2----8--2021
1,----Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
2,---Se alla data delle elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali , partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due camere.
3,---Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori , con decreto del Presidente della Repubblica , i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative ;
hanno fatto parte del disciolto Senato ;
hanno avuto almeno tre elezioni , compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori , con decreto del Presidente della Repubblica , i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina . L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
4,--Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come regione a sé stante , con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
5,---La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
6,----Entro i cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti , salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 3.
7,---Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giuridico in conformità con la Costituzione , continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente . Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale , la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
8,---Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione . Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni . Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed al ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio .
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato , anche delle amministrazioni centrali , che sia reso necessario dal nuovo ordinamento . Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono , tranne che in casi di necessità , trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
9,---La Repubblica , entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione , adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
10,---Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia , di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo 5 della parte seconda , ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
11,---Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono , con leggi costituzionali , formare altre Regioni , a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 , anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 , fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
12,---è vietata la riorganizzazione , sotto qualsiasi forma , del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge , per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione , limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
13,--I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia , alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale . I beni , esistenti sul territorio nazionale , degli ex re di Casa Savoia , delle loro consorti , e dei loro discendenti maschi , sono avocati allo Stato . I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
14,--I titoli nobiliari non sono riconosciuti . I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L' Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
15,---Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944,n.151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
16,--Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
17,--L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare , entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica , sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere ,l'Assemblea Costituente può essere convocata , quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza degli articoli 2, primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946,n.98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione . Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge ad esse trasmessi , con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo , è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del governo o di almeno duecento deputati.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascuno Comune della Repubblica per rimanevi esposto , durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione ,munita del sigillo dello Stato , sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e degli organi dello Stato .
Data a Roma, addì27 dicembre 1947.
Enrico De Nicola
Controfirmato
Il Presidente dell'Assemblea Costituente
Umberto Terracini
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Alcide De Gasperi
V. Il Guardasigilli
Giuseppe Grassi
=è di fondamentale importanza, che tutti i cittadini conoscono la Costituzione, in tutta la sua stesura, e la sua storia; per avere una società veramente civile che cammina nel suo tempo , divenendo via via adulta e responsabile. Oggi , ai cittadini italiani non basta conoscere la Costituzione italiana , perché come cittadini europei abbiamo un'altra Costituzione, che ci fa crescere in una dimensione europea.