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mercoledì 14 luglio 2021

Costituzione della Repubblica Italiana Parte 2 Ordinamento della Repubblica Titolo 6 " Garanzie costituzionali" Sezione 1 "" La Corte costituzionale""

14--7--2021

Art.  134.--La  Corte  costituzionale  giudica.
sulle   controversie  relative  alla  legittimità   costituzionale  delle  leggi  e degli  atti,  aventi  forza  di legge  ,  dello Stato  e delle Regioni;
sui  conflitti  di attribuzione  tra  i poteri  dello Stato  e  su quelli  tra  Stato  e le Regioni e tra  le Regioni;
sulle  accuse  promosse  contro  il Presidente  della Repubblica  ed i  Ministri  , a norma  della Costituzione.

Art.  135.--La  Corte  Costituzionale  è composta  di  quindici  giudici  nominati  per un terzo  del Presidente  della Repubblica  , per  un terzo  dal Parlamento  in  seduta  comune  e per  un terzo  dalle supreme  magistrature  ordinarie  ed  amministrative .  I  giudici  della  Corte  costituzionale  sono  scelte  tra i  magistrati  anche  a riposo  delle  giurisdizioni superiori ordinaria  ed  amministrative , i professori  ordinari  di  università  in materie giuridiche  e gli  avvocati  dopo venti  anni  d'esercizio.
La  Corte  elegge  il presidente fra  i suoi  componenti  .
I  Giudici  sono nominati  per  dodici  anni,  si rinnovano  parzialmente  secondo  le norme  stabilite  dalla  legge  e non  sono  immediatamente  rieleggibili.  L'ufficio  di  giudice  della Corte  è  incompatibile  con  quello  di membro  del  Parlamento  e d'un  Consiglio  regionale  , con  l'esercizio della  professione d'avvocato  , e  con  ogni  carica  ed  ufficio  indicati  dalla legge .  Nei  giudizi  d'accusa  contro  il Presidente della Repubblica  e contro  i Ministri  intervengono  , oltre  i giudici   ordinari  della Corte , sedici membri  eletti,  all'inizio  di  ogni  legislatura  , dal Parlamento  in seduta  comune  tra  cittadini  aventi  i requisiti  per  l'eleggibilità a senatore  .

Art.  136.--Quando la Corte  dichiara  l' illegittimità  costituzionale  di una  norma di legge  e di atto avente  forza  di legge  , la  norma cessa  di avere  efficacia dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  della  decisione.
La  decisione  della Corte  è  pubblicata  e comunicata  alle  Camere  ed  ai  Consigli  regionali  interessati , affinché  , ove  lo  ritengono  necessario  , provvedano  nelle  forme  costituzionali.

Art. 137.--una legge   costituzionale  stabilisce  le condizioni  , le forme , i termini di  proponibilità  dei giudizi  di   legittimità  costituzionale , e  le garanzie  d'indipendenza  dei giudici della Corte.
Con  legge  ordinaria  sono  stabilite  le altre   norme  necessarie  per  la  costituzione e il funzionamento  della  Corte  Contro  le decisioni  della  Corte  costituzionale  non è ammessa alcuna  impugnazione. . 

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