28--6--2021
Art. 114.--La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115.--Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art. 116.--Alla Sicilia , alla Sardegna , al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e alla Val d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117.--La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizione comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo e industria alberghiera ;
tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionali;
viabilità , acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacunari;
acque minerali e termali ;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne ;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118.--Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo , salvo quelle d'interesse esclusivamente locale , che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie , ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con la legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative . La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie , ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119.--Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato , delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati , e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole , lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio , secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120.---La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione , impiego o lavoro.
Art. 121.--Sono organi della Regione : il Consiglio regionale , la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi . Può fare proposte di legge alle Camere La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regione.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione ; promulga le leggi ed i regolamenti dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122.--Il sistema d'elezione , il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. l Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
Art. 123 .---Ogni Regione ha uno statuto il quale , in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica , stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione . Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti , ed è approvato con legge della Repubblica.
Art. 124.--Un commissario del Governo , residente nel capoluogo della Regione , sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125.--Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato , in forma decentrata , da un organo dello Stato , nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica . La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito , al solo effetto di promuovere , con richiesta motivata , il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado , secondo l'ordinamento stabilito da leggi della Repubblica . Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.--Il Consiglio regionale può essere sciolto , quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge , o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente , che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica , sentita una Commissione di deputati e senatori costituita , per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale , che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127.---Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che , salvo il caso di opposizione da parte del Governo , deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione . Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale , e il Governo della Repubblica lo consente , la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica , quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti , il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione promuovere , o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere . In caso di dubbio, la Corte decide di che sia la competenza.
Art. 128.---Le Provincie e i Comuni sono autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica , che ne determinano le funzioni.
Art. 129.---Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale . Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circolari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130.----Un organo della Repubblica , costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica , esercita , anche in forma decentrata , il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie , dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito , nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131.---Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto,
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana,
Umbria,
Marche;
Lazio ;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata,
Calabria;
Sicilia,
Sardegna.
Art. 132.--Si può con legge costituzionale , sentiti i Consigli regionali, disporre la funzione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti , quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse . Si può , con referendum e con legge della Repubblica , sentiti i Consigli regionali , consentire che Province e Comuni , che ne facciano richiesta , siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.--Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica , su iniziativa dei Comuni , sentita la stessa Regione. La Regione , sentite le popolazioni interessate , può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.