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lunedì 26 luglio 2021

Parte 2 Ordinamento della Repubblica Titolo 6 " Garanzie costituzionali" Sezione 2 "" Revisione della Costituzione . Leggi costituzionali""

 26--7--2021
Art.  138.--Le  leggi  di revisione  della  Costituzione e  le altre  leggi  costituzionali  sono  adottate  da ciascuna  Camera  con  due  successive  deliberazioni ad intervallo  non  minore  di tre mesi, e  sono  approvate  a maggioranza  assoluta  dei componenti di ciascuna  Camera nella  seconda  votazione.
Le  leggi  stesse  sono  sottoposte  a referendum popolare  quando  , entro  tre mesi dalla  loro  pubblicazione , ne  facciano  domanda  un quinto dei  membri  di una Camera o  cinquecentomila  elettori o cinque  Consigli regionali.  La  legge  sottoposta  a  referendum non è  promulgata  , se non  è  approvata  dalla  maggioranza   dei  voti validi.
Non  si fa  luogo  a referendum  se  la legge  è stata  approvata   nella seconda  votazione da ciascuna  delle Camere a maggioranza  di  due terzi  dei suoi componenti.

Art.  139.--La  forma  repubblicana  non può essere  oggetto di revisione costituzionale.

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