14--7--2021
Art. 134.--La Corte costituzionale giudica.
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge , dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra Stato e le Regioni e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri , a norma della Costituzione.
Art. 135.--La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo del Presidente della Repubblica , per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative . I giudici della Corte costituzionale sono scelte tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative , i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti .
I Giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento e d'un Consiglio regionale , con l'esercizio della professione d'avvocato , e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge . Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono , oltre i giudici ordinari della Corte , sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura , dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore .
Art. 136.--Quando la Corte dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge e di atto avente forza di legge , la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati , affinché , ove lo ritengono necessario , provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.--una legge costituzionale stabilisce le condizioni , le forme , i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale , e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. .
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