  si deve  l'istituzione  della  Città del Vaticano  come Stato  indipendente e la  riapertura  dei rapporti  fra Italia  e Santa Sede dopo  la loro interruzione  nel  1870.
   Palazzo  del Laterano Roma
Conciliazione, nascita  dello Stato  della Città  del Vaticano  , 
Italia  =  Benito Mussolini
Vaticano =  Santa Sede    Pietro  Gasparri.

=Nuovo concordato  o  concordato bis   di Villa  Madama
accordo  politico fra Stato  Vaticano e Repubblica  Italiana
18--febbraio  1984      Villa  Madama
Santa Sede =   Agostino Belli
Italia=   Bettino Craxi
Revisione dei  Patti   Lateranensi.

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